Con la sentenza del 23.12.2024, il Tribunale di Cagliari ricorda che “l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione teso (oltre che alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto) all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto”.
Di conseguenza, incombe “in capo all’opposto l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo i principi generali in tema di onere della prova, mentre parte opponente ha l’onere di delimitare con l’atto introduttivo i confini ed il thema decidendum della controversia, indicando le ragioni della dedotta illegittimità del provvedimento e della asserita inesistenza delle avverse ragioni di credito, posto che il tribunale non è chiamato ad una valutazione né sui presupposti che hanno portato all’emissione del decreto ingiuntivo, né sulla sussistenza delle ragioni di credito ivi riconosciute che vada oltre i limiti dedotti con l’atto introduttivo del giudizio[1]”.
Nel caso di specie, il debitore ingiunto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre ad aver sollevato diverse eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, preliminarmente, aveva eccepito “l’invalidità e l’inefficacia della documentazione prodotta in sede monitoria dalla ricorrente”, disconoscendo e contestando “la conformità all’originale del documento prodotto sub. doc. 2, denominato ‘contratto di finanziamento’, la mancata prova dell’erogazione del finanziamento e la carenza del potere certificatorio ex art. 50 TUB in capo alla società SPV S.r.l., siccome riservato dalla legge alle sole banche, nonché la mancata prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente”,
Da parte sua, la società opposta aveva contestato “integralmente la fondatezza dell’opposizione”, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, oltre ad aver sostenuto la sua piena legittimazione attiva “ad agire giudizialmente per il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata” e aver dedotto “la validità ed efficacia del contratto di finanziamento, peraltro inizialmente onorato dalla parte mutuata, e dei documenti comprovanti il credito (in specie la certificazione ex art. 50 TUB)”, aveva eccepito che “il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione prodotta (in specie il contratto di finanziamento) era (…) inammissibile, poiché formulato in maniera “alquanto generica e con scopo meramente dilatorio”.
La causa è stata istruita documentalmente e, all’esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale isolano ha ritenuto non provato “il diritto di credito asseritamente vantato dall’opposta nei confronti dell’opponente”.
Per il giudicante, infatti, la società creditizia “ha fondato la pretesa creditoria unicamente sulla copia (digitale) di un contratto, ‘il contratto di finanziamento (…)’, prodotto sub. 2 in sede monitoria, di cui l’attore ha tempestivamente disconosciuto e contestato, in modo inequivoco, la conformità all’originale, rilevando peraltro, che lo stesso non risultava sottoscritto in ogni sua pagina”.
A fronte della contestazione formulata dall’opponente, la “parte convenuta aveva l’onere di produrre l’originale del documento, al fine di consentire alla controparte di “riconoscere” o “disconoscere” il contratto costitutivo del rapporto[2]; non avendo assolto a tale onere, la copia “disconosciuta” dall’opponente, deve ritenersi priva di efficacia probatoria, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento azionata in monitorio”.
Di conseguenza, “il rilievo assorbente delle esposte considerazioni, in disparte la valutazione nel merito delle domande di parte opponente”, ha condotto all’accoglimento dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta opposta e della cessionaria intervenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’opponente.
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[1] Cfr.: Cass. n. 22097/13.
[2] Cfr.: Cass. civ. n. 3713/1978, 3143/1982, 5738/1992, 10469/1993, 2911/1997, 11739/1999, 9869/00, 1831/00, 4661/02, 9202/04, 6272/2014, 24306/2017.
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