Regolamento (UE) 2024/3110 – Certifico Srl

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Regolamento (UE) 2024/3110 / Nuovo regolamento CPR (Regolamento prodotti da costruzione)

ID 23148 | 18.12.2024 / In allegato

Regolamento (UE) 2024/3110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

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GU L 2024/3110 del 18.12.2024

Entrata in vigore: 07.01.2025

Applicazione a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall’8 gennaio 2027.

Abrogazione regolamento (UE) n. 305/2011

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall’8 gennaio 2040.

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:

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a) norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;

b) requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre:

a) i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; e

b) gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell’Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.

Articolo 2 Ambito di applicazione

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1. Il presente regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:

a) parti essenziali dei prodotti; e

b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle scale mobili o ai loro componenti;

b) ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, di detta direttiva.

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3. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente regolamento i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 349 TFUE. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le normative, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative nazionali che prevedono tali esenzioni. Si assicurano che i prodotti esentati non rechino la marcatura CE conformemente all’articolo 17. I prodotti immessi sul mercato sulla base di tale esenzione non sono considerati immessi sul mercato nell’Unione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;

2) «prodotto»: un prodotto da costruzione o un altro elemento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento come indicato all’articolo 2;

3) «permanente»: destinato a rimanere nell’opera di costruzione, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione;

4) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio;

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5) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione o la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione;

6) «prestazione»: il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili;

7) «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I, e quelle che sono elencate come caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II;

8) «requisito di prodotto»: una caratteristica, conformemente all’allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato;

9) «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento;

10) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1020;

11) «serie di dati 3D»: una serie di dati numerici che descrivono la forma di un oggetto mediante le sue dimensioni esterne e le sue cavità;

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12) «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell’acqua, compresi tra l’altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d’acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie;

13) «livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

14) «classe»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;

15) «livello di soglia»: livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto in relazione a una determinata caratteristica essenziale;

16) «parte essenziale»: una parte utilizzata come componente o pezzo di ricambio di un prodotto e che è stata descritta da una specifica tecnica armonizzata come essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o la prestazione di un prodotto;

17) «kit»: un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione;

18) «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

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19) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

20) «prodotto usato»: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che:

a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o

b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto;

21) «uso previsto»: la finalità di un prodotto quale definita nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o nei documenti per la valutazione europea;

22) «uso dichiarato»: l’uso previsto dal fabbricante, comprese le condizioni d’uso, stabilito nella documentazione tecnica, sulle etichette, nelle informazioni generali relative ai prodotti, nelle istruzioni per l’uso, nelle informazioni di sicurezza o nel materiale pubblicitario;

23) «riparazione»: il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riparato o i suoi componenti difettosi vengono sostituiti, al fine di riportare il prodotto in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l’uso dichiarato;

24) «manutenzione»: un’azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento specificato;

25) «prodotto rifabbricato»: un prodotto che non è un rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, sono qualificate come essenziali per le prestazioni del prodotto;

26) «rischio»: un rischio quale definito all’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1020;

27) «prodotto-tipo»: il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall’uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento, mentre prodotti identici di fabbricanti diversi appartengono a prodotti-tipo diversi;

28) «stato dell’arte»: il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, o un modo che è attualmente possibile applicando le tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che sia o meno la soluzione tecnologicamente più avanzata;

29) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

30) «fornitore di servizi di logistica»: un fornitore di servizi di logistica quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;

31) «famiglia di prodotti»: tutti i prodotti-tipo appartenenti a una delle famiglie di cui all’allegato VII;

32) «categoria di prodotti»: un sottoinsieme dei prodotti-tipo di una determinata famiglia di prodotti comprendente i prodotti-tipo che hanno in comune un determinato uso previsto, come specificato nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea;

33) «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo documentato, continuo e interno della produzione in uno stabilimento di produzione in relazione a determinati parametri o aspetti qualitativi, che riflette le specificità di una rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché di processi di fabbricazione e che mira alla costanza della prestazione o al rispetto continuo dei requisiti dei prodotti, eseguito conformemente all’allegato IX;

34) «importatore»: un importatore quale definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1020;

35) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento diversa dal fabbricante o dall’importatore che mette un prodotto a disposizione sul mercato, tra l’altro offrendo prodotti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate o esponendo prodotti ai clienti o agli installatori nel corso di un’attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza, a titolo oneroso o gratuito;

36) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

37) «fabbricato in un unico esemplare»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, è necessario un riadattamento del processo di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione;

38) «microimpresa»: una microimpresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

39) «su specifica del committente»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione;

40) «permalink» (collegamento permanente): un collegamento Internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo («URL»);

41) «supporto dati»: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;

42) «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 3 e all’articolo 10, paragrafo 2;

43) «organizzazione europea di normazione»: una organizzazione europea di normazione quale definita all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

44) «processo non in serie»: un processo che non è né prevalentemente automatizzato o prevalentemente realizzato utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto molto spesso in relazione al volume di produzione dall’operatore economico interessato o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese, determinato da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune, o dalla stessa struttura organizzativa;

45) «ritiro»: un ritiro quale definito all’articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020;

46) «richiamo»: un richiamo quale definito all’articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;

47) «mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti;

48) «interfaccia online»: un’interfaccia online quale definita all’articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1020;

49) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti o ad altre persone che forniscono materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti;

50) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio a un fabbricante o a un fornitore di una parte essenziale, a condizione che il servizio sia pertinente per la fabbricazione di prodotti, compresa la loro progettazione o la loro disinstallazione in caso di prodotti utilizzati;

51) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

52) «autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità di vigilanza del mercato quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;

53) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall’ultima disinstallazione dall’opera di costruzione fino allo smaltimento finale;

54) «punto unico di collegamento»: l’autorità designata come punto focale per i contatti con la Commissione e altri Stati membri su questioni relative ai prodotti da costruzione;

55) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere compiti di valutazione e verifica di parte terza a norma del presente regolamento e che è stato debitamente notificato;

56) «autorità notificante»: il singolo organismo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla notifica e al controllo degli organismi notificati;

57) «organismo di valutazione tecnica» o «TAB»: un organismo, designato a norma del presente regolamento, che emette valutazioni tecniche europee sulla base di documenti per la valutazione europea;

58) «autorità designatrice»: il singolo organo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla designazione e al controllo dei TAB in uno Stato membro;

59) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l’ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell’arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto e nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili;

60) «prodotto che presenta un rischio grave»: un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1020;

61) «sottoprodotto»: un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE;

62) «riciclabilità»: la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione;

63) «beni di rilevanza per le crisi»: beni di rilevanza per le crisi come definiti dall’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio;

64) «modalità di emergenza del mercato interno»: modalità di emergenza del mercato interno definita dall’articolo 3, punto 3) del regolamento (UE) 2024/2747.

Articolo 4 Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate

1. La Commissione è supportata da un gruppo di esperti («gruppo di esperti sull’acquis del regolamento sui prodotti da costruzione» o «gruppo di esperti sull’acquis del CPR»). Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è composto almeno da esperti designati dagli Stati membri, da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e da rappresentanti delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel trattamento delle richieste degli Stati membri di armonizzazione a livello dell’Unione attraverso specifiche tecniche armonizzate. In particolare, il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel definire e aggiornare un piano di lavoro per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate, nel preparare i contenuti tecnici relativi alle specifiche tecniche armonizzate, nel decidere sulla necessità di avviare le procedure in relazione alle specifiche tecniche armonizzate che presentano carenze, non sono disponibili o non sono in grado di coprire le esigenze di regolamentazione immediate, e nel determinare l’inclusione dei prodotti usati nelle specifiche tecniche armonizzate.

2. Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione stabilisce un piano di lavoro per l’elaborazione di specifiche tecniche armonizzate per le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, compresi i requisiti dei prodotti, nonché le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per il loro uso e le informazioni sulla sicurezza, che copra almeno il triennio successivo. La Commissione stabilisce le priorità del piano di lavoro utilizzando una metodologia trasparente ed equilibrata, che è pubblicata insieme al piano di lavoro. Tale metodologia riflette almeno le esigenze di regolamentazione degli Stati membri, delle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti da costruzione e degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed economia circolare.

La Commissione pubblica il primo piano di lavoro entro l’8 gennaio 2026.

La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro almeno ogni tre anni. Pubblica il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della scadenza del piano di lavoro in vigore.

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e gli Stati membri circa i progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro.

Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo e comunica al Parlamento europeo e agli Stati membri le relative motivazioni.

3. Conformemente al piano di lavoro stabilito ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR le caratteristiche essenziali che richiedono per una famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché i metodi di valutazione, i livelli di soglia o le classi di prestazione e i requisiti di prodotto che ritengono necessari.

Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze di regolamentazione ai sensi del primo comma, la Commissione le integra o fornisce una motivazione per cui non è possibile farlo.

4. Sulla base dei requisiti di base per le opere di costruzione di cui all’allegato I e tenendo conto delle esigenze di regolamentazione comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo, nonché degli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, la Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua gli aspetti tecnici necessari per preparare le richieste di normazione, comprese le pertinenti caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche essenziali e l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II costituiscono la base per la preparazione delle richieste di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

5. La Commissione garantisce che le caratteristiche essenziali siano coperte da specifiche tecniche armonizzate nella misura in cui lo sviluppo di tali specifiche sia proporzionato dal punto di vista tecnico ed economico.

6. La Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua i requisiti dei prodotti di cui all’articolo 7, così come altre specifiche tecniche armonizzate, e determina se i prodotti usati debbano essere coperti o esclusi da una richiesta di normazione o da una specifica tecnica armonizzata. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è consultato con urgenza in merito alle notifiche degli Stati membri effettuate a norma dell’articolo 11, paragrafo 5.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare:

a) l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II, per adeguarlo al progresso tecnico e ai nuovi rischi ambientali e rispettare le priorità stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri;

b) le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, per adeguarle al progresso tecnico e alle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.

Articolo 5 Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione

1. I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate rese obbligatorie mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 («norme armonizzate di prestazione»). Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme armonizzate di prestazione forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

2. La Commissione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le caratteristiche essenziali e i relativi metodi di valutazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia. La richiesta di normazione stabilisce i principi di base e i punti di riferimento per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Nella richiesta di normazione è indicato esplicitamente se i prodotti usati sono inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della richiesta.

3. Nell’ambito delle richieste di normazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può anche chiedere alle organizzazioni europee di normazione di fornire i dettagli tecnici necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

4. Le richieste di normazione di cui al paragrafo 2 possono contemplare la richiesta di proporre uno o più dei seguenti elementi:

a) livelli di soglia facoltativi o obbligatori in relazione alle caratteristiche essenziali;

b) classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali;

c) le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti.

Tali richieste di normazione stabiliscono i principi di base e i punti di riferimento per la definizione degli elementi richiesti.

5. Se nella richiesta di normazione presentata dalla Commissione è contemplata la richiesta di proporre elementi conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando, per le famiglie o le categorie di prodotti e per gli elementi oggetto di tale richiesta, gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione può discostarsi dalle proposte dell’organizzazione europea di normazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, indipendentemente da eventuali previe richieste di normazione ma sulla base del parere del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in relazione a uno qualsiasi dei gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale di cui all’allegato X.

6. Nei casi in cui, in base alla natura o alle caratteristiche tecniche di un prodotto, emerga il fatto che le prove sarebbero superflue o ridondanti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o livello di soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori.

7. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altre normative dell’Unione, compresi i principi generali del diritto. La Commissione può valutare se le norme armonizzate siano conformi ad altre norme armonizzate a norma del presente regolamento o ad altre norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e ne presenta i motivi per iscritto alla corrispondente organizzazione europea di normazione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR entro sei mesi dalla trasmissione della norma armonizzata pertinente. Se ritiene che una norma, o parte di essa, sia insoddisfacente, la Commissione precisa quali siano le carenze. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione europea a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

8. Se una norma armonizzata è conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfa i requisiti che occorre soddisfare in relazione ai principi di base e ai punti di riferimento stabiliti nella richiesta di normazione, nonché in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che rende tale norma obbligatoria. Un anno dopo tale adozione, la norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria ai fini del presente regolamento, a meno che nell’atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. È specificata una data di applicazione successiva solo in casi eccezionali e il suo utilizzo è debitamente motivato. Una norma armonizzata di prestazione può essere applicata volontariamente a decorrere dalla data di adozione dell’atto di esecuzione.

Se ritiene insoddisfacente una norma armonizzata o parte di essa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tale norma armonizzata obbligatoria con limitazioni.

Gli atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

Qualora non sia possibile rendere una norma armonizzata obbligatoria con limitazioni, la Commissione può adottare un atto di esecuzione conformemente all’articolo 6.

9. Se uno Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione, quest’ultima con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, ritiene che una norma armonizzata di prestazione non soddisfi interamente i requisiti giuridici applicabili o non soddisfi le esigenze che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, si applica la procedura per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare l’allegato X aggiungendo ulteriori gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale.

Articolo 6 Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali

1. Benché la priorità sia attribuita all’elaborazione di norme, in deroga all’articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 114 TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici a norma dell’articolo 5 del presente regolamento per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia.

Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata e:

i) la richiesta non è stata accettata; o

ii) la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine fissato a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non oltre tre anni dall’accettazione della richiesta di normazione; o

iii) la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e

b) negli ultimi cinque anni non è stato adottato alcun atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8, primo comma, che rende obbligatoria una norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici di cui all’articolo 5, o tale atto di esecuzione è stato adottato negli ultimi cinque anni, ma con limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.

2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4. Se un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione a una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti rispetto a una norma armonizzata di cui è stato pubblicato un riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in relazione alla quale è stato adottato un atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento a tale norma armonizzata o abroga tale atto di esecuzione. Se l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda solo parzialmente la norma armonizzata, la Commissione mantiene l’atto di esecuzione che stabilisce una norma armonizzata, che è soggetta a restrizioni.

5. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, ne informa la Commissione, presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione in questione.

6. La Commissione segue la procedura di cui all’articolo 5 per richiedere l’eventuale revisione o aggiornamento delle caratteristiche essenziali o dei metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie o categorie di prodotti contemplati dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se la norma armonizzata elaborata dall’organismo europeo di normazione è idonea ad essere adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 8, la Commissione abroga l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o le parti di tale atto che riguardano le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie di prodotti o categorie di prodotti contemplati dalla norma armonizzata.

Articolo 7 Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità

1. Se una famiglia di prodotti, o una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia di prodotti, è contemplata da una norma armonizzata di prestazione o da un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all’allegato III per tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti o per parti di essi.

2. Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti applicabili.

3. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare progetti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità («norme armonizzate volontarie») per i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Qualora una norma armonizzata volontaria richiesta a norma del paragrafo 3 sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata volontaria conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012.

5. Qualora una norma armonizzata volontaria sia conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfi i requisiti in relazione ai requisiti dei prodotti stabiliti nella richiesta di normazione, la Commissione pubblica senza indugio il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6. Qualora il riferimento di una norma armonizzata volontaria non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni. Qualora il riferimento di una norma armonizzata non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non possa essere pubblicato come riferimento con limitazioni, la Commissione sottopone la questione all’attenzione del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR.

7. Un prodotto soggetto ai requisiti dei prodotti che è conforme alle norme armonizzate volontarie o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti contemplati in tali norme o in parti di esse.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato III al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali, nonché di rispettare le priorità stabilite all’articolo 4, sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.

Articolo 8 Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni le quali rappresentano un mezzo alternativo per conformarsi ai requisiti dei prodotti stabiliti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata volontaria riguardante i requisiti dei prodotti e:

i) la richiesta non è stata accettata; o

ii) la norma armonizzata volontaria relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

iii) la norma armonizzata volontaria non è conforme alla richiesta; e

b) nessun riferimento di norme armonizzate che contemplano i requisiti dei prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.

2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4. Un prodotto che è conforme alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, disciplinati da tali specifiche comuni o da parti di esse.

5. La Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti dei prodotti contemplati da una norma armonizzata volontaria il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 7, paragrafi 5 o 6.

6. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Articolo 9 Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza

1. Sono fornite informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza in relazione ai prodotti da costruzione contemplati da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. Il contenuto delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza figura all’allegato IV.

2. Nell’ambito della richiesta di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all’organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti, fra cui dettagli tecnici, necessari per l’elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV.

3. Se la Commissione ritiene che gli orientamenti emanati dall’organismo europeo di normazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo per una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti non garantiscano un’attuazione adeguata e omogenea del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sulla fornitura di informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza per la rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato IV al fine di adeguarlo al progresso tecnico e alle nuove esigenze in materia di informazioni.

Articolo 10 Sistemi di valutazione e verifica

1. La valutazione e la verifica della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, quali stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma degli articoli 5 e 6 o nei documenti per la valutazione europea di cui all’articolo 31, o della sua conformità ai requisiti dei prodotti adottati a norma dell’articolo 7, sono effettuate conformemente a uno o più sistemi indicati all’allegato IX.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando, per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, il sistema di valutazione e di verifica applicabile tra quelli di cui all’allegato IX. Tali atti delegati possono stabilire sistemi di valutazione e di verifica diversi all’interno della stessa famiglia di prodotti o categoria di prodotti, operando una distinzione in base alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti. I sistemi di valutazione e verifica sono determinati prima che diventino applicabili le specifiche tecniche armonizzate o i documenti per la valutazione europea.

3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 tengono conto degli usi previsti, dei potenziali danni derivanti da carenze del prodotto, della sensibilità del prodotto alle variazioni di prestazione in condizioni di produzione, della probabilità di errori durante la fabbricazione e della possibilità di individuare facilmente gli errori di fabbricazione. Tali atti delegati sono adattati alle rispettive famiglie di prodotti o categorie di prodotti e riducono al minimo l’onere per i fabbricanti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato IX al fine di:

a) introdurre ulteriori sistemi di valutazione e verifica, ove necessario, per adeguarsi al progresso tecnico; o

b) modificare i sistemi di valutazione e verifica esistenti per contrastare la non conformità sistematica da parte degli organismi notificati o dei fabbricanti e per armonizzare l’applicazione dei requisiti o degli obblighi in essi contenuti, senza che tali modifiche aggiungano o eliminino alcun compito definito in un sistema.

Nell’adottare atti delegati in applicazione della lettera a), la Commissione non può introdurre sistemi aggiuntivi che impongano agli operatori economici obblighi più rigorosi di quelli previsti dal sistema 1+. Inoltre, la Commissione può introdurre tali sistemi aggiuntivi solo quando è evidente che gli orientamenti sull’applicazione dei sistemi esistenti si sono rivelati insufficienti.

Articolo 11 Zona armonizzata e misure nazionali

1. Il presente regolamento e le specifiche tecniche armonizzate adottate in conformità dello stesso istituiscono congiuntamente una «zona armonizzata».

La zona armonizzata contempla tutti i prodotti soggetti a specifiche tecniche armonizzate.

Si presume che le specifiche tecniche armonizzate siano complete per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) la definizione di tutte le caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione;

b) la precisazione di tutti i requisiti dei prodotti diversi da quelli disciplinati da altre normative dell’Unione; e

c) la determinazione dei sistemi di valutazione e verifica applicabili.

Le specifiche tecniche armonizzate per i nuovi prodotti si applicano ai prodotti usati provenienti da paesi terzi, a meno che la specifica tecnica armonizzata non preveda esplicitamente norme per i prodotti usati.

2. Gli Stati membri rispettano la zona armonizzata nelle loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali e non vietano né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da essa contemplati quando tali prodotti sono conformi al presente regolamento. Gli Stati membri non stabiliscono caratteristiche essenziali e relativi metodi di valutazione o requisiti dei prodotti diversi da quelli stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate.

La zona armonizzata non pregiudica il diritto degli Stati membri di specificare requisiti nazionali per l’uso di prodotti che sono soggetti a specifiche tecniche armonizzate. I metodi e i sistemi di valutazione per la valutazione e la verifica indicati in tali requisiti nazionali sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.

Gli Stati membri garantiscono che la messa a disposizione sul mercato di prodotti contemplati dalla zona armonizzata che sono conformi al presente regolamento non sia ostacolata da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscono come imprese pubbliche o da organismi privati che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.

3. Nell’adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri applicano in particolare le seguenti norme:

a) non sono stabiliti requisiti per le informazioni o le registrazioni correlate all’immissione del prodotto sul mercato diversi da quelli stabiliti nella zona armonizzata;

b) non sono rese obbligatorie valutazioni del prodotto diverse da quelle stabilite nella zona armonizzata;

c) non è richiesta alcuna marcatura che attesti la conformità ai requisiti o alle prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalla zona armonizzata, a eccezione della marcatura CE, e le disposizioni vigenti nelle misure nazionali che impongono tali marcature sono ritirate;

d) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali rispettano i livelli di soglia stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 5;

e) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non si basano su classi, sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite conformemente all’articolo 5;

f) le normative, le regolamentazioni e le misure amministrative nazionali non richiedono più valutazioni e verifiche di quelle stabilite a norma dell’articolo 10, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri registrano nello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio tutte le loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali relative ai prodotti da costruzione nel loro territorio che sono contemplati dalla zona armonizzata.

5. Qualora uno Stato membro ritenga necessario per motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell’ambiente e per rispondere a esigenze di regolamentazione immediate, adottare misure applicabili a prodotti all’interno della zona armonizzata in relazione a caratteristiche non stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, ne dà notifica alla Commissione, motivando la necessità delle misure adottate e spiegando l’esigenza di regolamentazione che intende affrontare.

A tal fine, gli Stati membri si avvalgono della procedura istituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell’avvalersi di tale procedura, gli Stati membri fanno riferimento al presente paragrafo e specificano quali elementi fanno parte della misura.

La Commissione risponde alla notifica entro i termini stabiliti nella procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535. Entro sei mesi dalla notifica, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o comunica i motivi per i quali respinge la misura nazionale.

Al ricevimento di una notifica di cui al primo comma, la Commissione, indipendentemente dall’intenzione di autorizzare la misura, sottopone senza indugio la questione al gruppo di esperti sull’acquis del CPR per consultazioni sulla necessità di richiedere in via prioritaria aggiornamenti delle norme armonizzate di prestazione esistenti.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la misura nazionale notificata a norma del paragrafo 5 se:

a) la misura notificata sembra essere debitamente giustificata alla luce di motivi imperativi di salute e sicurezza delle persone o protezione dell’ambiente, compreso il clima;

b) l’esigenza di regolamentazione non è coperta dalle specifiche tecniche armonizzate o da altre disposizioni del diritto dell’Unione;

c) la misura notificata non discrimina gli operatori economici di altri Stati membri;

d) la misura notificata è in grado di coprire la rispettiva esigenza di regolamentazione;

e) la misura notificata non costituisce un ostacolo grave al funzionamento del mercato dell’Unione; e

f) non si prevede che la misura notificata sarà contemplata da una norma armonizzata la cui elaborazione è dovuta entro un anno dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, a seguito di una richiesta di normazione presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, oppure, al momento di tale notifica, non è stato presentato alcun atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, al comitato di cui all’articolo 90, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3. Essi sono ritirati una volta che l’esigenza di regolamentazione sia soddisfatta da specifiche tecniche armonizzate o da altre normative dell’Unione.

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 4.

7. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di introdurre sistemi obbligatori di cauzione-rimborso o di obbligare i fabbricanti ad accettare di riacquisire, direttamente o tramite i loro importatori e distributori, la proprietà di prodotti nuovi, eccedentari o invenduti non fabbricati su specifica del committente che si trovano in uno stato equivalente a quello in cui erano quando sono stati immessi sul mercato, purché la misura non comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti degli operatori economici di altri Stati membri.

8. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di vietare la distruzione dei prodotti eccedentari o invenduti o di subordinare la distruzione di tali prodotti alla loro previa messa a disposizione su una piattaforma nazionale di intermediazione per un uso non commerciale dei prodotti.

Articolo 12 Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione

1. Al fine di evitare una doppia valutazione degli stessi aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza delle persone o alla protezione dell’ambiente in relazione ai prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni alle quali gli obblighi relativi alla valutazione della prestazione di un prodotto o al rispetto di determinati requisiti dei prodotti, tra cui l’equivalenza dei sistemi di valutazione e verifica di cui al presente regolamento e gli obblighi relativi alle informazioni generali relative ai prodotti, alle istruzioni per l’uso del prodotto e ai requisiti in materia di informazioni sulla sicurezza, possono essere soddisfatti mediante l’adempimento degli obblighi previsti da altre disposizioni previste nel diritto dell’Unione.

Le condizioni di cui al primo comma non consentono livelli di sicurezza dei prodotti meno rigorosi di quelli stabiliti a norma del presente regolamento.

2. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781, nonché il regolamento (UE) n. 1025/2012, prevalgono le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

CAPO II PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE

Articolo 13 Dichiarazione di prestazione e di conformità

1. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente agli articoli 5 o 6, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica applicabile di cui all’allegato IX e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente all’articolo 7, il fabbricante verifica anche la conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili specificati mediante atti delegati. Il fabbricante di un prodotto non coperto da alcuna specifica tecnica armonizzata può rilasciare una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente al pertinente documento per la valutazione europea e alla pertinente valutazione tecnica europea.

2. Redigendo la dichiarazione di prestazione e di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli eventuali requisiti dei prodotti applicabili e diventa responsabile in conformità del diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione e di conformità redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

In caso di non conformità o di assenza di una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora tale dichiarazione sia richiesta, il prodotto non può essere messo a disposizione sul mercato.

Articolo 14 Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, un fabbricante può decidere di non assoggettarsi al sistema di valutazione e verifica applicabile della conformità del prodotto ai requisiti dei prodotti applicabili e di non redigere una dichiarazione di prestazione e di conformità qualora si applichi una delle condizioni seguenti:

a) il prodotto sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente e soddisfi tutte le condizioni seguenti:

i) è fabbricato mediante un processo non in serie;

ii) è prodotto a seguito di una specifica ordinazione;

iii) è installato in una singola ed identificata opera di costruzione da un fabbricante che è anche responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto nell’opera di costruzione; e

iv) è fabbricato conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la supervisione dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati in conformità delle norme nazionali applicabili;

b) il prodotto sia fabbricato con metodi esclusivamente atti alla conservazione del patrimonio e mediante un processo non in serie per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, conformemente alle normative nazionali applicabili.

Articolo 15 Contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità

1. La dichiarazione di prestazione e di conformità è redatta in base al modello di cui all’allegato V. La dichiarazione di prestazione e di conformità descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.

Qualora siano applicabili i requisiti dei prodotti di cui all’articolo 7, la dichiarazione di prestazione e di conformità attesta che è stato dimostrato il rispetto di tali requisiti.

2. La dichiarazione di prestazione e di conformità comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate all’allegato II per le caratteristiche dichiarate. La prestazione comprende l’imballaggio utilizzato o che sarà molto probabilmente utilizzato ed è calcolata usando l’ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione.

Gli aggiornamenti del software di cui al primo comma diventano obbligatori ai fini del presente regolamento un anno dopo la loro pubblicazione. Gli aggiornamenti del software possono essere applicati a titolo volontario a partire dalla data della loro pubblicazione.

3. La dichiarazione di prestazione e di conformità riguarda quanto meno la prestazione di un prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

a) le caratteristiche essenziali di cui all’allegato II, lettere da a) a d), a decorrere dall’8 gennaio 2026;

b) le caratteristiche essenziali di cui all’allegato II, lettere da e) a m), a decorrere dal 9 gennaio 2030;

c) le caratteristiche essenziali di cui all’allegato II, lettere da n) a s), a decorrere dal 9 gennaio 2032.

La dichiarazione di prestazione e di conformità comprende anche le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate, come stabilito negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5.

4. Nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il modello di cui all’allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda le nuove esigenze in materia di informazioni, agevolare il rispetto dei requisiti di passaporto digitale dei prodotti di cui agli articoli 76 e 77 e garantire l’interoperabilità e la corretta integrazione con il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell’articolo 75.

6. Le informazioni di cui all’articolo 31 o, a seconda dei casi, all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sono fornite insieme alla dichiarazione di prestazione e di conformità.

Articolo 16 Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità

1. Il fabbricante fornisce per via elettronica una copia della dichiarazione di prestazione e di conformità di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, a meno che la dichiarazione non sia inclusa in un passaporto digitale del prodotto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 ed è disponibile grazie al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell’articolo 75.

Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione e di conformità.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un fabbricante può rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a) garantisce che il contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità sia reso disponibile sul sito web in un formato elettronico non modificabile;

b) fornisce la dichiarazione di prestazione e di conformità in un formato leggibile dall’uomo e meccanicamente e offre la possibilità di scaricare una copia in un formato comunemente leggibile;

c) garantisce che il sito web in cui è stata resa disponibile la dichiarazione di prestazione e di conformità verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;

d) garantisce che i destinatari dei prodotti da costruzione possano accedere gratuitamente alla dichiarazione di prestazione e di conformità;

e) fornisce istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione e di conformità redatte per tali prodotti disponibili sul sito web;

f) fornisce un collegamento tra il prodotto e la dichiarazione di prestazione e di conformità ad esso relativa attraverso il codice di identificazione unico del prodotto-tipo; i fabbricanti possono utilizzare un supporto dati, compreso un permalink, per fornire il collegamento, purché sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a).

3. Nell’ambito della richiesta di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all’organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti per garantire l’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Il fabbricante fornisce o rende disponibile nel passaporto del prodotto conformemente al paragrafo 1, o su un sito web conformemente al paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione e di conformità nella lingua o nelle lingue richieste dagli Stati membri in cui intende mettere a disposizione il prodotto. Un altro operatore economico che mette a disposizione un prodotto del fabbricante in un ulteriore Stato membro rende disponibile una o più traduzioni della dichiarazione di prestazione e di conformità nelle lingue richieste da tale ulteriore Stato membro unitamente alla rispettiva versione originale.

Articolo 17 Principi generali e uso della marcatura CE

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente agli articoli 13 e 15. La marcatura CE è apposta sulle parti essenziali.

3. Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti dei prodotti applicabili stabiliti conformemente al presente regolamento. Apponendo la marcatura CE, l’operatore economico diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al presente regolamento, nonché la conformità del prodotto al presente regolamento.

Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta su un’etichetta applicata al prodotto o all’imballaggio oppure, qualora anche ciò non fosse possibile, sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è seguita da:

a) le ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta; oppure, nel caso di prodotti usati, le ultime due cifre dell’anno in cui il prodotto è stato disinstallato, seguite dalle ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura CE è stata apposta sul prodotto usato;

b) il nome e l’indirizzo della sede legale del fabbricante o il marchio di identificazione che consenta l’identificazione facile e univoca del nome e dell’indirizzo del fabbricante;

c) il nome e l’indirizzo della sede legale del mandatario o il marchio di identificazione che consenta l’identificazione facile e univoca del nome e dell’indirizzo del mandatario, qualora il fabbricante non abbia una sede di attività nell’Unione o scelga di avere un mandatario;

d) il codice di identificazione unico del prodotto-tipo;

e) il codice di dichiarazione della dichiarazione di prestazione e di conformità;

f) il numero di identificazione dell’organismo o degli organismi notificati che verificano il prodotto-tipo e che valutano il controllo della produzione in fabbrica, se applicabile; e

g) un supporto dati collegato al passaporto digitale del prodotto di cui all’articolo 76, se quest’ultimo è disponibile attraverso il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito a norma dell’articolo 75.

Le informazioni elencate alle lettere d) ed e) del primo comma possono essere sostituite da un supporto dati, incluso un permalink collegato alla dichiarazione di prestazione e di conformità a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera e), se la dichiarazione di prestazione e di conformità è disponibile su un sito web. Le informazioni elencate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente paragrafo possono essere omesse se è fornito un supporto dati di cui al primo comma, lettera g), del presente paragrafo.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

Articolo 19 Altre marcature e asserzioni di prestazione

1. Le marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private, possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano che la valutazione delle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili è dovuta avvenire in un modo diverso rispetto da quello stabilito dal presente regolamento.

I marchi di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuti (EN ISO 14024) possono essere apposti su un prodotto se soddisfano i requisiti di cui al primo comma.

2. Su un prodotto possono essere apposte le marcature consentite a norma del paragrafo 1 e altre marcature stabilite dalla normativa dell’Unione purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

3. Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, la dichiarazione di un operatore economico in relazione alle prestazioni del prodotto, che riguarda una caratteristica essenziale contemplata dalla specifica tecnica armonizzata, è conforme al metodo di valutazione di tale caratteristica essenziale particolare stabilito nelle specifiche tecniche armonizzate.

4. In aggiunta, se un prodotto è coperto da specifiche tecniche armonizzate, le dichiarazioni sulle sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite in tali specifiche tecniche armonizzate possono essere fornite al di fuori della dichiarazione di prestazione e di conformità solo a condizione che siano già fornite anche in tale dichiarazione.

Il primo comma non si applica alle situazioni in cui, conformemente all’articolo 14, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione e di conformità.

CAPO III OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 20 Obblighi di tutti gli operatori economici

1. Gli obblighi degli operatori economici a norma del presente capo si applicano solo in relazione ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o ai prodotti recanti la marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea.

2. Gli operatori economici adottano tutte le misure necessarie per garantire la continua conformità al presente regolamento. Qualora sia stata dichiarata la non conformità dell’operatore economico o di un prodotto e sia stata richiesta un’azione correttiva da un’autorità di vigilanza del mercato conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, l’operatore economico presenta a tale autorità relazioni sui progressi compiuti fino a quando essa decide che l’azione correttiva può essere chiusa.

3. Su richiesta di un’autorità nazionale competente, un operatore economico notifica a tale autorità gli operatori economici o gli altri attori:

a) che hanno fornito a tale operatore economico un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o che gli hanno fornito un servizio contemplato dal presente regolamento;

b) ai quali tale operatore economico ha fornito un prodotto, compresi componenti o pezzi di ricambio di prodotti, e la quantità di tale fornitura, o ai quali ha fornito un servizio contemplato dal presente regolamento.

Nell’identificare gli operatori economici o gli altri attori di cui al primo comma, un operatore economico informa l’autorità nazionale competente almeno in merito ai seguenti dati:

a) i dati di contatto, compresi gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica, di tali operatori economici o attori;

b) il numero di registrazione fiscale e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di tali operatori economici o attori.

4. Gli operatori economici tengono a disposizione delle autorità nazionali competenti tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo per un periodo di dieci anni da quando l’operatore economico ha fornito il prodotto o il servizio in questione o da quando questi ultimi gli sono stati forniti, fatto salvo il caso in cui i documenti o le informazioni siano stati resi disponibili attraverso il passaporto digitale del prodotto di cui all’articolo 76. Gli operatori economici presentano la documentazione e le informazioni entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di un’autorità nazionale competente.

5. Gli operatori economici possono registrarsi nel corrispondente sistema nazionale istituito conformemente all’articolo 71, paragrafo 5.

Gli operatori economici mettono a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori canali di comunicazione, compresi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica o sezioni dedicate del proprio sito web, che consentano loro di segnalare eventuali incidenti, nonché qualsiasi altro inconveniente o problema di sicurezza riscontrato in relazione al prodotto.

6. Qualora ritengano che un prodotto non conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per l’ambiente, gli operatori economici in questione ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Gli operatori economici possono informare le autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi altra probabile violazione del presente regolamento di cui vengano a conoscenza, alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

7. Gli operatori economici sono responsabili delle violazioni del presente articolo e degli articoli di cui al presente capo in relazione alle loro attività, conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 21 Diritti dei fabbricanti

1. I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi le informazioni necessarie in relazione ai loro prodotti per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Se sono soggetti a compiti di parte terza svolti da un organismo notificato, i fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori o prestatori di servizi di consentire a tale organismo notificato di accedere alla loro documentazione e ai loro locali nella misura in cui l’organismo notificato lo richieda per svolgere i suoi compiti.

3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fabbricanti che immettono sul mercato un prodotto usato o rifabbricato in relazione al fornitore del prodotto usato, compreso, se del caso, il disinstallatore. Le informazioni richieste possono comprendere, tra l’altro, informazioni sull’uso precedente del prodotto e sul processo di disinstallazione di quest’ultimo.

4. I fabbricanti hanno il diritto di chiedere ai propri fornitori e prestatori di servizi i dati e i calcoli prescritti dall’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle forniture o ai servizi prestati, comprese le necessarie relazioni di convalida rilasciate da un organismo notificato.

Articolo 22 Obblighi dei fabbricanti

1. Quando immette un prodotto sul mercato, il fabbricante determina il prodotto-tipo rispettando i limiti stabiliti di conseguenza dalla definizione di cui all’articolo 3, punto 27). Il fabbricante garantisce che la prestazione del prodotto sia valutata in relazione sia alle caratteristiche essenziali obbligatorie, sia alle caratteristiche essenziali destinate a essere dichiarate. Se il prodotto è coperto dai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il fabbricante garantisce che il prodotto sia stato altresì progettato e costruito conformemente a tali requisiti.

Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3D soddisfa gli obblighi che incombono ai fabbricanti al momento della sua immissione sul mercato. Gli obblighi comprendono, tra l’altro, l’uso di serie di dati 3D adeguate, l’uso di materiali conformi alle procedure applicabili a norma del presente regolamento e la verifica della compatibilità delle serie di dati 3D, dei materiali per la stampa e della tecnologia di stampa utilizzati.

2. Se la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state dimostrate conformemente al sistema o ai sistemi di valutazione e verifica applicabili di cui all’allegato IX, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione e di conformità a norma degli articoli da 13 a 15, appone la marcatura CE conformemente agli articoli 17 e 18 e, se del caso, garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, come indicato al paragrafo 8 del presente articolo, e appone l’etichettatura a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

3. Come base per la dichiarazione di prestazione e di conformità, il fabbricante redige una documentazione tecnica in cui indica:

a) l’uso dichiarato, che rientra nell’ambito dell’uso previsto applicabile;

b) tutti gli elementi pertinenti necessari per dimostrare la prestazione e la conformità;

c) informazioni sulle procedure in atto di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

d) informazioni sul sistema o sui sistemi applicabili di cui all’allegato IX;

e) se del caso, informazioni sull’applicazione delle procedure semplificate applicate a norma degli articoli da 59 a 61; e

f) il calcolo della prestazione di sostenibilità ambientale in relazione alle caratteristiche ambientali essenziali di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4. Il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che i prodotti soddisfino la prestazione dichiarata e rimangano conformi al presente regolamento. La progettazione dei prodotti, compresi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, è adeguata. Se il prodotto è fabbricato in serie, il fabbricante provvede affinché siano poste in essere procedure per garantire che il prodotto mantenga la prestazione dichiarata e rimanga conforme al presente regolamento. Le modifiche della progettazione dei prodotti, inclusi i set di dati 3D, i processi di produzione e i materiali utilizzati, sono adeguate. Le modifiche delle specifiche tecniche armonizzate applicabili sono tenute in debita considerazione e, qualora incidano sulla prestazione o sulla conformità del prodotto, fanno scattare una nuova valutazione secondo la pertinente procedura di valutazione.

Ove lo ritenga opportuno al fine di assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione e della conformità dichiarate di un prodotto, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se opportuno, mantiene un registro degli stessi, e ne tiene informati gli importatori e i distributori.

5. Il fabbricante garantisce che i suoi prodotti rechino un codice di identificazione unico del prodotto-tipo specifico del fabbricante e, ove disponibile, un numero di lotto o di serie facilmente visibile e leggibile per gli utilizzatori. Qualora ciò non sia possibile in considerazione della natura del prodotto, le informazioni richieste sono fornite su un’etichetta apposta, sull’imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del prodotto.

Il fabbricante, secondo le modalità stabilite al primo comma, etichetta il prodotto con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» se sono necessarie competenze per utilizzarlo ed espone l’etichetta ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza. I prodotti non etichettati con la dicitura «Esclusivamente per uso professionale» sono considerati destinati anche agli utilizzatori non professionali e ai consumatori ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/988.

Il fabbricante espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento.

6. All’atto di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il fabbricante provvede affinché esso sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

7. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, il fabbricante mette a disposizione un passaporto digitale del prodotto di cui all’articolo 76 attraverso il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all’articolo 75, collegato a un supporto dati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera g).

8. Al fine di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio non comunemente disponibili sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento imponendo ai fabbricanti, per determinate famiglie di prodotti e categorie di prodotti, l’obbligo di mettere a disposizione sul mercato pezzi di ricambio specifici non comunemente disponibili per i prodotti che immettono sul mercato.

L’obbligo stabilito dagli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo si applica per un periodo di 10 anni dopo che l’ultimo prodotto del rispettivo tipo è stato immesso sul mercato, a meno che l’atto delegato non fissi un periodo diverso.

I fabbricanti soggetti all’obbligo di cui al primo comma offrono i pezzi di ricambio entro un termine di consegna ragionevolmente breve, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, e ne informano il pubblico.

9. Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il prodotto è di norma scelto o acquistato dai consumatori; e

b) il prodotto non presenta prestazioni ambientali complessive significativamente diverse nel corso del suo ciclo di vita in funzione della sua installazione.

L’etichettatura si basa sulle prestazioni del prodotto, valutate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, e fornisce informazioni di facile comprensione per i consumatori che non sono esperti.

10. Gli atti delegati di cui al paragrafo 9 stabiliscono le modalità di apposizione dell’etichetta da parte del fabbricante, specificando quanto segue:

a) il contenuto dell’etichetta;

b) la configurazione dell’etichetta, tenendo conto della sua visibilità e leggibilità;

c) il modo in cui l’etichetta deve essere esposta ai clienti, anche in caso di vendita a distanza;

d) ove opportuno, i mezzi elettronici da usare per la creazione delle etichette.

11. Il fabbricante che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o al presente regolamento adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Se la questione è legata a un componente fornito o a un servizio prestato esternamente, il fabbricante ne informa il fornitore o il prestatore di servizi e l’autorità nazionale competente per il fabbricante.

12. Se il prodotto presenta un rischio, il fabbricante ne informa senza indebiti ritardi e almeno entro tre giorni lavorativi tutti i mandatari, gli importatori, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online coinvolti nella sua distribuzione, nonché le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il fabbricante o, a sua conoscenza, altri operatori economici hanno messo a disposizione il prodotto. A tal fine il fabbricante fornisce tutti i dettagli utili e, in particolare, specifica il tipo di non conformità, la frequenza di incidenti o inconvenienti e le misure correttive adottate o raccomandate. In caso di rischi causati da prodotti che hanno già raggiunto un utilizzatore finale o un consumatore che non può essere identificato o contattato direttamente, il fabbricante, attraverso i mezzi di comunicazione e altri canali adeguati per garantire la massima divulgazione possibile, diffonde informazioni in merito alle misure adeguate per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre i rischi. In caso di rischio grave, il fabbricante ritira e richiama il prodotto a proprie spese.

Articolo 23 Obblighi dei mandatari

1. Il fabbricante stabilito nell’Unione può nominare, mediante mandato scritto, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione affinché agisca in veste di mandatario unico. Un fabbricante non stabilito nell’Unione nomina un mandatario unico.

La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i compiti seguenti:

a) tenere la dichiarazione di prestazione e di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti;

b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto alla sua prestazione dichiarata e ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;

c) risolvere il contratto qualora il fabbricante abbia agito in contrasto con i propri obblighi a norma del presente regolamento e informarne il fabbricante, le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immessi sul mercato e l’autorità nazionale competente della propria sede di attività;

d) qualora abbia motivo di credere che il prodotto in questione sia non conforme o presenti un rischio, informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato e l’autorità nazionale competente della propria sede di attività; e

e) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato del mandatario e per porre rimedio alla non conformità degli stessi.

3. Il mandatario verifica a livello documentale che:

a) il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’articolo 22, paragrafo 9;

b) il prodotto sia accompagnato da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che tale dichiarazione sia disponibile a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 o 2; e che

c) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafi 5, 6 e 7.

4. Qualora un mandatario identifichi un caso di non conformità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, chiede al fabbricante di agire conformemente all’articolo 22, paragrafi 11 e 12.

Articolo 24 Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi al presente regolamento.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore garantisce che la conformità del prodotto ai requisiti applicabili e le sue prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti siano state dimostrate dal fabbricante conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2.

L’importatore garantisce che:

a) il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’articolo 22, paragrafo 3;

b) il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’articolo 22, paragrafo 9;

c) il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 o 2; e che

d) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafi 5, 6 e 7.

3. L’importatore verifica che l’uso del prodotto sia stato dichiarato dal fabbricante e provvede affinché il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV, redatte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato o, qualora tale lingua non sia stabilita, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori. L’importatore espone in modo visibile ai clienti, prima che questi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento o delle specifiche tecniche armonizzate.

4. L’importatore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

5. L’importatore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e l’autorità nazionale competente responsabile.

6. L’importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, la propria sede di attività economica, il proprio indirizzo di contatto e, se disponibili, i propri mezzi elettronici di comunicazione.

7. L’importatore esamina i reclami e, se necessario, tiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei ritiri o richiami dei prodotti e tiene informati i fabbricanti e i distributori di tali controlli.

8. Gli importatori che ritengano o abbiano ragione di credere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. Gli importatori che vendono a utilizzatori finali adempiono altresì gli obblighi che incombono ai distributori.

Articolo 25 Obblighi dei distributori

1. Quando mettono prodotti a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi di cui al presente regolamento.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che:

a) il prodotto rechi la marcatura CE e l’etichettatura conformemente all’articolo 22, paragrafo 9, ove richiesto;

b) il prodotto sia accompagnato, ove richiesto, da una dichiarazione di prestazione e di conformità o che la dichiarazione sia disponibile a norma dell’articolo 16, paragrafo 2;

c) il prodotto sia accompagnato dalle informazioni generali relative ai prodotti, dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’articolo 22, paragrafo 6, redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato;

d) il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 22, paragrafi 5 e 7, e all’articolo 24, paragrafo 6.

3. Prima che i clienti siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza, il distributore espone in modo visibile ai clienti le informazioni che devono essere fornite a norma del presente regolamento.

4. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla sua prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti responsabili.

5. Il distributore garantisce che, finché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non compromettano la conformità del prodotto alla sua prestazione dichiarata e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

6. Il distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da esso immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti pertinenti applicabili di cui al presente regolamento provvede affinché siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Articolo 26 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi di un fabbricante a norma dell’articolo 22 qualora:

a) detto soggetto immetta sul mercato un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio;

b) detto soggetto modifichi un prodotto intenzionalmente o il prodotto sia modificato involontariamente in un modo che può incidere sulla conformità alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ai requisiti di cui al presente regolamento o adottati conformemente allo stesso;

c) detto soggetto metta a disposizione sul mercato un prodotto con un uso dichiarato diverso da quello attribuito dal fabbricante nel processo di valutazione e verifica;

d) detto soggetto dichiari che il prodotto presenta caratteristiche che si discostano da quelle dichiarate dal fabbricante; oppure

e) detto soggetto opti per assumere il ruolo di fabbricante.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un operatore economico che immette sul mercato:

a) un prodotto usato coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati;

b) un prodotto usato non coperto da una specifica tecnica armonizzata recante disposizioni per i prodotti usati e non immesso sul mercato dell’Unione in precedenza;

c) un prodotto rifabbricato.

3. Il paragrafo 1 non si applica se l’operatore economico si limita a:

a) aggiungere le traduzioni delle informazioni fornite dal fabbricante;

b) sostituire l’imballaggio esterno di un prodotto già immesso sul mercato, anche in caso di modifica delle dimensioni dell’imballaggio, qualora il reimballaggio sia effettuato in modo tale che lo stato originario del prodotto non possa essere alterato e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente.

4. L’operatore economico che effettua le attività di cui al paragrafo 3 ne informa il fabbricante o il suo mandatario, indipendentemente dal fatto che tale operatore economico sia proprietario dei prodotti o presti servizi. Effettua il reimballaggio in modo tale da non alterare che lo stato originario del prodotto o la sua conformità al presente regolamento non possano essere alterati dal reimballaggio e che qualsiasi informazione richiesta dal presente regolamento continui a essere fornita correttamente. L’operatore economico agisce con la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento.

Articolo 27 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

1. Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta diligenza in relazione agli obblighi del presente regolamento.

2. Il fornitore di servizi di logistica provvede affinché l’etichettatura e i documenti forniti dal fabbricante o dall’importatore siano disponibili o accompagnino il prodotto, in particolare:

a) la marcatura CE e l’etichettatura di cui all’articolo 22, paragrafo 9;

b) la dichiarazione di prestazione e di conformità;

c) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all’articolo 22, paragrafo 6.

3. Il fornitore di servizi di logistica garantisce che le condizioni durante il magazzinaggio, l’imballaggio, l’indirizzamento o la spedizione non compromettano la conformità di un prodotto alla prestazione dichiarata o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. I fabbricanti o gli importatori di prodotti da costruzione forniscono ai rispettivi fornitori di servizi di logistica le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell’imballaggio, dell’indirizzamento o della spedizione e l’ulteriore funzionamento del prodotto.

4. I fornitori di servizi di logistica forniscono sostegno a ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità di vigilanza del mercato, dai fabbricanti, dai mandatari o dagli importatori.

5. Il fornitore di servizi di logistica che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione e di conformità o ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non fornisce sostegno all’immissione del prodotto sul mercato finché tale prodotto non sia conforme alla pertinente dichiarazione di prestazione e di conformità e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione e di conformità non sia stata corretta. Inoltre, se un prodotto presenta un rischio, il fornitore di servizi di logistica ne informa il fabbricante e l’autorità nazionale competente responsabile.

Articolo 28 Obblighi dei mercati online

1. Un mercato online:

a) ai fini della conformità all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) istituisce un punto di contatto unico per la comunicazione diretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri in relazione alla conformità al presente regolamento, che può essere lo stesso di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 o all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065;

c) dà una risposta adeguata alle comunicazioni relative alla notifica di incidenti e altri inconvenienti in relazione ai prodotti ricevute conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065;

d) coopera per garantire misure efficaci di vigilanza del mercato, anche astenendosi dall’ostacolare tali misure;

e) informa le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa in relazione ai casi di non conformità o sospetta non conformità di prodotti coperti dal presente regolamento;

f) instaura uno scambio regolare e strutturato di informazioni sui contenuti che sono stati rimossi dai mercati online su richiesta delle autorità nazionali competenti.

2. Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti coperti dal presente regolamento, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.

3. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065 gli ordini di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo si applica anche ai fabbricanti, agli importatori o ai distributori che offrono prodotti online senza il coinvolgimento di un mercato online.

Articolo 29 Vendite online e altre vendite a distanza

1. I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è rivolta a clienti nell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi rivolta a clienti nell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Si considera, tra l’altro, che un’offerta sia rivolta a clienti nell’Unione quando:

a) l’operatore economico utilizza la valuta di uno Stato membro;

b) il nome di dominio Internet utilizzato dall’operatore economico è registrato in uno degli Stati membri o l’operatore utilizza un dominio Internet che si riferisce all’Unione o a uno degli Stati membri; oppure

c) le zone geografiche verso le quali è disponibile la spedizione comprendono uno Stato membro.

Le condizioni di cui al primo comma non si applicano se l’operatore economico esclude esplicitamente ed efficacemente il mercato dell’Unione.

2. Se un operatore economico mette un prodotto a disposizione sul mercato online o mediante altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tale prodotto indica in modo chiaro e visibile, ove richiesto, la marcatura CE, le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, l’etichetta di cui all’articolo 22, paragrafo 9, e un supporto dati collegato a un passaporto digitale del prodotto conformemente all’articolo 22, paragrafo 7.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di intermediazione per l’immissione sul mercato di prodotti soddisfa gli obblighi previsti per gli operatori economici a norma del paragrafo 2 in relazione ai servizi prestati.

Articolo 30 Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici

Qualora sia necessario per garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti frammentino il mercato interno per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi e dei diritti di cui al presente capo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.

CAPO IV DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA

Articolo 31 Documenti per la valutazione europea

1. I metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti, compresi i prodotti usati, in relazione alle loro caratteristiche essenziali possono essere stabiliti nei documenti per la valutazione europea, a condizione che i prodotti non siano coperti da:

a) una norma armonizzata resa obbligatoria da un atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8;

b) un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1; oppure

c) una norma armonizzata da presentare entro un periodo inferiore a un anno, conformemente a una richiesta di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

2. Un prodotto non è considerato coperto dalle norme armonizzate o dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se:

a) l’uso dichiarato del prodotto non rientra nell’ambito di applicazione dell’uso previsto stabilito nella norma armonizzata o nell’atto di esecuzione;

b) i materiali utilizzati non sono identici ai materiali destinati a essere utilizzati conformemente alla norma armonizzata o all’atto di esecuzione; oppure

c) il metodo di valutazione stabilito nella norma armonizzata o nell’atto di esecuzione non è adeguato per tale prodotto.

3. A seguito di una richiesta di valutazione tecnica europea da parte di un fabbricante, di un gruppo di fabbricanti o di un’associazione di fabbricanti, o su iniziativa della Commissione, l’organizzazione dei TAB può, d’intesa con la Commissione, redigere e adottare un documento per la valutazione europea.

I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I e l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II costituiscono la base per la preparazione dei documenti per la valutazione europea. L’elaborazione e l’adozione di un documento per la valutazione europea seguono i principi e la procedura di cui all’articolo 32.

4. I documenti per la valutazione europea non sono redatti in relazione a una caratteristica essenziale o a un metodo di valutazione di un prodotto quando esiste un altro documento per la valutazione europea riguardante la stessa caratteristica essenziale o il medesimo metodo di valutazione in relazione a quel prodotto specifico, il cui riferimento sia già stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o che sia stato sottoposto alla valutazione della Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1.

5. L’organizzazione dei TAB e la Commissione possono raggruppare o respingere le richieste di elaborazione di un documento per la valutazione europea conformemente all’allegato VI, punto 5.

6. Dalla data di applicazione obbligatoria di una specifica tecnica armonizzata adottata a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, o dell’articolo 6, paragrafo 1, riguardante lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto di un documento per la valutazione europea, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento. In tal caso la Commissione ritira il riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7. I documenti per la valutazione europea costituiscono la base per le valutazioni tecniche europee di cui all’articolo 37.

Articolo 32 Principi e procedura relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la valutazione europea

1. Nell’elaborare e adottare i documenti per la valutazione europea, i singoli TAB e l’organizzazione dei TAB seguono la procedura di cui all’allegato VI.

2. Nell’elaborare e adottare documenti per la valutazione europea, i singoli TAB e l’organizzazione dei TAB:

a) sono trasparenti nei confronti degli Stati membri, del fabbricante interessato e degli altri fabbricanti o portatori di interessi che chiedono di essere informati;

b) divulgano informazioni riservate alla Commissione solo se necessario per valutare la conformità di un documento per la valutazione europea alle disposizioni regolamentari e tutelano il segreto commerciale e la riservatezza;

c) specificano opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;

d) consentono un’adeguata partecipazione degli Stati membri e della Commissione;

e) sono efficaci sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e

f) garantiscono una collegialità e un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.

Il bilanciamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma consente quanto meno la divulgazione del nome del prodotto nella fase di approvazione e di comunicazione del programma di lavoro di cui all’allegato VI, punto 3, nonché la divulgazione del contenuto dettagliato del progetto di documento per la valutazione europea di cui all’allegato VI, punto 8.

3. I TAB, insieme all’organizzazione dei TAB, sostengono interamente i costi dell’elaborazione e dell’adozione dei documenti per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui tale elaborazione sia avviata dalla Commissione.

4. I TAB e l’organizzazione dei TAB evitano la proliferazione di documenti per la valutazione europea qualora non vi sia alcuna giustificazione tecnica per differenziare i prodotti. Privilegiano, in particolare, l’estensione dell’ambito di applicazione dei documenti per la valutazione europea esistenti rispetto alla creazione di nuovi documenti.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione con l’organizzazione dei TAB, atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato VI al fine di aggiungere ulteriori norme procedurali per l’elaborazione e l’adozione di documenti per la valutazione europea, laddove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema dei documenti per la valutazione europea.

Articolo 33 Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea

1. Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea da un fabbricante, un gruppo di fabbricanti o un’associazione di fabbricanti rispetta i seguenti requisiti:

a) se il prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata o non è possibile redigere un documento per la valutazione europea a norma dell’articolo 31, il TAB comunica al richiedente che non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;

b) se il prodotto è coperto interamente da un documento per la valutazione europea il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il TAB informa il richiedente che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;

c) se il prodotto è idoneo per un documento per la valutazione europea di cui all’articolo 31 e nessun siffatto documento è in fase di elaborazione, il TAB informa il richiedente che saranno avviate le procedure di cui all’allegato VI.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo, ma qualora si preveda che una norma armonizzata riguardante lo stesso prodotto sia consegnata in un periodo superiore a un anno, come stabilito in una richiesta di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il TAB informa il richiedente della possibilità che non sia più utilizzato un documento per la valutazione europea a norma dell’articolo 31, paragrafo 6.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, il TAB comunica all’organizzazione dei TAB e alla Commissione il contenuto della richiesta e il riferimento a un atto delegato pertinente che stabilisce il sistema di valutazione e verifica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o la mancanza di un siffatto atto delegato.

3. Se la Commissione ritiene che per il prodotto non esista un atto delegato adeguato che stabilisca il sistema di valutazione e verifica, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 34 Pubblicazione di riferimenti

1. La Commissione, conformemente all’allegato VI, punto 9, valuta la conformità dei documenti per la valutazione europea alle specifiche tecniche armonizzate, al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Se un documento per la valutazione europea è conforme ai requisiti giuridici applicabili, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale documento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Qualora un riferimento a un documento per la valutazione europea non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni.

2. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, un documento per la valutazione europea può, conformemente all’articolo 37, essere usato come base per una valutazione tecnica europea per un periodo di 10 anni, a meno che il riferimento del documento per la valutazione europea non sia stato ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o che il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell’articolo 31, paragrafo 6. Nell’ultimo anno di tale periodo l’organizzazione dei TAB può decidere di presentare il documento per la valutazione europea ai fini del rinnovo. In tal caso la Commissione riesamina il documento per la valutazione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 35 Contenuto del documento per la valutazione europea

1. Il documento per la valutazione europea contiene gli elementi seguenti:

a) una descrizione del prodotto o della categoria di prodotti coperti e del suo uso previsto; e

b) l’elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto o della categoria di prodotti convenute tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II, nonché i metodi e i criteri di valutazione della prestazione del prodotto o della categoria di prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali elencate.

2. Il documento per la valutazione europea stabilisce:

a) i dettagli tecnici necessari per l’attuazione dei sistemi di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;

b) gli orientamenti, compresi i dettagli tecnici necessari per l’elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV;

c) gli orientamenti volti a garantire l’interoperabilità dei formati leggibili dall’uomo e meccanicamente per la dichiarazione di prestazione e di conformità conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b).

3. Se la prestazione del prodotto può essere adeguatamente valutata con riferimento alle sue caratteristiche essenziali, compresi metodi e criteri di valutazione, già stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate o in altri documenti per la valutazione europea, tali caratteristiche essenziali esistenti e i loro metodi e criteri sono integrati nel documento per la valutazione europea, fatto salvo il caso in cui non sia tecnicamente necessario discostarsi da tale norma.

Se del caso, tali principi si applicano anche ai livelli di soglia e alle classi di prestazione adottati conformemente all’articolo 5, paragrafo 5.

Articolo 36 Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea

1. Gli Stati membri informano la Commissione:

a) se ritengono che un documento per la valutazione europea non sia del tutto conforme ai requisiti giuridici applicabili o non adempia alle condizioni da soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I e alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II;

b) se ritengono che un documento per la valutazione europea sollevi una grave preoccupazione per la salute e la sicurezza delle persone, la protezione dell’ambiente o la tutela dei consumatori;

c) se ritengono che un documento per la valutazione europea non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 1.

Lo Stato membro interessato motiva i suoi punti di vista. La Commissione si consulta con gli altri Stati membri in merito alle questioni sollevate dallo Stato membro interessato.

2. Alla luce dei pareri espressi dagli Stati membri, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei documenti per la valutazione europea in questione o se non pubblicarli, pubblicarli con limitazioni, conservarli, conservarli con limitazioni o ritirarli.

3. La Commissione informa gli Stati membri e l’organizzazione dei TAB della sua decisione di cui al paragrafo 2 e, all’occorrenza, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.

Articolo 37 Valutazione tecnica europea

1. Una valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 34.

Purché esista un documento per la valutazione europea il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 34, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stata presentata una richiesta di normazione. Tale rilascio è possibile fino a quando il documento per la valutazione europea non sia più utilizzato a norma dell’articolo 31, paragrafo 6.

2. Quando viene presentata una richiesta di valutazione tecnica europea, si applica la procedura di cui all’allegato VI.

3. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso dichiarato, nonché i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica.

La valutazione tecnica europea comprende anche la valutazione delle prestazioni per le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.

5. Le valutazioni tecniche europee rilasciate sulla base di un documento per la valutazione europea restano valide per cinque anni dopo la fine del periodo di cui all’articolo 34, paragrafo 2, o per cinque anni dal ritiro del riferimento del documento per la valutazione europea dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Quando il pertinente documento per la valutazione europea di un prodotto non è più utilizzato a norma dell’articolo 31, paragrafo 6, tale prodotto non può più essere immesso sul mercato sulla base di una valutazione tecnica europea.

6. I prodotti coperti da un documento per la valutazione europea per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea possono recare la marcatura CE e ottenere quindi lo stesso status dei prodotti recanti la marcatura CE sulla base di specifiche tecniche armonizzate, se il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui al presente regolamento. Qualora tali obblighi facciano riferimento a specifiche tecniche armonizzate, il fabbricante fa invece riferimento al documento per la valutazione europea o, qualora anche le specifiche tecniche armonizzate siano pertinenti, fa riferimento a entrambi.

CAPO V ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA

Articolo 38 Autorità designatrice

1. Gli Stati membri che intendono designare TAB designano un’unica autorità designatrice responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la designazione dei TAB. Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 44. Gli Stati membri possono designare l’autorità notificante di cui all’articolo 43 come autorità designatrice. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all’articolo 39, paragrafo 1.

2. Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione.

Articolo 39 Designazione, controllo e valutazione dei TAB

1. Gli Stati membri possono, tramite le loro autorità designatrici, designare TAB all’interno del proprio territorio per una o più famiglie di prodotti di cui all’allegato VII. Gli Stati membri possono inoltre designare TAB all’interno del proprio territorio come competenti per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui all’allegato VII.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome del TAB, il suo indirizzo e la famiglia o le famiglie di prodotti per cui è competente.

2. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun TAB.

La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei TAB designati a norma del presente regolamento per via elettronica e ne indica i numeri di identificazione, le famiglie di prodotti per le quali sono designati e le eventuali limitazioni nel modo più preciso possibile.

La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco.

3. L’autorità designatrice controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L’autorità designatrice impone ai TAB misure correttive in caso di violazione del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e delle loro competenze e di qualsiasi modifica al riguardo.

4. I TAB informano senza indugio, e al più tardi entro 15 giorni, l’autorità designatrice in merito a eventuali modifiche che possono incidere sulla loro conformità ai requisiti di cui al presente capo o sulla loro capacità di adempiere gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

5. Su richiesta dell’autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all’autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la loro conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.

6. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento, l’autorità designatrice ne limita, sospende o revoca la designazione per la famiglia di prodotti pertinente, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti. Se un TAB non ha rispettato ripetutamente le misure correttive imposte a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità designatrice ne può limitare, sospendere o revocare la designazione. L’autorità designatrice informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi limitazione, sospensione o revoca di una designazione. Si applicano l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 54.

Articolo 40 Requisiti dei TAB

1. Un TAB è competente e dispone delle risorse per effettuare la valutazione in relazione alle famiglie di prodotti per le quali è stato designato. Il personale avente compiti decisionali e almeno la metà del personale tecnico competente sono alle dipendenze del TAB a norma del diritto nazionale dello Stato membro designante.

2. Il TAB soddisfa i requisiti di cui all’allegato VIII, nell’ambito di applicazione della sua designazione. Si applicano l’articolo 46, paragrafi da 2 a 5, l’articolo 46, paragrafo 6, lettere a) e b), l’articolo 46, paragrafi 7, 8, 9 e 11 e l’articolo 47.

3. Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.

4. Un TAB partecipa alle attività dell’organizzazione dei TAB o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato in merito a tali attività.

Articolo 41 Coordinamento dei TAB

1. I TAB istituiscono un’organizzazione per la valutazione tecnica («organizzazione dei TAB») a norma del presente regolamento.

2. L’organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:

a) fornisce alla Commissione i pertinenti contenuti tecnici relativi ai documenti per la valutazione europea quando è prevista l’elaborazione di specifiche tecniche armonizzate basate sulle stesse famiglie di prodotti conformemente al piano di lavoro di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Tali informazioni si basano su una stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni europee di normazione;

b) organizza il coordinamento dei TAB e, se necessario, assicura la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;

c) assicura che i TAB condividano esempi delle migliori pratiche al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;

d) elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;

e) coordina l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 59, paragrafo 2, all’articolo 60, paragrafo 2, e all’articolo 61, paragrafo 2, e fornisce il sostegno necessario a tal fine;

f) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all’interpretazione delle procedure di cui all’articolo 60, paragrafo 2, e all’articolo 61, paragrafo 2, e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull’esperienza acquisita;

g) comunica eventuali osservazioni relative a un TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all’articolo 60, paragrafo 2 e all’articolo 61, paragrafo 2, alla Commissione e allo Stato membro che ha designato tale TAB;

h) riferisce annualmente alla Commissione in merito:

i) all’esecuzione dei compiti di cui sopra;

ii) all’assegnazione dei compiti di elaborazione di documenti per la valutazione europea ai TAB;

iii) alla distribuzione geografica uniforme dei compiti tra TAB;

iv) alle valutazioni tecniche europee rilasciate per ciascun documento di valutazione europea, compresa la distribuzione geografica dei TAB interessati e dei fabbricanti che ricevono i documenti; e

v) alle prestazioni e all’indipendenza dei TAB; e

i) assicura che i documenti per la valutazione europea adottati e i riferimenti delle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.

Per lo svolgimento di tali compiti l’organizzazione dei TAB istituisce un segretariato.

3. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano adeguatamente con risorse umane e finanziarie all’organizzazione dei TAB. L’organizzazione dei TAB stabilisce il contributo di ciascun TAB, che è proporzionato tenendo conto del bilancio annuale o del fatturato annuale di ciascun TAB in relazione alle sue attività in qualità di TAB.

4. Il peso nel processo decisionale dell’organizzazione dei TAB non dipende dal contributo finanziario dei TAB, dal numero di documenti per la valutazione europea elaborati o dal numero di valutazioni tecniche europee da essi rilasciate.

5. La Commissione è invitata a partecipare a tutte le riunioni dell’organizzazione dei TAB.

6. Il finanziamento dell’Unione può essere assegnato all’organizzazione dei TAB per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. La Commissione può subordinare il finanziamento dell’organizzazione dei TAB, sia esso erogato mediante sovvenzioni o appalti pubblici, al rispetto di determinati requisiti organizzativi e in termini di prestazioni stabiliti in tali compiti.

[…]

CAPO VI AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 42 Notifica

Articolo 43 Autorità notificanti

Articolo 44 Requisiti relativi alle autorità notificanti

Articolo 45 Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici

Articolo 46 Requisiti relativi agli organismi notificati

Articolo 47 Presunzione di conformità degli organismi notificati

Articolo 48 Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

Articolo 49 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato

Articolo 50 Domanda di notifica

Articolo 51 Procedura di notifica

Articolo 52 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Articolo 53 Modifiche della notifica

Articolo 54 Contestazione della competenza degli organismi notificati

Articolo 55 Obblighi operativi degli organismi notificati

Articolo 56 Obblighi di informazione degli organismi notificati

Articolo 57 Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati

Articolo 58 Coordinamento degli organismi notificati

CAPO VII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 59 Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo

Articolo 60 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

Articolo 61 Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie

Articolo 62 Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato

CAPO VIII VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 63 Portale per i reclami

Articolo 64 Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento

Articolo 65 Procedura per trattare la non conformità

Articolo 66 Procedura di salvaguardia dell’Unione

Articolo 67 Prodotti conformi ma che comportano rischi

Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

Articolo 69 Recupero dei costi

Articolo 70 Relazioni e analisi comparative

CAPO IX INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 71 Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato

Articolo 72 Punti di contatto per i prodotti da costruzione

Articolo 73 Sessioni di formazione e scambi di personale

Articolo 74 Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto

CAPO X PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO

Articolo 75 Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento istituendo un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione conformemente alle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione:

a) è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 e si basa sullo stesso, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione;

b) dispone delle funzionalità necessarie per attuare e gestire i passaporti digitali dei prodotti di cui all’articolo 76;

c) determina i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto e a quali informazioni è necessario che abbiano accesso, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;

d) determina i soggetti, compresi i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori e i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto che sono autorizzati a inserire o aggiornare le informazioni nel passaporto digitale del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto digitale del prodotto, e le informazioni che essi possono inserire o aggiornare;

e) stabilisce modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto digitale di un prodotto esistente;

f) stabilisce procedure per garantire la disponibilità di passaporti digitali dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto;

g) stabilisce requisiti per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti, basato sugli sviluppi a norma del regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo, nella misura del possibile;

h) stabilisce, se necessario, norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo;

i) garantisce che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;

j) tiene conto della necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.

Articolo 76 Passaporto digitale del prodotto

1. Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate.

2. Il passaporto digitale del prodotto relativo a un prodotto disciplinato dal presente regolamento:

a) include le seguenti informazioni:

i) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 15, comprese le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 6, che possono essere incluse mediante un collegamento ad altre banche dati dell’Unione, se disponibili, e la documentazione fornita congiuntamente in conformità dell’allegato V;

ii) le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all’articolo 22, paragrafo 6;

iii) la documentazione tecnica di cui all’articolo 22, paragrafo 3, comprese le sezioni specifiche richieste a norma degli articoli da 59 a 61;

iv) l’etichetta conformemente all’articolo 22, paragrafo 9;

v) gli identificativi unici emessi ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1;

vi) la documentazione richiesta ai sensi di altre normative dell’Unione applicabili al prodotto;

vii) i supporti di dati delle parti essenziali per le quali è disponibile un passaporto digitale del prodotto;

b) è collegato a uno o più supporti di dati;

c) è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati visualizzato conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera g);

d) corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico di cui all’articolo 22, paragrafo 5;

e) è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati;

f) offre diversi livelli di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

g) consente ai soggetti specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di introdurre o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto;

h) è accessibile per un periodo stabilito dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo.

3. I requisiti di cui al paragrafo 2:

a) assicurano che i soggetti nella catena del valore possano accedere e comprendere facilmente le informazioni sui prodotti di loro interesse;

b) facilitano la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti; e

c) migliorano la tracciabilità dei prodotti nella catena del valore.

4. Anche i prodotti per i quali si applica l’esenzione di cui all’articolo 14 sono esentati dall’obbligo di fornire un passaporto digitale del prodotto.

Articolo 77 Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto

1. Il passaporto digitale del prodotto soddisfa le condizioni seguenti:

a) è collegato, tramite uno o più supporti dati, al codice di identificazione unico persistente per il prodotto-tipo;

b) il supporto dati è apposto conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera g);

c) il supporto dati è conforme all’articolo 79, paragrafo 1;

d) tutte le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta, senza blocco da fornitore, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 78; i documenti forniti insieme alla dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto i), e la documentazione tecnica di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto iii), sono esentati da tale obbligo se giustificato da motivi tecnici;

e) i dati personali relativi all’utilizzatore finale non sono conservati nel passaporto digitale del prodotto senza il consenso esplicito dell’utilizzatore finale conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto comprendono un riferimento al prodotto-tipo di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera d);

g) l’accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 78 e i diritti di accesso specifici sono indicati a norma dei livelli di accesso del sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

h) la dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), punto i), segue gli orientamenti emanati conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.

2. Se altra legislazione dell’Unione esige o consente l’inserimento di informazioni specifiche nel passaporto digitale del prodotto, tali informazioni possono essere incluse nel passaporto digitale del prodotto conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1.

3. Il fabbricante che immette il prodotto sul mercato fornisce ai soggetti che rendono il prodotto disponibile sul mercato online o tramite altri mezzi di vendita a distanza una copia digitale del supporto dati o dell’identificativo del prodotto, per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L’operatore economico fornisce la copia digitale o un link a una pagina web gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 78 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto

La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:

a) i passaporti digitali dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti digitali dei prodotti per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

b) un destinatario del passaporto digitale del prodotto può accedervi facilmente e gratuitamente, sulla base dei rispettivi diritti di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

c) i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati come specificato nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all’articolo 75;

d) se i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati o fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, tali operatori o fornitori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l’operatore economico che immette il prodotto sul mercato;

e) il passaporto digitale del prodotto rimane disponibile per il periodo di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera h), anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto, e soddisfa le condizioni stabilite conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda l’obbligo di istituire un sistema di back-up;

f) il diritto di accedere alle informazioni nel passaporto digitale del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati ai diritti di accesso specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

g) è garantita la protezione delle informazioni che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio o diritti di proprietà intellettuale;

h) sono assicurate l’autenticazione, l’affidabilità e l’integrità dei dati;

i) i passaporti digitali dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.

Articolo 79 Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti

1. L’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda gli identificativi univoci e i supporti dati, a meno che l’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tali identificativi univoci e supporti dati di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.

2. L’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il registro dei passaporti digitali dei prodotti, a meno che l’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento stabilisca norme più dettagliate o alternative relative a tale registro di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.

3. L’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1781 si applica ai fini dell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il portale web per le informazioni nel passaporto digitale del prodotto.

Articolo 80 Utilizzo obbligatorio e adeguamento tecnico

1. Sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, il sistema è pienamente operativo e soddisfa gli obiettivi previsti, comprese le funzionalità di cui all’articolo 76. 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, si applicano gli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 22, paragrafo 7. Il sistema può essere utilizzato volontariamente dai costruttori nel periodo transitorio.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 del presente regolamento per modificare il presente regolamento al fine di:

a) specificare ulteriormente, aggiungere ed eliminare le funzionalità di cui all’articolo 75, paragrafo 2, al fine di adeguarlo al progresso tecnico o di adeguarlo al principio «una tantum» in relazione agli obblighi di informazione previsti da altre normative dell’Unione;

b) rivedere l’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 78 del presente regolamento per garantire la compatibilità e l’interoperabilità con il regolamento (UE) 2024/1781.

CAPO XI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 81 Cooperazione internazionale

[…]

CAPO XII INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI

Articolo 82 Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione

Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti per la quale le prestazioni sono espresse come classe di prestazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, o come classe inclusa nell’etichettatura di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 22, paragrafo 9, tali incentivi sono destinati alle due classi di prestazione più elevate.

Se sono definite classi di prestazione in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo.

Nel fare ciò, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) il numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione; e

b) la necessità di garantire l’accessibilità economica dei prodotti che soddisfano tali prescrizioni, al fine di evitare ripercussioni negative significative sui consumatori.

Articolo 83 Appalti pubblici verdi

1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 89 per integrare il presente regolamento specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

2. Per le procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali disciplinate da specifiche tecniche armonizzate, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1.

Ciò non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di stabilire:

a) requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al primo comma; oppure

b) requisiti di sostenibilità ambientale aggiuntivi relativi a caratteristiche essenziali diverse da quelle di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori incaricati degli appalti pubblici su come rispettare i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1.

4. I requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai enti aggiudicatori possono, a seconda della famiglia di prodotti o della categoria di prodotti interessati, assumere la forma di:

a) «specifiche tecniche» ai sensi dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE;

b) «criteri di selezione» ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE;

c) «condizioni di esecuzione dell’appalto» ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE;

d) «criteri di aggiudicazione dell’appalto» ai sensi dell’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 82 della direttiva 2014/25/UE.

5. Nello stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi, la Commissione, in linea con i paragrafi 13 e 28 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e i pertinenti portatori di interessi, effettua una valutazione d’impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti:

a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per la famiglia di prodotti o categoria di prodotti interessata;

b) i benefici ambientali derivanti dalla diffusione di prodotti appartenenti alle due classi di prestazione più elevate;

c) la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale;

d) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati, e la disponibilità di tali prodotti sul mercato;

e) la situazione del mercato, a livello di Unione, della pertinente famiglia di prodotti o categoria di prodotti;

f) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;

g) l’impatto sulle PMI e le loro necessità.

h) le esigenze normative e le diverse condizioni climatiche degli Stati membri.

La prima valutazione d’impatto sarà avviata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo se, dopo una consultazione preliminare di mercato in linea con l’articolo 40 della direttiva 2014/24/UE e con l’articolo 58 della direttiva 2014/25/UE, è emerso che:

a) il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli;

b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto; o

c) l’applicazione del paragrafo 1 o l’incorporazione del prodotto da costruzione richiesto nelle opere di costruzione obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore a sostenere costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di valore stimato dell’appalto superiori al 10 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si avvalgono della deroga di cui al presente paragrafo, la procedura di appalto non può essere considerata ecosostenibile in relazione ai prodotti da costruzione ai quali sono state applicate le eccezioni.

Ogni tre anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’uso del presente paragrafo, conformemente all’articolo 83 della direttiva 2014/24/UE.

Il presente paragrafo non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell’articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 84 della direttiva 2014/25/UE.

7. Il marchio Ecolabel UE e altri sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica in conformità della norma EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale se tale marchio è conforme ai requisiti di cui all’articolo 19 del presente regolamento.

CAPO XIII STATUS NORMATIVO DEI PRODOTTI

Articolo 84 Status normativo dei prodotti

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione, stabilendo se un determinato elemento o una determinata categoria di elementi sia un prodotto ai sensi del presente regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.

[…]

CAPO XIV PROCEDURE DI EMERGENZA

Articolo 85 Applicazione di procedure di emergenza

Articolo 86 Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi

Articolo 87 Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni

Articolo 88 Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità

[…]

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Atti delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafi 5, 6 e 10, all’articolo 7, paragrafi 1 e 8, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, all’articolo 12, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 22, paragrafi 8 e 9, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 75, paragrafo 1, all’articolo 80, paragrafo 2, e all’articolo 83, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafi 5, 6 e 10, all’articolo 7, paragrafi 1 e 8, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, all’articolo 12, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 22, paragrafi 8 e 9, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 75, paragrafo 1, all’articolo 80, paragrafo 2, e all’articolo 83, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’articolo 5, paragrafi 5, 6 o 10, dell’articolo 7, paragrafi 1 o 8, dell’articolo 9, paragrafi 3 o 4, dell’articolo 10, paragrafi 2 o 4, dell’articolo 12, dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’articolo 22, paragrafi 8 o 9, dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 75, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, e dell’articolo 83, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 90 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti da costruzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 91 Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche

1. Tutte le domande presentate dagli organismi notificati o dai TAB o ad essi destinate e le decisioni prese da tali organismi conformemente al presente regolamento possono essere presentate in formato cartaceo o in un formato elettronico di uso comune, a condizione che la firma sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e che la persona che firma sia stata incaricata di rappresentare l’organismo o l’operatore economico, conformemente al diritto rispettivamente degli Stati membri o dell’Unione.

2. Tutti gli obblighi di informazione previsti dal presente regolamento possono, salvo diversamente indicato, essere soddisfatti per via elettronica. Qualora le informazioni siano fornite per via elettronica, esse sono fornite in un formato elettronico comunemente leggibile che consente al destinatario di scaricare e di stampare le informazioni.

Quando l’obbligo è stabilito in conformità dell’articolo 22, paragrafo 7, gli operatori economici adempiono agli obblighi di informazione relativi ai documenti di cui all’articolo 76, paragrafo 2, fornendo il passaporto digitale del prodotto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità come pure le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza sono fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito, se richiesto dall’utilizzatore finale al momento dell’acquisto.

Articolo 92 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di non conformità al presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro l’8 dicembre 2026 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 93 Valutazione

Non più tardi del 9 gennaio 2033 e successivamente almeno ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del regolamento stesso e del suo contributo al funzionamento del mercato interno nonché al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, delle opere di costruzione e dell’ambiente edificato. La valutazione esamina, tra l’altro, la correlazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1781 e i potenziali benefici ambientali ed economici nonché l’impatto della responsabilità estesa del produttore dei fabbricanti di determinati prodotti da costruzione e della riacquisizione della proprietà di prodotti eccedentari e invenduti a livello di Unione. La Commissione valuta altresì l’effetto dell’applicazione del presente regolamento sullo stato del mercato per diverse categorie di prodotti usati. La Commissione valuta se le sanzioni applicate dagli Stati membri sono effettive e se possono creare una frammentazione del mercato interno. Se necessario, la Commissione propone come armonizzare tali sanzioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in merito alle risultanze principali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 94 Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall’8 gennaio 2040.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XI del presente regolamento.

Articolo 95 Deroghe e disposizioni transitorie

1. I punti di contatto per i prodotti da costruzione designati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati anche a norma del presente regolamento.

2. I TAB e gli organismi notificati che sono designati o notificati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 si considerano designati o notificati anche a norma del presente regolamento. Tuttavia essi sono valutati e designati nuovamente dagli Stati membri designanti conformemente al loro ciclo di rivalutazione periodica e al più tardi entro l’8 gennaio 2030. Si applica la procedura di obiezione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, del presente regolamento.

3. Le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 che sono in vigore l’8 gennaio 2026 restano valide a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 fino a quando non sono ritirate dalla Commissione o altrimenti abrogate.

4. I documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l’8 gennaio 2026, restano validi fino al 9 gennaio 2031, fatto salvo il caso in cui siano scaduti per altri motivi. I prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tali documenti per la valutazione europea dopo il 9 gennaio 2036.

5. Quando una specifica tecnica armonizzata adottata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 8. o dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento copre lo stesso prodotto e lo stesso uso previsto del documento per la valutazione europea, il cui riferimento è incluso nell’elenco pubblicato in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011, il documento per la valutazione europea non è più utilizzato ai fini del presente regolamento e i prodotti non sono immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità di tale documento per la valutazione europea.

6. Le valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità dei documenti per la valutazione europea i cui riferimenti non sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 entro l’8 gennaio 2026 sono trattati come richieste di valutazione tecnica europea a norma del presente regolamento. Il trasferimento amministrativo avviene senza alcun costo per il fabbricante.

7. I certificati, i rapporti di prova e le valutazioni tecniche europee rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 possono essere utilizzati come base tecnica per dimostrare la conformità di un prodotto al presente regolamento nei casi in cui il prodotto-tipo corrisponde a un prodotto-tipo a norma del presente regolamento e i requisiti e i metodi di valutazione sono validi alla luce della norma tecnica armonizzata applicabile o dei documenti per la valutazione europea. Il riconoscimento di tali documenti è possibile alle condizioni di cui all’articolo 62 del presente regolamento, applicate mutatis mutandis.

8. L’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55 e gli articoli da 60 a 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 si applicano unicamente ai prodotti coperti dalle norme di cui al paragrafo 3 del presente articolo o ai prodotti coperti dai documenti per la valutazione europea di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme armonizzate i cui riferimenti sono inclusi nell’elenco pubblicato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 e che non sono state ritirate sono trattate come norme armonizzate di prestazione.

9. I requisiti e gli obblighi degli operatori economici di cui ai capi I, II e III sono applicabili unicamente in relazione a una determinata famiglia di prodotti o a una categoria di prodotti all’interno di tale famiglia a decorrere da un anno dalla data di adozione di un atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8, che rende obbligatoria norma armonizzata o un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, relativa a tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti, a meno che nell’atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. Tuttavia gli operatori economici possono scegliere di applicare tali specifiche tecniche armonizzate a partire dalla loro entrata in vigore sottoponendosi alla procedura che porta alla dichiarazione di prestazione e di conformità.

10. Entro un anno dalla data di applicazione dei requisiti e degli obblighi in relazione a una determinata famiglia di prodotti o categoria di prodotti di cui al paragrafo 9 del presente articolo, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale i riferimenti delle norme armonizzate e dei documenti per la valutazione europea o di parti di essi pubblicati in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011 quando coprono la stessa rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti.

Articolo 96 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall’8 gennaio 2027.

_________

Allegati

ALLEGATO I Requisiti di base delle opere di costruzione
ALLEGATO II Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate
ALLEGATO III Requisiti dei prodotti
ALLEGATO IV Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
ALLEGATO V Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 15
ALLEGATO VI Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea
ALLEGATO VII Elenco delle famiglie di prodotti
ALLEGATO VIII Requisiti dei TAB
ALLEGATO IX Sistemi di valutazione e verifica
ALLEGATO X Caratteristiche essenziali di natura orizzontale
ALLEGATO XI Tavole di concordanza

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