Cassazione: i maltrattamenti esistono anche senza violenze fisiche


ROVIGO – Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un’interessantissima pronuncia della Corte di Cassazione in tema di maltrattamenti in famiglia.

L’art. 572 del Codice Penale punisce, tra le altre cose, chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, con la reclusione da tre a sette anni, pena aumentata se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se dal fatto derivano lesioni gravi, gravissime o la morte della vittima.

Quando parliamo di maltrattamenti siamo portati a pensare che possano essere integrati esclusivamente da condotte violente quali schiaffi, pugni, spinte o da parole offensive, ma è realmente così?

Affinché il reato di maltrattamenti in famiglia possa dirsi integrato è necessario che il soggetto agente ponga in essere una pluralità di atti non sporadici di natura vessatoria tali da determinare sofferenze fisiche o morali nelle persone offese.
I singoli atti commessi dal soggetto agente – che valutati complessivamente vanno a formare la “pluralità di atti” necessaria alla configurazione del reato – possono avere sia natura fisica che psicologica.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che le singole condotte maltrattanti non devono necessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a base violenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solo psicologica, la dignità e identità della persona offesa.
E’ dunque chiaro che secondo la giurisprudenza il reato di maltrattamenti può essere integrato anche attraverso una serie reiterata di vessazioni di carattere psicologico purché siano tali da ledere, come detto, la dignità della persona offesa e a cagionare nella stessa una sofferenza fisica o morale.

I giudici della Suprema Corte, in particolare, hanno ritenuto sussistere profili di responsabilità penale per il reato di maltrattamenti in famiglia in capo ad un uomo che aveva perpetrato violenze di natura psicologica ed economica nei confronti della moglie, che controllava costantemente “privandola della possibilità di avere rapporti con la propria famiglia di origine, costringendola a non uscire di casa e a non leggere libri ed imponendole di rendicontare minuziosamente anche la minima spesa effettuata a beneficio del nucleo familiare” (Cass. Pen., 43765/2024).

Non solo.

Già in precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza del reato di maltrattamenti anche a fronte di atti di violenza economica e della eccessiva mania di risparmio del coniuge.
Nel caso di specie, un marito imponeva alla moglie di fare la doccia soltanto una volta alla settimana, pretendendo che la stessa poi recuperasse l’acqua utilizzata in una bacinella in modo da poterla riutilizzare.
Oltre a ciò, l’uomo proibiva alla compagna qualsiasi tipo di acquisto. Insomma, un vero e proprio incubo che ha segnato profondamente la donna, portandola addirittura a soffrire di stress post traumatico e a sviluppare intenti suicidari.

Anche in questo caso, a rilevare è il fatto che le condotte poste in essere dal soggetto agente siano state tali da determinare gravi sofferenze alla vittima.

COSA NE PENSO IO?

I maltrattamenti e la violenza in genere conoscono infinite forme di manifestazione, spesso molto subdole e non facilmente riconoscibili.
Per potersi tutelare efficacemente contro la violenza psicologica e la violenza economica è necessario per prima cosa riuscire a percepirle come un elemento negativo e non come normale quotidianità.
Questo passo può non essere sempre facile ed immediato, ragion per cui è fondamentale informarsi e rivolgersi a persone che possano aiutarci e vedere più chiaramente quello che ci sta accadendo.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link