In pensione a 64 anni (e 3 mesi)

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La pensione anticipata contributiva, disciplinata dall’art. 24, comma 11 del D.L. 201/2011 (Legge Fornero di Riforma delle pensioni) e recentemente aggiornata dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), e ora dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) rappresenta una nuova opportunità per i lavoratori italiani, specialmente per coloro che non hanno versato contributi prima del 31 dicembre 1995.

La pensione anticipata contributiva consente, infatti, di uscire dal lavoro a 64 anni, con un anticipo di 3 anni rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria (che, ad oggi, prevede un’età pensionabile di 67 anni) e con soli 20 anni di contributi (entrambi i requisiti sono adeguabili alla speranza di vita), più una finestra di accesso attualmente pari a 3 mesi.

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Il trattamento pensionistico è ottenibile dai lavoratori che risultano privi di contribuzione al 31 dicembre 1995; chi risulta avere contribuzione INPS OBG e/o Gestione Pubblica prima del 1996, può comunque avvalersi del trattamento pensionistico optando per il computo presso la gestione Separata (art. 3 D.M. n. 282/1996) acquisendo lo status di iscritto in regime “post ’95” e il diritto alle pensioni spettanti ai lavoratori c.d. contributivi puri.


Il principale ostacolo all’ottenimento della pensione anticipata contributiva a 64 anni, risulta essere la previsione di un importo soglia minimo: se l’ammontare del trattamento risulta al di sotto della soglia, non sussiste il diritto a pensione; se, invece, dovesse essere superiore all’importo soglia massimo, l’importo della pensione non potrà essere superiore al suddetto importo soglia (analogamente a quanto accade con la pensione anticipata flessibile quota 103). Al compimento del limite di età verrebbero meno i limiti minimi e massimi di importo soglia.


requisiti necessari per ottenere la pensione anticipata contributiva per chi ha maturato il diritto entro il 31/12/2024 sono:

  • un’età minima di 64 anni compiuti con almeno 20 anni di contribuzione, escludendo i periodi figurativi (es. servizio militare, malattia ed infortunio, donazione sangue, maternità e paternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario per assistenza D.lgs 151/2001, aspettativa per cariche pubbliche o sindacali); i lavoratori possono raggiungere questo requisito anche attraverso il cumulo contributivo previsto dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 184/1997; al cumulo possono concorrere, ai fini del diritto a pensione, anche i versamenti effettuati presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma solamente quelle casse previdenziali che calcolano le pensioni con sistema esclusivamente contributivo;
  • l’assenza di contributi anteriori al 1996; chi risulta avere almeno un contributo al 31 dicembre 1995 può raggiungere la prestazione attraverso il computo presso la gestione Separata, accettando quindi il ricalcolo contributivo ante 1996, ma deve rispettare i requisiti per il computo (almeno 15 anni di contributi complessivi, almeno un contributo ma meno di 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, almeno 5 anni di versamenti dal 1996 in poi, almeno un mese di contribuzione accreditato presso la gestione separata dell’INPS);
  • l’assegno mensile deve essere almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, che corrisponde ad € 1.603,23 lordi (valore 2024); per le donne con un figlio, la soglia è pari a 2,8 volte, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

 

Una volta maturato il diritto per la liquidazione della pensione, come già sopra indicato, è necessario attendere una finestra mobile pari a tre mesi.

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L’importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo, per il 2024 fissato ad € 2.993,05 mensili lordi. Questo limite è applicabile fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni) e rappresenta un’altra novità significativa introdotta dal 2024, rispetto alle normative precedenti.


Con i nuovi requisiti di accesso per chi matura il diritto dal 1/1/2025, in base alla modifica introdotta nella legge di Bilancio 2025, i requisiti di soglia e contribuzione sono cambiati passando a € 1.850,01 (3 volte il minimo INPS) e a € 3.083,35 (5 volte il minimo INPS). In particolare per quanto concerne l’importo soglia, concorre a raggiungere l’importo anche la rendita eventualmente spettante dai fondi di previdenza complementare. Inoltre il requisito contributivo passa da 20 a 25 anni.


Per meglio comprendere le caratteristiche della pensione anticipata contributiva, facciamo due esempi esplicativi: 

  1. se al 31/12/2024 un lavoratore può vantare 20 anni di contribuzione post 31/12/1995 ma ha maturato una pensione di per sé insufficiente per raggiungere l’importo soglia minimo, potrebbe comunque raggiungere il diritto al pensionamento a 64 anni se lo stesso lavoratore può vantare un montante contributivo, accreditato presso un fondo di previdenza complementare, idoneo a generare una rendita integrativa almeno pari alla differenza tra l’importo soglia e la pensione INPS spettante;
  2. se un lavoratore può vantare contribuzione ante 1996 in INPS gestione privata e/o in gestione pubblica (anche comprensiva di periodi e/o servizi riscattati) e/o presso altre casse previdenziali che calcolano le pensioni con sistema interamente contributivo, al fine di raggiungere l’importo soglia (da 3 a 5 volte il minimo INPS), può chiedere l’accredito nella gestione separata e magari aggiungere la rendita eventualmente prodotta dai fondi di previdenza complementare. Nel caso in questione la contribuzione ante 1996 non servirebbe a stabilire il diritto alla pensione ma sarebbe utile solamente ai fini della misura della pensione.

 

Chi intende avvalersi di tale facoltà deve considerare che:

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  • il requisito contributivo, dal 2025, passa da 20 a 25 anni e a 30 anni a partire dal 2030;
  • non potrà svolgere attività lavorativa sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). Ciò vuol dire che i redditi di pensione risulteranno incompatibili con i redditi di lavoro subordinato o libero professionale, salvo compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di € 5.000 lordi annui.

 

Infine, dal 2030, per tutti, l’importo soglia minimo salirà da 3 a 3,2 volte l’assegno sociale.

Si stima che attualmente, data la particolarità della prestazione, alla pensione anticipata contributiva potranno accedere un numero piuttosto limitato di lavoratori. 

In ogni caso il Governo, con la prossima legge di bilancio (quella per il 2026) prevede di allargare il bacino di questa norma: l’obiettivo sarebbe quello di estendere questa misura anche ai lavoratori in attività prima di questa data (ovvero quelli in regime “misto”), un’opportunità che potrebbe potenzialmente consentire ad una platea di circa 80mila lavoratori di utilizzare questo canale di pensionamento anticipato. L’ostacolo da superare sarebbe però trovare i fondi per coprire la spesa che ammonterebbe circa 1 miliardo di euro.

 

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