Anche quest’anno, come sostanzialmente è avvenuto anche negli anni scorsi, la Rubrica riparte con una sia pur rapida disamina della Legge di Bilancio appena approvata e relativa evidentemente al 2025.
Si tratta della l. n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella GU del giorno successivo che sarà anche oggetto di un apposito Webinar, e probabilmente del primo webinar di quest’anno, come preciseremo meglio nei giorni successivi.
Quanto all’analisi della Legge di Bilancio 2025, per facilitarne la consultazione, abbiamo ritenuto opportuno di doverla frazionare in due tranches, la prima in data di oggi e l’altra in quella di domani.
Di seguito quindi le principali novità.

  • Scaglioni IRPEF: è stata confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre introdotta nell’anno 2024.
    Perciò:
    – i redditi fino a Euro 28.000 sconteranno l’aliquota del 23%;
    – oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000, l’aliquota è fissata nel 35%;
    – mentre sui redditi eccedenti Euro 50.000 si applicherà il 43%.
    Come vediamo, la modestia [rispetto alle attese governative, evidentemente] degli introiti derivanti dal concordato preventivo biennale – pur pubblicizzato insistentemente con spot pubblicitari su tutti i media – non ha consentito di attuare la [programmata] riduzione al 33% dell’aliquota del 35% che è rimasta dunque invariata.
  • Detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e assimilati: viene confermato l’aumento a Euro 1.955 delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente [esclusi i pensionati] con un reddito non superiore a Euro 15.000, i quali tuttavia potranno godere di un trattamento integrativo della retribuzione sia pure a determinate condizioni, come del resto già disposto per il periodo d’imposta 2024.
  • Addizionali regionali e comunali: per l’anno 2025 le Regioni e i Comuni potranno stabilire entro il prossimo 15 aprile le aliquote addizionali regionali e comunali all’IRPEF sulla base dei tre scaglioni IRPEF sopra menzionati, ferma la facoltà di mantenere la misura delle addizionali sulla base dei precedenti quattro scaglioni.
  • Il cuneo fiscale: è stata confermata la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti [cioè la differenza tra il costo lordo e quanto materialmente da loro percepito], anche se con un meccanismo diverso da quello in vigore fino al 31.12.2024, e che consiste:
    – in un abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, per i redditi fino a Euro 20.000;
    – e in una nuova detrazione d’imposta per i redditi da Euro 20.000 a Euro 40.000 [in particolare, per i redditi compresi tra 20.000 e 32.000 Euro viene riconosciuta una detrazione Irpef pari a 1.000 Euro; per quelli compresi tra 32.000 e 40.000 Euro, più ci si avvicina al “tetto” di 40.000 – oltre il quale il lavoratore non beneficia di alcuna misura – e più la detrazione si riduce fino ad azzerarsi appunto al superamento del tetto].
  • Detrazioni IRPEF connesse a familiari a carico: vengono abolite dal 1° gennaio 2025 le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di trent’anni, a meno che essi non siano portatori di handicap; inoltre, le detrazioni IRPEF per gli “altri” familiari a carico, diversi perciò dal coniuge e dai figli, spettano soltanto se si tratta di ascendenti conviventi con il contribuente [non spettano pertanto per i fratelli, le sorelle, i generi, le nuore, il suocero e la suocera].
  • Nuovi limiti alle detrazioni IRPEF per oneri detraibili: i contribuenti con reddito complessivo superiore a Euro 75.000 [con esclusione, tuttavia, del reddito relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze] – e che hanno sostenuto oneri e spese per i quali la legge prevede, come sappiamo, una detrazione dall’imposta pari al 19% dell’intero ammontare – incontreranno dal 1° gennaio 2025 un ulteriore limite alla detraibilità costituito dall’ammontare complessivo di Euro 14.000 [di oneri e spese] se il reddito è superiore a Euro 75.000 ma non a Euro 100.000, e di Euro 8.000 se il reddito complessivo è superiore a Euro 100.000.
    L’ammontare degli oneri e delle spese va poi moltiplicato per un coefficiente pari a 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli a carico, a 0,70 se è presente un figlio fiscalmente a carico, a 0,85 con due figli a carico e a 1 con più di due figli a carico, o almeno un figlio disabile.
    Dal detto nuovo limite [variabile, come abbiamo visto, in funzione del reddito e della consistenza numerica del nucleo familiare] sono comunque escluse: a) le spese sanitarie, b) le somme investite nelle start up innovative o nelle PMI innovative; e c) gli importi relativi a interessi passivi versati per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto o la costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
    Sono escluse dal nuovo limite altresì le spese sostenute fino al 31.12.2024 ma fruibili in più anni [come, ad esempio, quelle relative a interventi per il recupero del patrimonio edilizio, o la riqualificazione energetica degli edifici], come pure i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024, e perciò i premi per l’assicurazione del rischio di “non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”, del rischio di morte e, infine, del rischio di eventi calamitosi riguardanti immobili ad uso abitativo.
  • Il credito d’imposta per gli interventi del recupero edilizio: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 dai proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale l’aliquota di detrazione è del 50% delle spese sostenute nel 2025 [nel solito limite di spesa agevolata pari ad Euro 96.000], mentre [sempre nel limite di Euro 96.000] diventa del 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
    Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è invece fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute nel 2026 e 2027, mentre vengono escluse dall’agevolazione – a decorrere proprio da quest’anno – le caldaie alimentate a combustibili fossili.
  • Sismabonus: le stesse aliquote appena viste per gli interventi del recupero edilizio si applicano anche al sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 [ma senza il limite di Euro 96.000], con esclusione, anche in questo caso, delle caldaie alimentate a combustibili fossili.
  • Superbonus: sono stati introdotti [ed è noto il dibattito che questa specifica vicenda ha suscitato e continua a suscitare soprattutto tra i partiti…] ulteriori limitazioni al c.d. Superbonus con la previsione di particolari nuovi requisiti per poter beneficiare dell’aliquota al 65% della spesa sostenuta nel 2025.
    È stata anche consentita la possibilità di dedurre in dieci anni [in luogo di quattro] il Superbonus maturato in relazione alle spese sostenute nel 2023. Inoltre, attenzione: l’accesso a tale agevolazione fiscale è precluso ai contribuenti che non si siano “prenotati” con la Cilas [se del caso abbinata alla delibera condominiale] relativa agli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024.
  • Bonus mobili: in presenza di spese per il recupero edilizio, è stato prorogato anche per il 2025 il c.d. bonus mobili, che si traduce tuttora nella detraibilità del 50% [con limite di Euro 5.000] delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con determinate caratteristiche e comunque sempre all’interno di opere riguardanti il recupero del patrimonio edilizio.
  • Bonus elettrodomestici: in caso di acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, è previsto un contributo in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per in importo massimo di Euro 100, elevato a Euro 200 se il nucleo familiare ha un ISEE inferiore a Euro 25.000.
  • Bonus verde: non è stato invece prorogato il bonus verde, che era pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di giardini e aree scoperte: questo bonus, infatti, è cessato al 31 dicembre dello scorso anno.
  • Spese scolastiche: è stato elevato a Euro 1.000 [dai precedenti Euro 800] l’importo su cui calcolare la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza delle scuole materne, della scuola primaria e delle scuole secondarie di secondo grado.
  • Fringe benefit: è stata estesa anche agli anni 2025, 2026 e 2027 – sempre nell’importo di Euro 1.000, elevati a Euro 2.000 in presenza di figli fiscalmente a carico – la non imponibilità dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti e continuano a rientrare nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento da parte del lavoratore di utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa, o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
  • Auto concesse in uso ai dipendenti: sono state individuate nuove agevolazioni relative all’imponibile che si determina sulla base del tipo di auto concessa in uso promiscuo ai dipendenti, che aumentano in funzione dell’elettrificazione dell’autovettura.
  • Fabbricati locati ai dipendenti: tra i fringe benefit rientrano anche le somme rimborsate o erogate dai datori di lavoro – sia pure fino a Euro 5.000 annui – per il pagamento di canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, e con un reddito non superiore a Euro 35.000 nell’anno precedente l’assunzione, e che abbiano trasferito la residenza in un comune a più di 100 km dal precedente.
  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato: per gli anni 2025, 2026 e 2027 viene applicata l’IRPEF nella misura del 5% [in luogo del 10%] sui premi di risultato.
  • Il regime forfettario per i percettori di lavoro dipendente e assimilati: i dipendenti e i pensionati potranno adottare il regime forfettario per le attività di impresa e di lavoro autonomo ove queste ultime non eccedano il limite di Euro 35.000 [in luogo degli attuali Euro 30.000].
  • Rivalutazione di quote e terreni: è entrata finalmente a regime – come d’altronde già reso noto – la rivalutazione di quote sociali e di terreni. In particolare, sarà dunque possibile, entro il 30 novembre di ogni anno, rivalutare quote e terreni posseduti al 1° gennaio dello stesso anno mediante perizia asseverata da parte di un professionista iscritto all’Albo.
    L’aliquota dell’imposta sostitutiva, tuttavia, è stata aumentata dal 16% al 18% e questo rende naturalmente più onerosa la rivalutazione e diventa dunque necessario che da parte nostra si ritorni su questo tema, che certo non è di poco conto [come vedremo presto, dedicandogli una specifica News].
  • IRES premiale: per il solo anno 2025 è prevista l’applicazione dell’IRES [l’imposta sulle società di capitali] del 20% in luogo dell’ordinario 24%, a condizione peraltro:
    – che gli utili dell’anno 2024 siano destinati a riserva per almeno l’80%;
    – che il 30% dell’importo accantonato, e comunque in un ammontare non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, sia investito, per almeno 20.000 Euro, in nuovi beni strumentali transizione 0 e 5.0 [questi ultimi sono investimenti c.d. green che consentono la riduzione del consumo energetico];
    – che, infine, l’impresa abbia incrementato l’occupazione almeno dell’1% e non abbia fatto ricorso alla Cig.
    Attenzione: le condizioni indicate sub a), b) e c) devono essere osservate cumulativamente, cioè “tutte o nessuna”.
  • Deduzione al 120% del costo per nuove assunzioni: viene prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 la deduzione al 120% delle spese per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e contestuale incremento della compagine lavorativa.
  • Assegnazione agevolata di beni ai soci: sono stati riaperti i termini per l’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci [esclusi quelli strumentali per destinazione e quindi, ad esempio, deve ovviamente ritenersi escluso il locale farmacia]; le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni predetti e che si trasformano in società semplici.
    Sulle plusvalenze realizzate mediante l’assegnazione di tali beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8%, mentre sulle riserve createsi a seguito di queste operazioni l’imposizione sostitutiva è del 13%.
    Il valore dei beni immobili assegnati, sul quale si calcolerà l’eventuale plusvalenza, sarà quello derivante dalla capitalizzazione della rendita catastale; inoltre, l’imposta di registro è ridotta nella misura del 50%, mentre quelle catastali e ipotecarie sono dovute in misura fissa.
    I benefici si applicano alle operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2025.
  • Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale: viene agevolato il trasferimento dalla sfera imprenditoriale a quella personale dell’immobile strumentale per destinazione [per l’appunto, il locale della farmacia di cui sia titolare in forma individuale un farmacista idoneo] mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, assumendo il valore catastale dell’unità immobiliare.
    Il termine è quello del 31 maggio 2025 per l’annotazione nelle scritture contabili di tale estromissione, mentre l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2025, ferma la possibilità di beneficiare di una rateazione pari al 60% dell’imposta dovuta entro il 30 novembre e del 40% entro il 30 giugno 2026.
  • Tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi: le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili, nei limiti previsti dalle norme fiscali vigenti, soltanto se il pagamento – ecco un’altra novità – sarà eseguito con strumenti tracciabili.
  • Credito d’imposta per investimenti 4.0: è stato introdotto un tetto di spesa – praticamente un budget – di Euro 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nel 2025 in beni 4.0: assumerà pertanto rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande di fruizione.
  • Credito d’imposta ZES: anche per il 2025 è stato finanziato il credito d’imposta ZES per gli investimenti del Mezzogiorno per Euro 2.200 milioni.
  • Invio di corrispettivi realizzati tramite strumenti di pagamento elettronico: a decorrere dal 1° gennaio 2026 – ripetiamo: 1° gennaio 2026– i dati dei pagamenti elettronici giornalieri devono essere trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi. Dovranno perciò essere collegati tra loro gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli che consentono i pagamenti elettronici.
    Il mancato adeguamento comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie, unitamente a penalità accessorie.
  • Esenzioni a seguito del sisma dell’Italia centrale del 2016 e del 2017: sono prorogate le esenzioni dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017 dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino alla loro ricostruzione e agibilità e comunque fino all’anno d’imposta 2024.
    Per l’IMU l’esenzione è comunque estesa al 31.12.2025.
  • Esenzioni IMU per il sisma delle Marche e dell’Umbria del 2022 e 2023: spetta l’esenzione IMU dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nei territori delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e 2023, fino – anche qui – alla definitiva loro ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2025.
  • Agevolazione prima casa: è stata esteso a due anni il termine per poter vendere la propria prima casa senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto di una nuova abitazione.
  • Obbligo di istituire organi di controllo nelle società in presenza di contributi pubblici significativi: le società, che percepiranno dal 1° gennaio 2025 contributi pubblici di entità significativa [che sarà stabilita da un apposito DCPM], dovranno dotarsi di un organo di controllo – sindaci o revisori – anche se non vengono superate le soglie previste dal codice civile.
    La norma riguarda evidentemente le srl e le spa, con esclusione quindi delle società di persone, per le quali il codice civile notoriamente non prevede tali organi.
  • Legge Sabatini: è stata rifinanziata per gli anni dal 2025 al 2029 e si tratta di un contributo per gli acquisti, anche in leasing, di beni strumentali d’impresa per un importo compreso tra 20 mila euro e 4 milioni di euro.
  • Riduzione contributiva per i nuovi iscritti alla gestione artigiani e commercianti: gli imprenditori individuali o i soci – farmacisti o non farmacisti – di società [anche titolari di una o più farmacie] e i collaboratori dell’impresa familiare, e quindi anche i collaboratori non farmacisti di titolari di farmacia che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione artigiani e commercianti dell’Inps, potranno beneficiare per 36 mesi di una riduzione al 50% della contribuzione Inps.
  • Decontribuzione sud: è stato previsto un nuovo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Si tratta delle micro, piccole e medie imprese, tra le quali rientrano le farmacie, e l’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in presenza di assunzioni a tempo indeterminato che incrementino la compagine lavorativa.
    La percentuale di decontribuzione diminuisce nel tempo a partire dal 2025 e sino al 2029 e però – giova ricordarlo – l’esonero contributivo non è cumulabile con altre agevolazioni del genere.
  • Bonus giovani: i datori di lavoro, che assumono – a tempo indeterminato e nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 – giovani under 35 mai occupati, potranno ottenere l’esonero totale della contribuzione per un periodo di 24 mesi, ma nel limite di Euro 500 su base mensile, elevato a Euro 650 per le assunzioni in una delle regioni del sud sopra elencate.
  • Bonus donne: i datori di lavoro che assumono dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 dipendenti donne a tempo indeterminato, potranno ottenere l’esonero contributivo per 24 mesi con il limite di Euro 650 mensili, sempreché la donna di qualsiasi età sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e sia residente in una delle regioni della ZES, oppure la donna di qualsiasi età sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residente.
  • Bonus ZES: il beneficio consiste nell’esonero contributivo a favore del datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il dipendente non abbia compiuto 35 anni, sia disoccupato da almeno 24 mesi e sia assunto in una sede lavorativa ubicata nella ZES.
  • Decontribuzioni lavoratrici con figli: è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma che sia madre di due o più figli. L’esonero spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile della lavoratrice madre non sia superiore a Euro 40.000 annui.
  • Bonus nuove nascite: è stato introdotto un bonus di Euro 1.000 per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025, sempreché il nucleo familiare del genitore abbia un Isee non superiore a 40.000 euro annui.
  • Bonus asili nido: per i bambini nati dall’1/1/2024 in nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro l’importo del bonus asili nido è aumentato fino a 3.600 euro annui. Per le famiglie con Isee superiore ai detti 40.000 euro il bonus è di 1.500 euro annui.
  • Obbligo per gli amministratori di società di comunicare alla CCIAA la propria Pec: a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno gli amministratori di società, di capitali o di persone, dovranno dotarsi, se non ne siano già in possesso, di una pec – personale, quindi diversa da quella della società amministrata – che dovranno comunicare al Registro delle Imprese.
    Quel che ancora è incerto è se questo sia un obbligo facente carico ai soli amministratori di società costituite dal 1° gennaio 2025.

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Questa, dunque, una panoramica sulle novità più rilevanti della Legge di Bilancio 2025, su alcune delle quali in ogni caso contiamo di ritornare con approfondimenti, riservandoci – come già anticipato – di programmare in un Webinar dedicato la migliore trattazione degli aspetti di maggiore rilevanza che si possono cogliere dalla Legge di Bilancio 2025, tenendo presente tuttavia che, come spesso è accaduto negli anni scorsi, altre novità potranno “tranquillamente” essere inserite in altri provvedimenti legislativi di questi primi mesi dell’anno, dall’immancabile “Milleproroghe” in poi.

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