Cosa prevede la direttiva europea sulla qualità dell’aria

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La direttiva fa parte del pacchetto “Inquinamento zero” presentato nel 2022 e si colloca nel quadro delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU

Di recente, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stata pubblicata la direttiva UE 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Come spiega l’avvocato Daria Palminteri sulla rivista “Il Pianeta Terra”, la direttiva fa parte del pacchetto “Inquinamento zero” presentato nel 2022 e si colloca nel quadro delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

I principi che ispirano la direttiva si ricavano dal programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, istituito con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il fine di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali, con conseguente necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, il coordinamento internazionale, l’accesso del pubblico all’informazione e l’accesso alla giustizia.

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La normativa europea prevede che in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle norme nazionali di recepimento, qualora tale violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, gli Stati membri debbano garantire che le persone interessate da tali violazioni abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno dall’autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella direttiva europea hanno il fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, in linea con l’articolo 191, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

QUALITÀ DELL’ARIA E AMBIENTE

Tali norme mirano, pertanto, a integrare nelle politiche dell’Unione un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità dello stesso, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall’articolo 37 della Carta, concretizzando l’obbligo di tutelare il diritto alla vita e all’integrità della persona e il diritto all’assistenza sanitaria sanciti dagli articoli 2, 3 e 35. In tale prospettiva si prevede che le sanzioni contemplate dalla direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel dettaglio, la direttiva stabilisce disposizioni volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050. Vengono dunque fissati valori limite, valori obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine.

I CRITERI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL’ARIA NEI PAESI UE

Ancora, si definiscono metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri. Inoltre, si contempla il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell’aria ambiente. Infine, si prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano comparabili in tutta l’Unione e messe a disposizione del pubblico e si rafforza la cooperazione tra gli Stati membri e le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

In particolare, si legge nel testo della norma che, ove in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria dovessero essere superiori ad un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, gli Stati membri debbano istituire piani per la qualità dell’aria per le zone in questione, contemplando misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore obiettivo  normativamente  fissato  e  mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento.

L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE

Si prevede altresì che i Paesi provvedano ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate in merito: alla qualità dell’aria; all’ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici, alle informazioni su eventuali problemi di conformità agli obblighi di copertura dei dati per punto di campionamento e per inquinante; ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria; ai piani d’azione a breve termine.

LA QUESTIONE DELL’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI

È fatto inoltre obbligo agli Stati membri di provvedere a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell’aria entro i termini richiesti. Una  particolare  attenzione  è  poi  dedicata  all’obiettivo dell’accesso alla giustizia, prevedendosi che le nazioni europee, nel quadro del proprio ordinamento giuridico interno, si adoperino affinché il pubblico che vanti un interesse sufficiente e faccia valere la violazione di un diritto abbia a disposizione una procedura di ricorso giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni degli Stati membri relativi all’ubicazione e al numero dei punti di campionamento.

IL REGIME DI SANZIONI

Si prevede inoltre che i Paesi membri determinino il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e adottino tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e devono tener conto: della natura, gravità, portata e durata della violazione; dell’impatto della violazione sulla popolazione; del fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministrativa o penale; dei vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati. La direttiva, in vigore dal 21 novembre, dovrà essere recepita entro l’11 dicembre 2026.

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