Ammortizzatori sociali e trattamenti di sostegno al reddito dopo la Legge di bilancio 2025

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Ammortizzatori sociali e trattamenti di sostegno al reddito dopo la Legge di bilancio 2025

L’Inps fornisce una sintesi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 riguardanti ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie (INPS – circolare 15 gennaio 2025 n. 3)

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Trattamenti di sostegno al reddito per dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

70 milioni di euro del citato Fondo sociale per occupazione e formazione sono destinati alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Tali risorse sono finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale (art. 44, co. 11-bis, DLgs n. 148/2015) e saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

All’Istituto sono affidati i compiti di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate. (art. 1, co. 189, Legge di Bilancio 2025).

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Viene estesa la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 sia all’articolo 20 del medesimo decreto.

Si ricorda che l’articolo 44, comma 1, DL 28 settembre 2018, n. 109, conv. in L 16 novembre 2018, n. 130 individua i datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS. Dal 1° gennaio 2025 tale disposizione è modificata prevedendo che possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività in deroga anche i datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria. (art. 1, co. 190, Legge di Bilancio 2025).

Contestualmente è stata disposta la proroga, per l’anno 2025, della possibilità di accedere trattamento straordinario di integrazione salariale in parola da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. (art. 1, co. 191, Legge di Bilancio 2025).

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Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione, illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018.

Per la prosecuzione della misura di sostegno in commento, che può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, sono stanziati 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

All’Inps sono affidate le attività di monitoraggio ai fini del rispetto dei limiti di spesa, oltre all’erogazione del trattamento con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Proroga integrazione del trattamento CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

E’ prorogata per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’articolo 1-bis del DL 29 dicembre 2016, n. 243 conv. in L 27 febbraio 2017, n. 18. (art. 1, co. 192, Legge di Bilancio 2025).

Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

Per il triennio 2025-2027 è disposta l’ulteriore proroga (art. 1, co. 193, Legge di Bilancio 2025), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni, della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (art. 22-bis, DLgs n. 148/2015).

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L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

– 6 mesi, per crisi aziendale;

– 12 mesi, per riorganizzazione aziendale;

– 12 mesi, per contratto di solidarietà.

Per accedere alla suddetta proroga del trattamento di CIGS permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015.

Misure di sostegno del reddito per dipendenti dei call center

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Anche per il 2025 è finanziato il trattamento di integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (art. 44, co. 7, DLgs n. 148/2015) non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente (art. 1, co. 195, Legge di Bilancio 2025).

La misura è finanziata nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La misura – concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria – è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.

Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

E’ previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità (art. 1, co. 196, Legge di Bilancio 2025).

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Tale trattamento – originariamente introdotto dall’articolo 42 del DL 22 giugno 2023, n. 75 conv. in L 10 agosto 2023, n. 112 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quibus possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2025.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Trattamento di sostegno al reddito per dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Nel corso del 2025 è possibile proseguire il trattamento di sostegno al reddito (art. 1, co. 1, DLgs 18 maggio 2018, n. 72) in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

L’intervento è stato prorogato, per il triennio 2024/2026, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, dall’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

La misura di sostegno – di entità pari al trattamento di integrazione salariale – è concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e viene erogata dall’Inps che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

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Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Nel 2025 continua a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, l’ulteriore intervento di CIGS per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale (art. 22-ter, DLgs n. 148/2015).

Si ricorda che tale trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Requisiti per la fruizione della NASpI

E’ stato introdotto un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della NASpI (art. 1, co. 171, Legge di Bilancio 2025).

In particolare, viene previsto che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria (art. 3, co. 1, lett. c-bis), DLgs 4 marzo 2015, n. 22).

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Il requisito delle 13 settimane di contribuzione non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale.

Esempio

Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo.

Il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI.

Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – circolare 15 gennaio 2025 n. 3



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