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Nella città di Pescara, così come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d’artificio, mortaretti, razzi e assimilati.
Tale condotta arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltreché all’ambiente anche a causa dell’utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni e detti incauti comportamenti arrecano pregiudizio psicofisico agli gli animali domestici e alla fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita
dell’orientamento. Inoltre i rumori provocati dalle esplosioni di detti ordigni arrecano disturbo alla quiete pubblica, e
rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare incidenti stradali.
Tali pratiche – si legge nell’ordinanza a firma Carlo Masci, sindaco di Pescara – costituiscono una notevole fonte di inquinamento ambientale dovuto all’emissione di sostanze inquinanti prodotte per effetto delle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di sostanze nocive per la salute degli individui. Il materiale residuo a seguito dell’utilizzo di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente arrecando pregiudizio al decoro ed all’igiene pubblica delle strade.
L’Amministrazione comunale di Pescara ha perciò ravvisato la necessità di intervenire con apposito provvedimento, in relazione alla tutela del decoro e della vivibilità urbana ed a garanzia della salute dei cittadini e dell’ambiente, nonché a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato ed a salvaguardia dell’incolumità di persone ed animali.
L’ordinanza pertanto fino al 7 gennaio 2025, vieta:
1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico
in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o
interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di
cui all’art. 57 TULPS;
3. dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le
istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010.
Il Comune di Pescara dispone inoltre particolare vigilanza per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo.
Raccomanda infine:
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;
Le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
Del presente provvedimento è data comunicazione:
– al Prefetto di Pescara;
– alla Questura di Pescara;
– al Comando Provinciale dei Carabinieri;
– al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– al Comando della Polizia Locale.
di Alessandra Prospero
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26 Dic 2024
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