CAPODANNO, DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI SUPERALCOLICI

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Inoltre divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro,divieto di detenzione e utilizzo di spray urticanti

Con sua ordinanza numero 160 del 2024, il Sindaco ha disposto che “nell’area del centro storico cittadino, all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: corso 18 Agosto dall’intersezione con via del Popolo, via e piazza Beato Bonaventura, via Vescovado dall’intersezione con via Scafarelli, discesa San Gerardo dall’intersezione con via Carlo Bo, via due Torri, via 20 Settembre, via Plebiscito, via Cairoli, via Alianelli, via 4 Novembre, via Portasalza dall’intersezione con via Mazzini-via /larghetto Pisacane, via Del Popolo, dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle ore 4 dell’1 gennaio 2025;

il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (con gradazione superiore ai 21 gradi);

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per le aziende

 

il divieto di vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto, di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

i divieti di cui sopra sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;

i divieti di cui sopra non si applicano per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti

commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate, dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle ore 4 dell’1 gennaio 2025, è fatto obbligo di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo, alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell’ambiente;

nel territorio del Centro Storico cittadino, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o turbare l’incolumità pubblica dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle ore 4 dell’1 gennaio 2025;

è consentito, sino alle ore 21 del 31 dicembre 2024, di portare al seguito bevande superalcoliche e bevande e alimenti in vetro solo per l’approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;

è fortemente raccomandato, agli esercenti e all’utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l’avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione;

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per lavori di ristrutturazione

 

nell’area indicata dalle ore 19 del 31 dicembre 2024 alle ore 4 dell’1 gennaio 2025, il divieto di detenzione e utilizzo di spray a base di ‘Oleoresin Capsicum’ o di altre sostanze che producano i medesimi effetti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 25 euro e non superiore a 500 euro”.



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