La condanna per la maxi evasione del fisco da oltre 2 milioni di euro a carico del famoso stilista Walter Steiger è diventata definitiva.
Nell’ottobre del 2021 il tribunale di Ferrara lo aveva condannato a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa). In Appello i giudici bolognesi ridussero la pena a un anno e un mese, dichiarando di non doversi procedere in ordine a due capi di imputazioni ormai caduti in prescrizione.
Secondo le indagini, confermate successivamente dalle decisioni dei giudici, Steiger aveva dichiarato di risiedere fiscalmente all’estero, mentre di fatto avrebbe stabilito la sede principale della sua attività in Italia e, precisamente proprio a Ferrara, dove aveva costituito il proprio studio di creazione, senza adempiere all’obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti secondo il principio della tassazione su base mondiale.
Secondo le accuse lo stilista percepì dal 2012 al 2015 provvigioni per 5 milioni e 400mila euro senza mai presentare le relative dichiarazioni allo Stato italiano. Le fiamme gialle calcolarono che l’imposta evasa ammontava a 2 milioni e 300mila euro.
I suoi avvocati hanno fatto ricorso in Cassazione contro il verdetto di secondo grado. A diascuterlo c’erano l’avvocato Alessandra Palma in rappresentanza del collega Paolo Scaglianti e l’avvocato Pasquale Longobucco.
Secondo la difesa la sentenza di Appello andava cassata per una erronea interpretazione della legge penale e della Convenzione tra Italia e Svizzera sulla doppia imposizione. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutta la documentazione prodotta, dalla quale risulterebbe che il ricorrente – quanto alle annualità di interesse – avrebbe dovuto pagare le tasse soltanto in Svizzera, risultando questo il Paese non solo di residenza anagrafica, ma anche di domicilio, con intenzione di rimanervi in modo duraturo.
Altra motivo di ricorso riguardava la mancata valutazione della documentazione prodotta, insieme al rigetto della richiesta di escussione di un commercialista svizzero, elementi utili per far capire “l’evidente consapevolezza dello Steiger di non violare la legge italiana”.
Per la Cassazione il ricorso risulta “manifestamente infondato”. In primo luogo perché vengono addotti motivi di merito, sui quali “questa Corte non può interloquire”. Inoltre la sentenza di appello “ha menzionato numerosi ed oggettivi indici volti ad attestare che il ricorrente doveva ritenersi soggetto stabilmente residente in Italia”.
Quanto alla mancata valutazione della documentazione prodotta e al diniego di sentire in aula il commercialista, la corte di seconda istanza si trovava già “in presenza di un quadro probatorio adeguatamente ritenuto completo”.
Nato a Ginevra nel 1942, Steiger è figlio d’arte. La maison Walter Steiger viene fondata a Ginevra nel 1932 da Walter Steiger senior. L’azienda produce scarpe su misura per uomo e donna. Il figlio maggiore di Walter, che porta il suo stesso nome dà vita nel 1966 a una linea prêt-à-porter e apre il suo primo negozio a Parigi nel 1974 (dove è tuttora il quartier generale della griffe), al quale seguiranno quelli di New York e Londra. Il talento di Walter Steiger junior ne decretano in breve il successo planetario.
Il brand Steiger è richiestissimo nel cinema e nel jet set. Basti un esempio ‘ferrarese’ per spiegarlo: Michelangelo Antonioni usò il suo design per il cast del film Blow Up. E mentre le maggiori maison internazionali richiedevano le sue prestazioni (da Ungaro a Nina Ricci, da Chloè a Calvin Klein, da Kenzo a Karl Lagerfeld e Mary Quant), Steiger ha vestito tra le tante celebrità anche i piedi di Lady Diana, oltre a quelli di modelle e attrici come Jane Birkin, Monica Bellucci, Kate Moss.
Grazie per aver letto questo articolo…
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:
Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link