Credito d’imposta beni 4.0 – Confindustria Ancona

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Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Nell’ambito della Legge di Bilancio 2025 sono contenute una serie di modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

La principale riguarda l’abrogazione del credito d’imposta nella misura del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025.

L’unica eccezione è prevista per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.

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E’ inoltre stata prevista introduzione di un limite massimo di spesa (€ 2.200 milioni) per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 o “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026.

È confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Il predetto limite di spesa NON opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31.12.2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.

Il MIMIT dovrà quindi rivedere le modalità di comunicazione del credito 4.0, che passa da un meccanismo di mero monitoraggio ad una vera procedura di prenotazione delle risorse.

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Si ricorda che, alla luce del quadro normativo attuale, è previsto che:

­per investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto­legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:

a)  alla  preventiva  comunicazione,  in  via  telematica,  del  loro  ammontare  complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile  sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);

b)  alla  trasmissione,  una  volta  completati  gli  investimenti,  di  un’altra  comunicazione  al  GSE,  per  aggiornare  le  informazioni  fornite  in via preventiva.

Tuttavia, le disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito ­ che sorge con la realizzazione degli investimenti ­ ma solo la sua concreta ”fruizione”  in  compensazione.

La  trasmissione  della  comunicazione  preventiva  rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono  propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò  posto,  non  è  possibile presentare  la  sola  comunicazione  a  consuntivo  in  quanto,  ai  fini  della  fruizione  del  credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento  dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito quindi l’istante dovrà, infatti, sempre presentare la comunicazione  preventiva,  senza la  necessità  di  ricorrere  all’istituto  della  remissione in bonis qualora non l’avesse fatto e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

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