La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) non presenta grandi novità per i tributi e le altre entrate degli enti locali, seppure non manchino alcune norme di interesse.
Una disposizione molto attesa dagli operatori del settore è quella contenuta nel comma 779 che ha fornito un importante chiarimento in materia di incentivi al personale per il recupero dell’evasione dell’Imu e della Tari.
La disposizione in parola, superando l’orientamento di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Lombardia n. 113/2024, Umbria n. 117/2024), ha precisato che la base di calcolo del fondo che gli enti possono accantonare ai sensi del comma 1091 dell’articolo 1 della legge 145/2018, deve essere commisurata alle riscossioni in conto competenza e in conto residui realizzate nell’anno precedente a quello di riferimento, risultanti dal conto consuntivo approvato, attinenti al recupero dell’evasione Imu e Tari, considerando tutto il maggior gettito. Quest’ultimo deve essere inteso come l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui questa attività può realizzarsi. Si tratta, precisa la norma, di quel gettito che determina un aumento delle risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente. Quest’ultimo è il versamento Imu e Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale. In sostanza, il conteggio del fondo, nella percentuale massima del 5%, va effettuato considerando tutti gli incassi, in conto competenza ed in conto residui, relativi al recupero dell’evasione tributaria Imu e Tari, senza dover effettuare alcun confronto tra il gettito ottenuto nell’anno e quello dell’anno precedente. Ciò in quanto tutto il recupero dell’evasione, sia esso effettuato con la notifica di avvisi di accertamento ma anche mediante l’invio di solleciti di pagamento (“nelle varie modalità in cui questa attività può realizzarsi”), è considerato maggior gettito rispetto a quello che deriva dall’adempimento spontaneo del contribuente. La norma specifica che l’adempimento spontaneo è quello effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, generando il dubbio di come debbano considerarsi i versamenti effettuati utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (che intervengono dopo la scadenza di legge o del regolamento), ossia se possano considerarsi o meno anche essi come maggior gettito da recupero evasione. Fanno propendere per la tesi negativa sia la specifica contenuta nella norma, in base alla quale il versamento per essere spontaneo non deve essere indotto da azioni dell’amministrazione comunale (e per definizione il ravvedimento tale è – articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997) e sia la considerazione che il ravvedimento non è una modalità con cui si realizza l’attività di accertamento. Pur se le cose potrebbero cambiare con le annunciate modifiche normative che dovrebbero consentire il ravvedimento nei tributi locali anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento o l’avvio formale dell’attività di accertamento e che dovrebbero introdurre forme di sollecitazione da parte del Comune all’adempimento spontaneo dei contribuenti (cosiddette forme di compliance). Resta il dubbio se la disposizione valga solo per il futuro oppure se possa dispiegare i suoi effetti anche nelle annualità pregresse, dubbio che non ha l’Ifel che, nella nota a commento della legge di bilancio qualifica la norma come interpretativa. E in effetti nel testo del comma 779 si legge che «per maggior gettito accertato e riscosso, ai sensi del comma 1091, si intende…». Va in proposito considerato che l’obbligo delle norme interpretative di qualificarsi come tali in forma espressa riguarda le norme tributarie.
Altre novità riguardano il canone unico patrimoniale. Il comma 757 ha chiarito i criteri in base ai quali i Comuni possono modificare le tariffe del prelievo, evidenziando che la variazione debba avvenire secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano e sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. Riprendendo sul punto principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa che ha già legittimato la possibilità di differenziazione delle tariffe del canone sulla base di parametri stabiliti dai Comuni relativi ad esempio all’ubicazione, alla luminosità o meno degli impianti, ossia sulla base dell’impatto degli stessi sul paesaggio urbano. Il medesimo comma 757 ha previsto l’obbligo di indicare nel regolamento comunale del prelievo la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, ove il Comune continui a prestare il servizio.
Altra novità che riguarda il canone è quella relativa alla facoltà concessa ai Comuni di prevedere, con regolamento, la riduzione fino alla metà del canone per gli impianti pubblicitari ubicati su suolo privato o comunque in aree private.
Infine, è stato chiarito che il canone è determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, come ad esempio le superfici che hanno un mero supporto strumentale. Ulteriormente, la norma ha precisato la modalità di applicazione del prelievo nel caso di installazione su un unico impianto di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti o ad aziende diverse, specificando che le superficie assoggettabile al canone è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Se i titolari del provvedimento di concessione o autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone è liquidato distintamente in proporzione alle superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi. La norma riprende la posizione già espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze con la risoluzione n, 3/df del 20/07/2023.
Altra norma di interesse è quella che riguarda l’addizionale comunale Irpef. Il comma 750, in seguito all’applicazione a regime dei tre scaglioni di reddito Irpef vigenti nel 2024, ha stabilito che i Comuni possono modificare con propria deliberazione gli scaglioni di reddito e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef riferite all’anno 2025 entro il 15 aprile 2025, al fine di garantire la coerenza con la disciplina nazionale. Ciò in deroga alle norme del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006, che ha fissato il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi in corrispondenza di quello previsto per il bilancio di previsione e dell’articolo 172, comma 1, lettera c, del Dlgs 267/2000, che ha stabilito che sono allegati obbligatori al bilancio delle delibere relative alle aliquote ed alle tariffe dei tributi e delle altre entrate tariffarie. Analogamente, sempre entro il 15 aprile 2025, è possibile per i Comuni stabilire aliquote differenziate per i previgenti scaglioni di reddito Irpef, vigenti fino al 2023 (ossia i precedenti 4 scaglioni di reddito). Facoltà derogatoria che potrà essere esercitata anche negli anni 2026 e 2027. In definitiva, per il prossimo triennio i Comuni potranno decidere se applicare aliquote differenziate in base a 4 o a 3 scaglioni di reddito. Qualora gli enti non deliberino nulla entro il termine del 15 aprile, per l’anno 2025, ovvero non provvedano a pubblicare la deliberazione relativa all’aliquota entro il 20 dicembre del medesimo anno di riferimento, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. Non è chiaro se i Comuni possano entro il 15 aprile adottare un’aliquota unica, in luogo del previgente sistema di aliquote differenziate a scaglioni, ovvero modificare l’aliquota unica già adottata nel 2024, anche se motivi di coerenza spingono a ritenere che ciò sia possibile, anche oltre il termine del 28/2/2025 (termine di scadenza del bilancio di previsione 2025-2027 in base al Dm 24/12/2024) e fino al 15 aprile 2025.
Da segnalare anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di 0,50 euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra UE, con decorrenza dal 1° aprile 2025. L’incremento è destinato ai Comuni o al Comune nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, limitatamente agli aeroporti con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all’anno solare precedente. Se il comune beneficiario ha meno di 15.000 abitanti, il gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana. Qualora lo scalo aeroportuale insista sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sono ripartite tra i medesimi Comuni sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, in base ai dati catastali. Le modalità attuative della norma sono rimesse ad apposito Dm da adottare entro il 15/3/2025 (comma 745).
La legge di bilancio ha altresì differito al 31/12/2025 l’esenzione Imu per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili in seguito agli eventi sismici che hanno riguardato le regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio nel 2016, salvo che non tornino agibili prima di questa data, nonché alla medesima data per quelli ubicati nelle zone della regione Marche e della regione Umbria colpite dagli eventi sismici del 9/11/2022 e del 9/03/2023 (commi 663 e 679). Analoga proroga è stata disposta dal comma 666 per l’esenzione dal canone unico patrimoniale per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Merita, infine di essere segnalata la norma del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 202/2024 (decreto milleproroghe) che ha differito al 30 novembre 2025 i termini per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (Imu). Contestualmente è stata differita al 30 novembre 2025 la sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, limitatamente all’Imu. Più tempo per i Comuni, quindi, per registrare nel Rna i singoli aiuti previsti dalle norme agevolative dovute all’emergenza Covid che si sono succedute negli anni 2020, 2021 e 2022.
(*) Vicepresidente Anutel
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28/01/2025, Foggia: I FABBRICATI NELL’IMU: DAL CONTRADDITTORIO ALL’ACCERTAMENTO (9,00-16,00)
29/01/2025: Recco (Ge): LA GESTIONE DELLA TARI TRA ATTIVITA’ ORDINARIA E ACCERTATIVA. ANALOGIE E DIFFERENZE (9,00-16,00)
30/01/2025, Palermo: LA RIFORMA FISCALE APPLICATA AI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)
30/01/2025, Cesano Maderno (Mi): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-12,00)
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4/02/2025, Sesto al Reghena: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)
6/02/2025, Terni: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)
13/02/2025, Savigliano (Cn): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
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4/02/2025: IL DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. ELEMENTI TEORICI E PERCORSO PRATICO (15,30-17,30)
25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)
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22/01/2025: LA LEGGE DI BILANCIO 2025, IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI (15,30-17,30)
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