Riorganizzati gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa – La lente sul fisco

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Il DLgs. 136/2024 (correttivo-ter) interviene anche sul tema degli accordi di ristrutturazione, specie per quelli a cosiddetta “efficacia estesa”. I contenuti recati agli artt. da 57 a 64 del CCII, dedicati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, vengono fatti oggetto di implementazione dall’art. 16 del correttivo, con una prima modifica che tocca la disciplina degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 57 del CCII.

L’integrazione prevista al comma 2 del richiamato articolo rende ora possibile l’applicazione anche alle operazioni societarie nell’ambito della ristrutturazione perseguita attraverso detti accordi ed è destinato, mediante il mero rimando applicativo all’art. 116 del CCII, a facilitare l’implementazione di strategie complesse, come fusioni, scissioni o conferimenti, funzionali alla ristrutturazione del debito e al rilancio dell’impresa.
Da interpretarsi come norma di mero coordinamento e di allineamento è, invece, l’introduzione del comma 4-bis, sempre all’art. 57 del CCII, che consente al debitore di essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, anche con l’emissione di garanzie prededucibili, con un’estensione che agevola l’accesso a nuove risorse finanziarie durante la fase di crisi, favorendo la continuità aziendale e la realizzazione del piano di risanamento.

Anche gli accordi a efficacia estesa, recati all’art. 61 del CCII, beneficiano di alcune modifiche terminologiche e procedurali, con un intervento volto a riorganizzare meglio l’istituto che sta ottenendo in chiave applicativa un elevato grado di apprezzamento e di utilizzo. Al di là del ripetuto adattamento terminologico, di cui al comma 2 lett. a) (con un riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria in maniera uniforme rispetto alle altre disposizioni del Codice che menzionano tale documento), di sicura validità è l’individuazione e l’esplicitazione del parametro, spesso utilizzato nel Codice della crisi, della misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale (cfr. comma 2 lett. d).
Qui, superando i dubbi sovente emersi in tema di individuazione del momento in cui calare la simulazione dello scenario liquidatorio alternativo, viene espressamente chiarito che, con riferimento al trattamento dei creditori non aderenti, il confronto previsto dalla norma deve avvenire rispetto a quanto i medesimi riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale “alla data di deposito della domanda di omologazione”.

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Sempre in materia di “efficacia estesa”, la lett. b) interviene sul comma 3 dell’art. 61 del CCII correggendo il riferimento all’opposizione, che va nonmeramente comunicata, ma notificata ai creditori da parte del debitore, con un adempimento volutamente rafforzato al fine di garantire loro il pieno esercizio del diritto di impugnazione. Tuttavia, per mitigare le possibili difficoltà che potrebbero emergere soprattutto nella gestione di procedure di maggiore rilevanza, viene introdotta la possibilità che il Tribunale, appositamente investito dal debitore con propria istanza, autorizzi le forme di notifica atipiche di cui all’articolo 151 c.p.c., così da assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti.

Da ultimo, la lett. c) modifica il comma 5 dell’art. 61 del CCII al solo fine di uniformare la menzione dei creditori finanziari, includendo espressamente i “cessionari dei crediti” degli istituti bancari e degli intermediari finanziari, conformandosi, in tal modo, alle casistiche maggiormente ricorrenti.

Le modifiche poc’anzi commentate sono sostanzialmente riprese e adattate anche all’altro strumento recato all’art. 62 del CCII, ovvero la “convenzione di moratoria”. Con la lett. a) il legislatore interviene sul comma 2 con modifiche di natura terminologica non dissimili da quelle appena esaminate, toccando il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e fornendo il chiarimento sulla misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale; in tal modo si prevede che i creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti della convenzione non debbano essere pregiudicati “rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione”.

Inoltre, sono inserite alcune regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quella sulla competenza, operando il rinvio all’art. 27 del CCII, e sulla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento. Ciò sul condivisibile presupposto che la convenzione di moratoria non ha natura giudiziale con la conseguenza che, in caso di opposizione, il tribunale è investito per la prima volta dell’esame dell’accordo raggiunto con i creditori.





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