Confedilizia in Parlamento sulle politiche dell’Unione europea

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Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica della sezione messinese

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La Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalla Commissione politiche per l’Unione europea del Senato in merito alla legge di delegazione europea 2024 e alla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue per il 2024. Con riferimento a due dei dossier presenti nella relazione, il n. 63 (“Immobili destinati alle locazioni brevi”) e il n. 75 (“Fiscalità indiretta nell’era digitale”), la Confedilizia ha formulato altrettanti ordini di considerazioni. Da un lato, è stato rilevato – a proposito della banca dati delle strutture ricettive – come l’obiettivo di garantire “una disciplina omogenea del fenomeno a livello nazionale e non differenziata a livello regionale” si stia scontrando col mantenimento, accanto al nuovo Codice identificativo nazionale (Cin), dei preesistenti Codici identificativi regionali (Cir). Dall’altro, è stato osservato che il previsto regime del “fornitore presunto” a carico delle piattaforme web, che sarebbero tenute – in base a una serie di provvedimenti in attesa di essere votati dal Parlamento europeo – all’applicazione dell’Iva anche se le operazioni intermediate sottostanti sarebbero esenti, come nel caso degli affitti brevi tra privati, rappresenterà un aggravio per questa forma di ospitalità, che sarebbe reso ancora più iniquo dalla mancata applicazione dell’aliquota ridotta prevista per i soggiorni in albergo.

Fissato il tasso di interesse dall’1.1.2025

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.12.2024, n. 294, è stata fissata al 2% – a decorrere dall’1.1.2025 – la misura del saggio degli interessi legali, che si applica, fra l’altro, per la corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di locazione oppure in occasione del pagamento di sanzioni amministrative o in caso di ravvedimento operoso. Come noto, infatti, il codice civile prevede che il saggio possa essere modificato annualmente con decreto ministeriale “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.

Riparazione dell’impianto elettrico, è “piccola manutenzione”?

Non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell’inquilino a norma dell’art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell’inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell’art. 1575 n. 2, c.c., deve mantenere costantemente l’immobile in stato da servire all’uso convenuto (cfr. in punto Cassazione civile sez. III, 19/01/1989, n. 271).

Amministratore che non consegna la documentazione al condomino: che fare?

Come è noto, ciascun condomino ha diritto in tempi ragionevoli di prendere visione dei documenti riguardanti il condominio e l’amministrazione nonché di estrarne copia, senza con ciò condizionare l’esercizio condominiale, né ritardarne il corso; in mancanza, il condomino frustrato nella richiesta può chiedere un’ingiunzione di consegna. Si segnala che sulla base del suesposto principio la giurisprudenza – cfr. in punto Tribunale Ivrea, 30/07/2024, n. 917 – ha ritenuto non ragionevole un’attesa di tre-quattro mesi per adempiere alla istanza avanzata dal condomino, ammettendo la possibilità di agire in via monitoria per ottenere quanto richiesto. (da Confedilizia Notizie)

Numero Verde 800.400.762 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00)

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