Nuove regole di pagamento delle imposte e degli interessi

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A partire dal 1° gennaio 2025, l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per via delle modifiche introdotte dal d.lgs. 29 luglio 2024, n.110. Previsto anche più tempo per il pagamento degli avvisi bonari. Nello speciale che segue, tutti i dettagli anche relativamente agli interessi legali, il ravvedimento operoso e gli altri tassi di interesse.

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1) Novità per il pagamento rateale somme iscritte a ruolo

L’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come è stato modificato con l’art. 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, cioè cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e atti di recupero. 

Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 la rateazione era concessa fino a 72 rate mensili se le somme indicate non superano € 120.000, elevabili a 120 nel caso di comprovata grave difficoltà ai sensi del D.M. 6/11/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi nella temporanea situazione di obiettiva difficoltà, se l’importo è inferiore o pari a € 120.000 per ciascuna richiesta, la rateazione è concessa fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, a 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dall’1.1.2029.

Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata:

  • somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate, indipendentemente dalla data della richiesta;
  • somme fino a € 120.000:
    • da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026;
    • da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028;
    • da 109 a 120 rate mensili, se presentate dall’1.1.2029.

La disciplina del pagamento rateale ha per oggetto le somme iscritte a ruolo da:

  • amministrazioni statali, aziende istituite dallo Stato, autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
  • altri enti creditori (ad es., Comuni, Regioni, ecc.) se non hanno comunicato all’Agenzia delle entrate-riscossione una diversa scelta; sul sito internet di questa è disponibile l’elenco degli enti che gestiscono direttamente il pagamento rateale dei loro crediti.

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli degli enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.) vengono iscritte a ruolo e trasmesse per la riscossione all’Agenzia delle entrate – riscossione.

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Il ruolo è un elenco predisposto dall’ente creditore nel quale sono iscritti i nomi dei debitori, il tipo del credito da riscuotere e le somme dovute.

Con l’espressione “somme iscritte a ruolo” si intendono le somme dovute contenute:

  • negli avvisi di accertamento esecutivi emessi:
    • dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
    • dagli enti locali (art. 1, commi da 784 a a 813, della L. 27 dicembre 2019, n. 160);
  • negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, del D.L. n. 78 citato).

Il pagamento rateale è escluso:

  • per le somme oggetto di una precedente rateazione che è decaduta per mancato pagamento, con l’avvertenza che se la richiesta è stata presentata:
    • dal 16 luglio 2022, non può essere concessa una nuova rateazione;
    • fino al 15 luglio 2022 il debito può essere nuovamente rateizzato soltanto se le rate scadute alla data di presentazione della richiesta sono pagate
  • per i “debiti non dilazionabili”, indicatati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – riscossione;
  • per i crediti gestiti direttamente dall’ente impositore.

AVVERTENZA: La decadenza del pagamento rateale di uno o più carichi non preclude la possibilità di avvalersi della norma per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza (art. 19, comma 3-ter).

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2) Avvisi bonari novità dal 2025

Dall’1.1.2025 il contribuente ha più tempo per eseguire il pagamento degli “avvisi bonari”, cioè le comunicazioni di irregolarità, che sono elaborate a decorrere da tale data poiché l’adempimento va eseguito entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’atto.

L’art. 3 del d.lgs. 5.8.2024, n. 108, che uniforma la scadenza a quella di versamento delle somme dovute con la cartella di pagamento e le altre somme iscritte a ruolo, non ha modificato i termini di pagamento degli avvisi bonari che sono stati elaborati fino al 31.12.2024 poiché la scadenza permane entro il termine di 30 giorni.   

Va prestata attenzione, quindi, alla data di elaborazione dell’atto  se successivamente al 31.12.2024 ovvero entro tale data poiché se la comunicazione di irregolarità è stata elaborata:

  • entro il 31.12.2024, il pagamento va eseguito entro 30 giorni, anche se l’atto è stato notificato nell’anno 2025;
  • nell’anno 2025, il pagamento va eseguito entro 60 giorni.

Il beneficio ha per oggetto sia i controlli automatici di cui all’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, per le imposte sui redditi e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, per l’IVA sia i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

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Il nuovo termine di pagamento è riconosciuto anche nel caso in cui il contribuenti eserciti l’opzione per il pagamento rateale delle somme dovute, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462.

Una particolarità ha per oggetto le sanzioni irrogate: per le violazioni commesse dal giorno 1.9.2024 la sanzione per omesso, ritardato o insufficiente versamento è ridotta dal 30% al 25%, con correlato beneficio della somma ora dovuta nella misura di un terzo che scende dal 10% all’8,33%.

Gli interessi restano fermi al tasso del 3,5%.

Va tenuto presente che resta invariato il termine di 30 giorni per eseguire il pagamento delle somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata anche se l’atto è stato elaborato nell’anno 2025.

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3) Interessi legali dal 2025

A decorrere dall’1.1.2025 il tasso degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile,  scende dal 2,5% al 2% per effetto del d.m. 10.12.2024.

La riduzione dello 0,5% produce effetti non solo nell’ambito civilistico ma anche in quello tributario, seppure in maniera limitata poiché l’intervento riduce l’onere derivante dalla procedura di ravvedimento operoso.

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4) Ravvedimento operoso

Il contribuente ha la possibilità di porre rimedio a errori ed omissioni che sono stati commessi non solo in materia di versamenti ma anche di materia imponibile nelle dichiarazioni che sono state presentate.

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L’art. 13 del d.lgs 18.12.1997, n. 472, prevede che il contribuente debba versare le imposte dovute, le sanzioni ridotte in relazione al ritardo della regolarizzazione e gli interessi moratori applicando il tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

La modifica del tasso legale ha effetto dal giorno 1.1.2025 per cui per le irregolarità commesse in anni precedenti vanno applicati i relativi tassi di interesse indicati negli appositi decreti. 

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5) Altri tassi di interesse

Le modifiche decorrenti dal giorno 1.1.2025 non influiscono sulle misure dei tassi di interesse previsti da altre normative per le quali sono previste specifiche misure, cioè:

  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602): 4%;
  • gli interessi per dilazione di pagamento rateizzato (artt. 19 e 21 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602): 4,5%;
  • interessi di mora (art. 30 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602): nella misura fissata annualmente con d.m.;
  • interessi sui rimborsi delle imposte sui redditi (art. 44 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602): 1%;
  • interessi sui rimborsi dell’IVA (art.  38-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633): 2%;
  • interessi per altri tributi indicati nel d.m. 21.5.2009.

 

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