La procedura esecutiva inizia con il pignoramento, preceduto, in alcuni casi, dalla notifica di un avviso di intimazione che concede al debitore 5 giorni per il pagamento o la richiesta di rateizzazione. Normative recenti, come la Legge n. 25/2022 e il d.l. n. 137/2020, hanno introdotto misure di sospensione ed estinzione delle procedure esecutive, favorendo i debitori in regola con le rateizzazioni o interessati da calamità naturali. Tali interventi mirano a bilanciare esigenze di riscossione e tutela sociale.
Consiglio: Se vuoi approfondire le novità introdotte con la riforma Cartabia (e il recente correttivo) e avere la certezza che il tuo pignoramento presso terzi sia predisposto a regola d’arte e abbia tutti i requisiti formali richiesti dalla norma a pena di inammissibilità, ti suggeriamo di consultare anche:
Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi
La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.
L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).
La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2024, Maggioli Editore
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La procedura esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate
La procedura esecutiva prende avvio col pignoramento che può avere a oggetto, oltre a beni immobili, finanche somme di denaro e beni mobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione nelle ipotesi ove la notifica della cartella di pagamento risulti avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto e, al contempo, rimane ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito ovvero la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, tramite posta ordinaria, di una comunicazione che contiene il dettaglio del debito. La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha statuito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate per mancato ovvero parziale pagamento delle rate scadute della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro le scadenze previste prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo. Invece, il d.l. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) che reca “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alla imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, aveva razionalizzato l’istituto della rateizzazione attraverso la novellazione all’art. 19, del DPR n. 602/1973, stabilendo che dalla presentazione della richiesta, e finché si era in regola con i pagamenti delle rate, non si era considerati inadempienti nei confronti degli enti creditori e l’Agenzia delle entrate-Riscossione non poteva avviare nuove procedure esecutive. Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento relativi a istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determinava l’estinzione delle procedure esecutive già avviate a condizione che non si fosse ancora tenuto l’incanto con esito positivo ovvero non fosse stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non avesse reso dichiarazione positiva o non fosse stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Il d.l. n. 137/2020 aveva anche stabilito nuove misure agevolative, riferite ai territori colpiti dal sisma del Centro Italia per i quali, fino al 31 marzo 2021, le risorse destinate alla ricostruzione delle aree terremotate, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica non erano soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di azioni esecutive o cautelari, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
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Pignoramento e vendita all’asta degli immobili
L’Agenzia delle Entrate avvia le procedure esecutive, procedendo alla vendita all’asta dei beni in ipotesi di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni tassativamente stabilite dalla legge. La normativa di riferimento è contenuta nel cd. T.U. riscossione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), articolo 76 rubricato “Espropriazione immobiliare”:
“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
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- a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
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a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
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- b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
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Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.
Riassumendo, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
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- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- non è di lusso, (cioè, non presenta le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
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Nelle ulteriori ipotesi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solamente ove:
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- l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
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Il medesimo TU riscossione all’articolo 77 disciplina l’Iscrizione di ipoteca:
“Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.
Per l’effetto, il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato tramite la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni. L’avviso (disciplinato all’articolo 78 del TU riscossione, rubricato “Avviso di vendita”) contiene:
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- a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
- d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate;
- f) il prezzo base dell’incanto;
- g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
- h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
- i) l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l) il termine di versamento del prezzo;
- m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
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La legge prevede che il contribuente, col consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, possa alienare personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto. In questa specifica ipotesi l’intero corrispettivo sarà versato direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso. Infine, l’articolo 79 del TU riscossione disciplina “Prezzo base e cauzione”, statuendo che il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52 , comma 4, del TU delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (approvato con d.P.R. n. 131/1986) moltiplicato per tre. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le predette disposizioni, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10% del prezzo base.
I chiarimenti della Sezione Tributaria della Cassazione
Di recente la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ordinanza n. 32759, depositata il16 dicembre 2024) ha confermato l’orientamento ermeneutico formatosi sull’articolo 76 del Dpr 602/1973 (come novellato) in merito all’impignorabilità della prima casa, fornendo chiarimenti ulteriori. Nella vicenda, un condomino aveva interposto opposizione all’esecuzione, innanzi al Tribunale, avverso il provvedimento di pignoramento immobiliare, promosso dal condominio su cui insisteva l’unità immobiliare di sua proprietà, nella cui procedura esecutiva aveva dispiegato intervento l’Agenzia delle Entrate, teso alla riscossione di un credito tributario azionato sulla base di talune cartelle esattoriali. Società che, nel corso della procedura, aveva dichiarato l’intenzione di surrogarsi al creditore procedente, mediante atto notificato al debitore. Il Tribunale, innanzi all’eccezione, formulata dal contribuente, di illegittimità della misura esecutiva poiché fondata su titoli non notificati e per l’omessa prova del credito, aveva accertato il proprio difetto di giurisdizione in quanto la questione afferente alla legittimità delle cartelle di pagamento risultava di competenza del giudice tributario. Riproposto il giudizio a opera del contribuente innanzi alla Commissione tributaria competente per territorio, dove eccepiva che l’atto di pignoramento era da considerarsi illegittimo trattandosi di immobile adibito a prima casa, la Commissione tributaria adita dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, al contempo rigettando le eccezioni del contribuente, assumendo che le cartelle erano da ritenere legittime e risultavano essere state notificate in modo rituale. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate per carenza di legittimazione passiva, quindi rigettava l’appello del contribuente, confermando la pronuncia di primo grado. I giudici di appello avevano ritenuto inammissibili talune eccezioni sollevate, inclusa quella relativa alla impignorabilità della prima casa, ai sensi del disposto di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), del Dpr n. 602/1973, secondo cui “non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. La Cassazione ha quindi chiarito che “ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del Codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del ministro per i Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”. La Cassazione ha così nel merito accolto il motivo di gravame del condòmino-contribuente, esprimendo il principio per cui, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, ove sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante trascrizione e notificazione dell’avviso di vendita ai sensi del Dpr n. 602/1973, articolo 78 e il processo risulti ancora pendente alla data del 21 agosto 2013, l’azione esecutiva non può più proseguire. La trascrizione del pignoramento deve essere cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione ovvero per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione presenta quale oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, che vi abbia la propria residenza anagrafica. La III Sezione Civile della Cassazione, tramite la sentenza n. 19270/2014, resa in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, aveva infatti puntualizzato che qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell’art. 52, comma 1, del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, ove l’espropriazione abbia per oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l’azione esecutiva diventa improcedibile, pertanto va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l’opposizione all’esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere.
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