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Negli ultimi mesi dell’anno è opportuno monitorare la situazione dei contribuenti forfetari, posto che: in caso di superamento del limite di 85.000 (fino a 100.000), il soggetto esce dal regime dal 2025 in caso di superamento del limite di 100.000, il soggetto esce dal regime già dal 2024. Inoltre, in caso di adesione al CPB, l’eventuale superamento nell’anno concordato (2024) di tali limiti ( 85.000 o 100.000, ma non di 150.000): non pregiudica l’efficacia dello stesso del limite di 150.000: comporta la cessazione dal concordato.
L’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest’ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall’art. 2, co. 4, D.lgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta interessato dall’accordo. Di contro, tale efficacia vincolante non si estende ad accertamenti relativi ad altri periodi d’imposta.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, vigente dal 31 dicembre 2024), vengono apportate rilevanti modifiche alla disciplina delle società di comodo. Il d.lgs. 192/2024 (articolo 20) interviene in modifica all’articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, novellando la norma in senso favorevole ai contribuenti, posto che vengono ridotti sia i coefficienti applicabili per il test di operatività, sia le percentuali applicabili per la definizione del reddito minimo imponibile.
Con la pubblicazione del DM n. 132 del 18 settembre 2024, in vigore il 1 ottobre 2024, è stato implementato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili attraverso una “patente a crediti”. Questo sistema, regolato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, prevede un sistema di punteggio per garantire la sicurezza e la conformità nei luoghi di lavoro.
Con la pubblicazione del bando Isi 2024, l’Inail rinnova il proprio impegno per la prevenzione nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione delle imprese italiane un importo record di . 600 milioni, quasi 100 milioni in più rispetto all’edizione 2023. L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, è stata presentata in una conferenza stampa a Roma alla presenza dei Ministri del Lavoro e Politiche Sociali e dell’Agricoltura.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 dicembre 2024 (causa C-573/2022), ha stabilito che gli Stati membri possono continuare ad applicare l’IVA alle attività di radiodiffusione pubblica finanziate tramite canone, anche se il pagamento è legato al possesso di dispositivi tecnologici moderni come smartphone e computer. La decisione conferma che le evoluzioni tecnologiche non alterano il principio di tassazione applicabile a questo tipo di attività.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 dicembre 2024 nella causa C-596/2023, ha stabilito che il venditore di prodotti soggetti ad accisa è responsabile del pagamento dell’imposta nello Stato membro di destinazione quando guida la scelta dell’acquirente riguardo alla società incaricata del trasporto o della spedizione. La decisione rafforza il principio secondo cui il pagamento dell’accisa deve riflettere la realtà economica dell’operazione, indipendentemente da formalismi.
Con la Circolare n. 28/2024, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto nuove disposizioni applicative legate al D.Lgs. 141/2024, che integra il Codice Doganale dell’Unione e riforma il sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette. La circolare disciplina i controlli doganali, la confisca delle merci in caso di contrabbando e le modalità di trasmissione delle notizie di reato.
Con la risposta n. 267/2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 4 per i contratti di appalto volti a realizzare interventi di rimozione delle barriere architettoniche nei musei, come previsto dal numero 41-ter della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/1972. Il chiarimento è stato richiesto da un Comune che intende potenziare l’accessibilità di un museo cittadino nell’ambito di un progetto finanziato dal PNRR.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, diversamente da quanto ammesso nell’ambito delle imposte dirette, il contribuente non può detrarre l’Iva qualora l’amministrazione finanziaria ne provi la consapevole partecipazione al disegno fraudolento. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 33114 del 18 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
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