Nella legge di bilancio 2025 emerge una significativa correzione al piano di transizione 4.0 che prevede una stretta sostanziale sugli incentivi fiscali.
Il testo dell’emendamento approvato ai commi 445-448 prevede interventi sul Piano transizione 4.0 che comportano modifiche alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai commi 1051-1057 bis- 1059 1062 e 1063 e l’abrogazione al comma 1058 ter.
Abrogazione credito di imposta 4.0 per beni immateriali
L’art. 1 comma 445 c) del Disegno di Legge approvato il 20 Dicembre 2024 conferma il credito di imposta 4.0 per le imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto i beni immateriali compresi nell’allegato B alla legge 232/2016 effettuati dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ovvero 30 giugno 2025 a condizione che entro tale limite il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito di imposta riconosciuto è pari al 15% del costo nel limite di costi ammissibili pari a 1 milione.
Stessa regola vale anche per gli investimenti prenotati entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.
Viene, invece, abrogato il credito di imposta in misura pari al 10% del costo nel limite dei costi ammissibili di 1 milione per gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero 30 giugno 2026.
Nel testo dell’art. 1 della legge 30/12/2020 n.178 è stata sostituita la data “31 dicembre 2025″ in cui il relativo ordine doveva risultare accettato dal venditore e doveva essere fatto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dalla data ” 31 dicembre 2024″.
L’anticipazione a tale data lascia la facoltà all’impresa di effettuare la c.d. prenotazione entro il 31/12/2024 quindi accettazione dell’ordine e versamento acconto del 20%, per fruire del credito di imposta del 15%.
Il disegno di legge riconosce, comunque, gli investimenti in beni immateriali 4.0 tra quelli rilevanti per l’applicazione dell’ Ires premiale in presenza delle altre condizioni specificatamente richieste nel testo.
Limite di spesa investimenti beni materiali
Il credito di imposta, per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con consegna entro il 30 giugno 2026, rimane disponibile nella misura precedentemente stabilita che resta invariata:
- 20% per la quota di investimenti fino A 2.5 milioni
- 10% per la quota di investimenti tra 2.5 e 10 milioni
- 5% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni
Ciò che varia è il limite di spesa complessivo pari a 2.200 milioni. Il superamento del nuovo limite non consente la fruizione del credito d’imposta.
Il MIMIT comunicherà immediatamente, con pubblicazione sul proprio sito, il raggiungimento del limite di spesa previsto.
La disciplina è esclusa per gli investimenti che, alla data di pubblicazione della presente legge di bilancio, hanno ordine già accettato dal venditore e sono stati versati acconti pari al 20% del costo di acquisizione.
Comunicazioni al MIMIT
L’introduzione del tetto massimo di spesa per il credito di imposta (ex art 1 co 1057 bis della legge) prevede, altresì, che l’impresa debba trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione relativa agli investimenti materiali effettuati con le specifiche del credito per la sua fruizione.
Tra le specifiche dovranno essere indicate l’ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito di imposta maturato sulla base del modello di cui al D.M.24 aprile 2024, in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.
Il MIMIT trasmetterà all’Agenzia delle Entrare con modalità telematiche l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare dei crediti imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24 secondo l’ordine delle comunicazioni ricevute.
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