L’impatto paesaggistico dei parchi eolici in Basilicata

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mi chiamo Francesco Tucci e, considerata la vostra meritevole azione giornalistica volta a evidenziare le problematiche della nostra regione, desidero portare alla vostra attenzione una questione che ritengo particolarmente rilevante: l’impatto paesaggistico dei parchi eolici autorizzati in Basilicata. Sono un lucano che lavora come funzionario geologo dipendente della Provincia di Foggia, in servizio nel settore Ambiente, nello specifico nell’ufficio VIA-PAUR-FER (Valutazione di Impatto Ambientale e Fonti Energetiche Rinnovabili). Mi occupo di procedimenti di VIA per l’autorizzazione di parchi eolici e fotovoltaici e, grazie all’esperienza maturata, ho potuto riscontrare significative lacune nella tutela del paesaggio da parte della nostra Regione.

In particolare, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Basilicata si limita a essere una ricognizione dei vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) ed è, per giunta, non ancora vigente. Questo appare in netto contrasto con il più completo e lungimirante PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della vicina Regione Puglia, che potrebbe rappresentare un modello da seguire.

Queste criticità risultano ancora più evidenti nel caso dell’autorizzazione al parco eolico denominato “Serra Giannina”, che prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori di un’altezza complessiva di 187 metri, nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), e si troverebbe a soli 3 km dal suggestivo Castello di Monteserico, compromettendo irrimediabilmente il paesaggio circostante.

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Allora vi spiego il D.lgs. 42/2004 noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, regola la tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Alla Parte Terza – Beni Paesaggistici – Titolo I – Tutela e Valorizzazione, l’articolo 142 individua le aree tutelate, che insieme ai beni paesaggistici (BP) definiti dall’articolo 134 costituiscono le basi della tutela nazionale.

Tuttavia, l’art. 135 ‘Pianificazione paesaggistica’ prevede che le” Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero Piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. In parole semplici, prevede di redigere i piani paesaggistici regionali in base alle peculiarità del territorio regionale. Nello specifico cosa deve prevedere il piano paesaggistico è indicato nel Capo III – Pianificazione paesaggistica – Art. 143. Piano paesaggistico.

Il punto interessante è la lettera e) al comma 1: individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

Tale punto dice di individuare ulteriori contesti paesaggistici (detti UCP), propri di ogni regione in base alle peculiarità paesaggistiche, naturali e anche storico-culturali, da sottoporre a tutela!

(Ora vi parlo del confronto tra Basilicata e Puglia e il caso del castello di Monteserico)

Nel piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della regione Puglia sono stati individuati più di 20 UCP, mentre il PPR (Piano paesaggistico regionale) delle Basilicata, tra l’altro non ancora vigente, si limita a recepire le aree già tutelate dal Codice nazionale, senza ulteriori misure specifiche come la definizione di UCP.

In riferimento alla questione dell’autorizzazione al parco eolico denominato “Serra Giannina”, che prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori di un’altezza complessiva di 187 metri, nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), a soli 3 km del bellissimo Castello di Monteserico, se fosse stato applicato un piano paesaggistico simile a quello pugliese, un progetto del genere avrebbe avuto enormi difficolta ad ottenere il parere favorevole alla VIA (Valutazione di impatto ambientale).

Nella foto ( (Ortofoto con distanza dell’aerogeneratore PESG 10 dal castello di Monteserico)

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Poiché nel PPTR pugliese tra gli UCP individuati spiccano i ‘CONI DI VISUALE’ (come accennato prima UCP definita ai sensi dell’art 143, comma 1, lett. e, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), cosa sono?

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica. (fonte pprt puglia).

Quando la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia ricade all’interno dell’area dei coni di visuale si applicano delle misure di salvaguardia, queste misure prevedono un accertamento di compatibilità paesaggistica per verificare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici (Fonte art. 88 delle Norme tecniche di attuazione del pptr).

Tutto ciò per tutelare le vedute panoramiche dai loro castelli, fortezze ecc.

Nello specifico i coni sono divisi in tre fasce “A”, “B” e “C” di intervisibilità:

  1. fascia a 4 km
  2. fascia a 6 km
  3. fascia a 10 km

Per chiarezza, solo la fascia “A” (4 km) dei “coni visuali” rientra davvero negli UCP e si deve effettuare l’accertamento di compatibilità paesaggistica, mentre per le fasce “B” e “C” di intervisibilità non costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici, ma in relazione ad esse nella parte II delle “Linee giuda sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del PPTR sono indicati i criteri di ammissibilità. Monteserico

In più la regione Puglia nel loro Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 che individua le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia (regolamento attuativo previsto dal D.M. 10/2010 – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) includono come aree non idonee anche i CONI DI VISUALE, ciò in rispetto proprio dell’Allegato 3 (paragrafo 17) del DM 10/2010 che li prevede. Monteserico

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Vi riporto in parte quanto presente nell’ ALLEGATO 2 del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 per rendere l’idea: MOnteserico

Ad esempio, nel caso del Castel del Monte, il regolamento pugliese evidenzia come problematiche per la realizzazione di FER – incompatibilità con gli obbiettivi di protezione in quanto:

“Il castello possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, l’armonia e la fusione di elementi culturali venuti da nord dell’Europa, dal mondo musulmano e dall’antichità classica. E’ un capolavoro unico dell’architettura medievale, che riflette l’umanesimo del suo fondatore, Federico II di Svevia” (1996, UNESCO). Il Castello sorge in posizione isolata su una delle colline più alte della Murgia nordoccidentale tanto da dominare con la sua particolarissima mole una vasta area del paesaggio pugliese e lucano.

La realizzazione di FER altera l’immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei coni visuali elementi di disturbo estranei al contesto”.

Come è possibile che una regione ricca di castelli, la maggior parte di essi collocati sulla sommità di colline e alture, e vedute panoramiche come la Basilicata non adotti strumenti di tutela paesaggistica analoghi a quelli della Puglia? Anche in un’ottica di potenziale turistico e culturale della regione.



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