Visto di conformità di professionista non abilitato: è violazione formale

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È ormai principio giurisprudenziale riconosciuto quello secondo cui l’apposizione del visto di conformità da parte di professionista non abilitato si risolva in una violazione meramente formale che non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore e che, pertanto, non comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative né il venir meno del diritto alla compensazione del credito.  Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3260 del 16 dicembre 2024 (pres. Locatelli, est. Appignani) 

Il caso

Una contribuente impugnava un atto di recupero del credito d’imposta dalla stessa utilizzato in compensazione nell’anno d’imposta 2017. La ripresa fiscale si fondava sulla circostanza che l’obbligatorio visto di conformità apposto sul modello di dichiarazione (Unico PF/2018) proveniva da soggetto a quella data sprovvisto della necessaria e preventiva autorizzazione. Con il ricorso la contribuente eccepiva che, essendo incontestati l’esistenza e la titolarità del credito, l’apposizione del visto di conformità da parte di soggetto sprovvisto di autorizzazione costituirebbe irregolarità meramente formale, non idonea, pertanto, a pregiudicarne il diritto alla compensazione.

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La posizione del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ribadiva in giudizio la legittimità del proprio operato, rispettoso delle norme di riferimento e in particolare:

– dell’art. 35 c. 3 D.Lgs. 241/97 secondo il quale il visto di conformità può essere rilasciato da soggetti indicati…. che abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione nell’elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio;

– dell’art. 10 c. 1 lett. a) n. 7 DL 78/2009, come modificato, a decorrere dal 24 giugno 2017, dall’art. 3 DL 50/2017, per effetto del quale l’apposizione di un visto da parte di un soggetto non abilitato legittima il recupero del credito in capo al soggetto passivo, oltre interessi e sanzioni;

– dell’art. 13 D.Lgs. 471/97 alla luce del quale l’utilizzo del credito in compensazione in assenza dei presupposti richiesti (in particolare l’apposizione di un visto da parte di un soggetto non abilitato) comporta la commissione di una violazione di natura sostanziale, e non formale o meramente formale, punita con la correlata sanzione.

Il “criterio-guida” stabilito dalla Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha fornito in materia delle “linee-guida” affermando che, per configurare una violazione meramente formale, occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto:

  1. la violazione accertata non deve comportare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
  2. al contempo, non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (inter alia e, da ultimo, Cass. 25736/2022)

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Nel caso di specie, l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto al momento sprovvisto di regolare autorizzazione, oltre a non costituire condotta fraudolenta, non aveva arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali. I giudici territoriali hanno ricordato che la funzione del visto di conformità, richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta, è, infatti, quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. Pertanto, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, la non corretta osservanza di tale adempimento è inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore. Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno dell’erario sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata/irregolare apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento, ma si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto e che non comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Fonte: CGT 2° Lombardia 16 dicembre 2024 n. 3260



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