Ridimensionate le sanzioni per il tardivo acconto IVA – La lente sul fisco

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L’omesso o tardivo versamento dell’acconto IVA 2024 – in scadenza oggi, 27 dicembre – è sanzionato, sul piano amministrativo, in misura pari al 25% dell’imposta non versata.

La predetta sanzione è stata rideterminata dal DLgs. 87/2024, il quale ha modificato la disciplina degli omessi o ritardati versamenti delle imposte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97.
Il nuovo regime si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (art. 5 del DLgs. 87/2024), ricomprendendo quindi pienamente l’acconto IVA, la cui violazione s’intende perfezionata alla data della scadenza del versamento (il 27 dicembre 2024).
Prima delle modifiche del DLgs. 87/2024, la sanzione per l’omesso o tardivo versamento dell’acconto era, invece, pari al 30% dell’imposta non versata.

Anche la sanzione ridotta, nel caso in cui il versamento avvenga entro 90 giorni, è stata conseguentemente rideterminata, essendo attualmente fissata al 12,5% del tributo non versato (in luogo del precedente 15%).
La nuova misura della sanzione incide, evidentemente, anche sulle ulteriori riduzioni derivanti dall’istituto del ravvedimento operoso.

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Ad esempio, nel caso di tardivo versamento, la predetta sanzione del 12,5% o 25%, da corrispondere unitamente al tributo dovuto e agli interessi legali, per effetto del beneficio del ravvedimento operoso risulterà pari:
– all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ossia il 27 gennaio 2025, quale primo giorno successivo a domenica 26 gennaio ex art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011);
– all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza (quindi, tra il 28 gennaio – considerato che il versamento entro i 30 giorni può slittare al 27 gennaio – e il 27 marzo 2025);
– al 3,13% (1/8 del 25%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è commessa la violazione (quindi, tra il 28 marzo e il 30 aprile 2025);
– al 3,57% (1/7 del 25%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (quindi, oltre il 30 aprile 2025).

Lo stesso istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 è stato, in parte, riformato dal DLgs. 87/2024, non prevedendo più una specifica riduzione nel caso di correzione entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello della violazione (precedente lett. b-bis) del citato art. 13).
In breve, dopo il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è commessa, il ravvedimento determinerà comunque la riduzione della sanzione a 1/7, essendo venuta meno la riduzione a 1/6 (precedente lett. b-ter del citato art. 13).

L’art. 13 del DLgs. 472 prevede altresì la possibilità di beneficiare di sanzioni ridotte (pur se in misura pari a 1/6, 1/5 o 1/4 a seconda delle circostanze), anche nell’ipotesi in cui siano state ricevute la comunicazione dello schema d’atto di cui all’art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000 e/o il processo verbale di constatazione.Resta possibile cumulare l’ordinaria riduzione delle sanzioni (inclusa quella derivante dal ravvedimento operoso) con l’ulteriore – immutato – beneficio previsto dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97 per i versamenti effettuati con lievi ritardi, non superiori a 15 giorni dal termine.

Se l’acconto è versato entro 14 giorni, la sanzione del 12,5% è infatti ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ed è quindi compresa tra lo 0,83% (1/15 del 12,5%, per il versamento effettuato il 28 dicembre 2024) e l’11,67% (14/15 del 12,5%, per il versamento effettuato il 10 gennaio 2025) dell’importo omesso.
Applicando, poi, la riduzione del ravvedimento operoso, la stessa sanzione è ulteriormente ridotta di 1/10 e assume, pertanto, un valore che va dallo 0,08% (0.83%/10) per un giorno di ritardo all’1,25% (12,5%/10) per 14 giorni di ritardo.

Volendo riprendere l’esempio contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2011 (§ 10) e adattandolo alle modifiche all’art. 13 del DLgs. 471/97 successivamente intervenute (DLgs. 158/2015 e DLgs. 87/2024), ne deriva che se un pagamento di 1.000 euro a titolo di acconto IVA viene eseguito con 2 giorni di ritardo, con contestuale ravvedimento (che viene, dunque, posto in essere entro 30 giorni dalla scadenza), la sanzione sarà pari a 1,67 euro, in quanto:
– per effetto dell’art. 13 del DLgs. 471/97, si ha una riduzione della sanzione del 12,5% ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, per cui il relativo ammontare diverrebbe pari a 16,67 euro (125 × 2/15);
– grazie al ravvedimento operoso, l’importo viene ulteriormente diviso per 10, portando a determinare una somma pari a 1,67 euro (16,67/10).





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