le novità nella Legge di Bilancio 2025

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Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni dal 1° gennaio 2025, con il rinnovo della misura nel testo della Legge di Bilancio. Tra le novità: aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva e cambia la scadenza per il versamento

Novità in arrivo con l’approvazione della Legge di Bilancio: anche per il prossimo anno sarà possibile rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola al 1° gennaio 2025.

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Dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18 per cento entro il 30 novembre dello stesso anno, con un aumento di due punti dopo le modifiche introdotte con emendamento al testo originario del Disegno di Legge presentato a metà ottobre scorso.

È possibile pagare in massimo tre rate dello stesso importo, a partire dal 30 novembre.

Dopo l’approvazione da parte della Camera, arrivata venerdì 20 dicembre, per l’ufficialità si dovrà attendere il via libera definitivo del Senato al testo della Manovra.

Rideterminazione valore di terreni e partecipazioni: le novità nella Legge di Bilancio 2025

Già la Manovra del 2002 aveva stabilito la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni, negoziate e non, e dei terreni, sia agricoli che edificabili purché al di fuori dell’attività d’impresa.

La misura è stata prorogata a più riprese e lo sarà anche nella Legge di Bilancio 2025.

Come di consueto dovrà essere pagata un’imposta sostitutiva che dovrà essere calcolata in base ai valori stabiliti da una perizia giurata redatta da specifiche categorie di soggetti, commercialisti o revisori legali.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, però, sono state introdotte due modifiche:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare passerà dal 16 al 18 per cento;
  • la scadenza per il pagamento dell’imposta è fissata al 30 novembre di ciascun anno.

Le regole continuano ad applicarsi alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e i terreni, edificabili e con destinazione agricola.

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Tra le modalità di determinazione del valore normale al 1° gennaio dell’anno di rivalutazione, da assumere al posto del costo di acquisto delle partecipazioni, devono essere presi in considerazione:

  • titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e/o nel registro dei revisori legali), cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile;
  • titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il valore normale viene determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

In merito ai terreni, nella determinazione delle plusvalenze si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, al posto del costo o del valore di acquisto.

Tale valore deve risultare dalla perizia giurata di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, in cui devono essere considerati i seguenti redditi diversi:

  • le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Rideterminazione valore di terreni e partecipazioni: pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre

Come stabilito nel testo della Legge di Bilancio 2025, che è stato approvato dalla Camera il 20 dicembre e che passerà al Senato per il via libera definitivo entro la fine dell’anno, il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il 30 novembre dello stesso anno in cui avviene la rivalutazione.

Entro tale data deve inoltre avvenire anche la redazione e il giuramento della perizia.

Per i contribuenti è prevista anche la possibilità di versare l’imposta sostitutiva a rate.

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In questo caso il numero massimo di rate annuali, dello stesso importo, è pari a tre.

La prima rata deve essere pagata entro il termine del 30 novembre dell’anno di rivalutazione del valore di terreni o partecipazioni.

Non è previsto il pagamento degli interessi sulle rate successive alla prima, a differenza di quanto stabilito per l’anno precedente.

Per l’ufficialità sulle novità si dovrà attendere l’approvazione finale della Legge di Bilancio da parte del Senato.



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