Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
Con 93 voti favorevoli, nessun contrario e 62 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato il Ddl n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 recante Misure urgenti in materia di giustizia (cd. decreto giustizia), incardinato nella seduta di martedì 14, con la relazione del senatore Rastrelli.
Il Dl, in scadenza il 28 gennaio, passa ora alla Camera. Tra le misure contenute nel decreto, che consta di 11 articoli, l’articolo 1, comma 1-bis estende la facoltà di partecipazione dei laici nei Consigli giudiziari anche alle discussioni: sulle incompatibilità di sede dei magistrati per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ovvero con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede; sull’assegnazione di sede, sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, sul conferimento delle funzioni semidirettive e direttive dei magistrati. L’articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria; in particolare, viene limitata la competenza del commissario straordinario, escludendola rispetto agli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l’incarico di progettazione. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata sino a tutto il 31 dicembre 2026 proprio per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria.
L’articolo 7 interviene invece in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, il cosiddetto braccialetto elettronico. Più nel dettaglio, si viene a modificare l’articolo 275-bis del codice di procedura penale, precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo di questi strumenti da parte della Polizia giudiziaria debba riguardare anche la fattibilità operativa. L’articolo 9 assicura la copertura Inail in favore dei soggetti che svolgano lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento:
Elezioni consigli giudiziari e consiglio direttivo Cassazione – Vengono differite ad aprile 2025 le elezioni, previste per il 2024, dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. E si dispone che il requisito dei 4 anni di servizio residui, prima del collocamento a riposo, non si applichi più per il conferimento degli incarichi direttivi. Si tratta cioè di una norma che parifica alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive che sono quelle di Presidente di sezione, avvocato generale presso la Cassazione, Presidente aggiunto della Corte, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e Procuratore generale presso la Cassazione, prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno 2 anni di servizio prima del collocamento a riposo.
Consiglio giudiziari, più spazio ai laci – Si estende poi, con un emendamento (promosso dall’Osservatorio dei Laici nell’Ordinamento Giudiziario) approvato al Senato, anche alla componente laica dei Consigli Giudiziari (cioè avvocati e professori universitari) la “facoltà di partecipare alle discussioni”, e dunque di verbalizzare le loro opinioni, in merito alle deliberazioni sui pareri concernenti le incompatibilità (cioè i rapporti esistenti tra giudici e tra giudici e avvocati che operano in uno stesso Tribunale) e sui pareri per conferire ai magistrati incarichi direttivi e semidirettivi, cioè rispettivamente posizioni di presidente di tribunali e corti e di procuratore e procuratore generale e posizioni di presidente di sezione e di procuratore aggiunto.
“Sono soprattutto questi pareri che necessitano della partecipazione dell’avvocatura – commenta il Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli, coordinatore dell’Osservatorio dei Laici nell’Ordinamento Giudiziario – Stante il rilievo e la delicatezza della posizione cui aspira il magistrato, la nostra componente può fornire un fondamentale contributo in termini di conoscenza e apprezzamento, che non sempre è patrimonio dei membri togati”. Fino ad oggi, a seguito della Riforma Cartabia, gli avvocati e i professori universitari nei Consigli Giudiziari potevano formalmente partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni esclusivamente in relazione ai pareri per le valutazioni di professionalità, ovvero i pareri da fornire ogni quattro anni su tutti i singoli magistrati e finalizzati sostanzialmente alle loro progressioni stipendiali.
Limite al conferimento degli incarichi – Si impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Attualmente, l’unica eccezione ammessa era il concorso per le posizioni apicali della Corte, cioè per il Primo presidente e il Procuratore generale. Il dl ora amplia le eccezioni equiparando alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive della Corte. La ratio di tale norma, si spiega, risiede nella necessità di avere più candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dall’attuale normativa.
Magistrati che seguono diritto famiglia – Ai giudici che si occupano di procedimenti in materia di famiglia non si applicherà più il limite dei 10 anni di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio.
Obbligatorietà dei corsi di formazione e giudici onorari – Diventano obbligatori i corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento o la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi. Si riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e si provvede alla relativa copertura finanziaria.
Commissario straordinario per l’edilizia carceraria – Si completa la normativa relativa al ’Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria’, estendendo, fra l’altro, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico. Il Commissario potrà disporre anche di una struttura di supporto composta da 5 esperti. E potrà stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti, del codice dei contratti pubblici, del supporto di società partecipate dallo Stato e potrà avvalersi della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione. Aumenta il suo emolumento rispetto alla legge istitutiva e questo si aggiunge al compenso che continua a percepire nel caso si tratti di un dipendente.
Per costruire carceri si usano fondi giustizia riparativa – L’incremento di 95.724.000 per costruire nuove carceri viene preso da tre Fondi: 73.521.500 da quello per la riforma della magistratura onoraria; 13.236.000 da quello per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti; 8.966.500 dal Fondo per la giustizia riparativa. E’ una delle norme più contestate dal senatore Ivan Scalfarotto perché “sono Fondi importanti” in difesa delle vittime “che non andrebbero toccati”.
Braccialetto elettronico – Si introducono norme considerate più rigide sull’uso del braccialetto elettronico e sull’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, precisando che l’accertamento della fattibilità tecnica di queste misure da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della loro fattibilità operativa.
Modifiche al codice della crisi d’impresa – Si introduce un’interpretazione autentica di parte della normativa. In particolare si dice che gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del decreto del 2024 “restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura”. L’intervento si è “reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme”.
Copertura assicurativa – Si estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a 3 anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link