AGCM * INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: «AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR, PROROGATO IL TERMINE AL 31/12/2025»

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18.35 – lunedì 30 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A568 – AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR
Provvedimento n. 31417

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell’11 dicembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, “TFUE”);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2023, n. 30772, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli che interessano aeroporti italiani, per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’articolo 102 TFUE, consistente nel precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e/o online, dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa e nell’offerta di condizioni peggiorative tramite Global Distribution System (in acronimo GDS), così impedendo e/o ostacolando le agenzie stesse nella vendita di biglietti aerei della compagnia – che tipicamente rappresentano il “punto di accesso” per la vendita di ulteriori servizi – al fine di favorire le vendite dirette di biglietti aerei sul proprio sito e così pregiudicando lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori;

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VISTA la propria delibera del 16 gennaio 2024, n. 31027, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente alla società Ryanair Holdings Plc;

VISTA la propria delibera del 3 aprile 2024, n. 31151, con la quale è stato avviato il procedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, volto a verificare, in contraddittorio con le parti, l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per l’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTA la propria delibera del 21 maggio 2024, n. 31203, con la quale è stato concluso il procedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, senza l’adozione di misure cautelari;

VISTO il Decreto monocratico del Tar Lazio del 22 maggio 2024, n. 2064, nonché l’ordinanza del TAR Lazio n. 4540 del 9 ottobre 2024, con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta da Ryanair

BOLLETTINO N. 50 DEL 30 DICEMBRE 2024
Dac e Ryanair Holdings Plc, per l’effetto vietando, nelle more del giudizio di merito, l’utilizzazione e l’eventuale visione a terzi della documentazione acquisita in sede ispettiva;

 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato del 29 novembre 2024, n. 4535, che ha riformato l’ordinanza del TAR Lazio del 9 ottobre 2024, n. 4540, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado;

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CONSIDERATO che, nelle more del giudizio in questione, non è stato dunque possibile accedere ai documenti acquisiti in ispezione;

 

CONSIDERATA la necessità di visionare, classificare e valutare i documenti acquisiti nel corso dell’ispezione, fatti salvi beninteso i documenti asseritamente coperti da privilegio, al fine di orientare efficacemente le successive attività istruttorie;

 

CONSIDERATO che tali circostanze comportano la necessità di differire il termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2024;

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DELIBERA
di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

*

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

 

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IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi



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