Il porto d’armi può essere negato per droga?

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L’uso occasionale di sostanze stupefacenti è elemento sufficiente a giustificare il diniego di rinnovo del porto d’armi?

Un lettore pone il seguente quesito: «Può essere negato il rilascio del porto d’armi per una persona incensurata con una sola sanzione amministrativa per possesso di stupefacenti a uso personale di più di cinque anni fa?» La domanda può essere efficacemente sintetizzata nel seguente modo: il porto d’armi può essere negato per droga? Approfondiamo l’argomento.

Porto d’armi: cos’è e come funziona?

Il porto d’armi è la licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza – questura o prefettura – che consente al cittadino di acquistare e utilizzare un’arma, limitatamente agli scopi per cui il permesso è stato concesso (ad esempio, per uso sportivo o venatorio).

La licenza ha una durata determinata; alla sua scadenza occorre procedere al rinnovo.

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Il rilascio del porto d’armi è subordinato alla verifica di determinati requisiti psicofisici; ma non solo: l’autorità di pubblica sicurezza deve anche valutare l’affidabilità del richiedente, sulla scorta non solo degli eventuali precedenti penali ma di ogni altra circostanza che l’autorità ritiene di dover prendere in considerazione.

A tal fine, sia la questura che la prefettura possono accedere ai cosiddetti “precedenti di polizia”, cioè a tutte le segnalazioni contenute all’interno del centro di elaborazione dati, un enorme archivio digitale in cui le forze dell’ordine iscrivono ogni segnalazione inerente ai cittadini, anche quelle di natura amministrativa – come il possesso di stupefacenti per uso personale – e quelle a cui non ha fatto seguito una condanna penale – una querela poi revocata, ad esempio.

Il porto d’armi può essere negato per uso di stupefacenti?

Il porto d’armi può essere negato se il richiedente ha precedenti per droga, dovendosi intendere per tali non solo le condanne penali per spaccio ma anche le sanzioni amministrative derivanti dal possesso per uso personale (art. 75 d.P.R. n. 309/90).

Come ricordato, il giudizio sull’affidabilità dell’istante è effettuato non solo sulla scorta delle sentenze penali definitive ma su ogni altro elemento da cui si possa desumere la rettitudine del richiedente.

La questura potrà pertanto prendere in considerazione anche le sanzioni amministrative, le querele rimesse, i procedimenti penali terminati con il proscioglimento per prescrizione del reato, ecc.

L’autorità di pubblica sicurezza può perfino valutare i precedenti delle persone conviventi con il richiedente e fondare su di esse l’eventuale pronuncia di diniego: la presenza di un’arma nell’abitazione in cui ci sono persone inaffidabili costituisce infatti un rischio che la questura deve prendere in considerazione.

Secondo la giurisprudenza (Tar Umbria, 29 novembre 2023, n. 671), il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ma un’eccezione al normale divieto di detenere armi che opera solo in relazione a soggetti per i quali sussista una completa e perfetta sicurezza circa il “buon uso” delle armi.

Pertanto l’autorità, nel vietare la detenzione di armi, può prescindere dalla piena prova o anche da fondati indizi di commissione di reati, potendo fare affidamento sul mero sospetto o pericolo per la sicurezza pubblica, sulla base di risultanze desumibili da qualsivoglia elemento a disposizione dell’amministrazione.

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Dunque, il porto d’armi può essere negato per droga anche in assenza di una condanna penale.

Quanto appena detto merita però un approfondimento ulteriore.

Porto d’armi: quando non può essere negato per droga?

Quanto detto sino a questo momento non significa che il porto d’armi debba sempre essere negato nel caso di precedenti per droga: l’autorità di pubblica sicurezza deve infatti effettuare una valutazione corretta e soprattutto oggettiva circa l’affidabilità del richiedente.

Pertanto, sarebbe illegittimo il diniego del porto d’armi nell’ipotesi di precedenti per droga risalenti nel tempo, cioè contestati molti anni prima.

La questura è infatti tenuta a valutare anche l’attualità della condotta, non potendo negare il porto d’armi sulla scorta di illeciti compiuti molto tempo prima.

Qualora poi la contestazione dell’uso di droghe fosse recente, occorre valutare in concreto la gravità della condotta.

Sulla scorta di ciò, la giurisprudenza ha affermato che l’uso occasionale di sostanze stupefacenti non è elemento sufficiente a giustificare un diniego di rinnovo di porto d’armi (Cons. Stato, n. 10232/2022; Cons. Stato, 14 ottobre 2004, n. 6672; in senso contrario, però, Tar Liguria, n. 29/2024; Tar Lazio, 2 maggio 2023, n. 7412).

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Il porto d’armi può essere negato per guida in stato di ebbrezza?

Per il diniego del porto d’armi nel caso di guida in stato di ebbrezza si legga l’articolo dal titolo Guida in stato di ebbrezza: può negare il porto d’armi?



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