che fare se il datore di lavoro non comunica gli obiettivi?

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Bonus: in caso di mancata comunicazione degli obiettivi, il datore di lavoro deve risarcire il danno da perdita di chance subìto dal lavoratore.

Al fine di incentivare la produttività del lavoratore, spesso accade che il datore di lavoro si impegni a pagare al lavoratore una quota di retribuzione variabile (un bonus) collegata al raggiungimento di obiettivi. Può accadere che gli obiettivi non vengano raggiunti, o che vengano raggiunti solo in parte, ed in tali casi il lavoratore non riceverà, o riceverà solo in parte, il bonus. Ma che fare se il datore di lavoro non comunica gli obiettivi, impedendo così al lavoratore di accedere al bonus? In questa guida proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Il bonus (la retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi)

In aggiunta alla retribuzione base o fissa, è possibile che tra datore di lavoro e lavoratore venga pattuito il pagamento di un bonus ossia una quota di retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi periodicamente stabiliti dallo stesso datore di lavoro. Si tratta di un sistema finalizzato ad aumentare ed incentivare la produttività del lavoratore.

In alcuni casi è lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro a prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di pattuire con il lavoratore il bonus; ne è un esempio il CCNL per i Dirigenti del settore industriale il quale all’articolo 6 bis – “Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)” – prevede espressamente che i datori di lavoro devono adottare in favore dei dirigenti sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, preferibilmente annuali.

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In pratica accade che di anno in anno il datore di lavoro fissa degli obiettivi (per lo più di natura economica o finanziaria, come ad esempio, un dato fatturato, un dato margine operativo, un dati volume di vendite, eccetera) e li comunica per iscritto al lavoratore. Alla fine dell’anno, verrà verificato se ed in che misura tali obiettivi siano stati raggiunti; il lavoratore avrà diritto a percepire il bonus in conseguenza del raggiungimento di tali obiettivi.

Cosa accade se gli obiettivi non vengono raggiunti?

La retribuzione base è stabilita in misura fissa ed il suo minimo è inderogabilmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In buona sostanza, la retribuzione fissa è sempre dovuta. Peraltro, la retribuzione fissa è soggetta al cosiddetto principio di irriducibilità sancito dall’art. 2103 del Codice Civile, cioè una volta pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, la retribuzione fissa non può più essere ridotta.

Il bonus invece ha solo natura eventuale e variabile, e dunque se gli obiettivi non vengono raggiunti il pagamento del bonus non è dovuto. Inoltre, può accadere che gli obiettivi siano raggiunti solo in parte o solo in una certa percentuale e conseguentemente anche il bonus sarà pagato al lavoratore solo parzialmente.

Cosa accade se gli obiettivi non vengono comunicati?

Abbiamo visto che gli obiettivi vengono di regola fissati annualmente dal datore di lavoro. Se alla fine dell’anno gli obiettivi sono stati raggiunti, il lavoratore percepirà il bonus. Se invece non saranno stati raggiunti o lo saranno solo in parte, il lavoratore non percepirà il bonus oppure lo percepirà solo in parte.

Può accadere però che il datore di lavoro ometta di comunicare al lavoratore gli obiettivi da raggiungere: in questo caso il lavoratore non è messo nelle condizioni di percepire alcun bonus, non avendo per l’appunto alcun obiettivo a cui fare riferimento. In un caso simile, come può dunque il lavoratore difendersi?

Un orientamento giurisprudenziale ormai superato, riteneva che nel caso in cui gli obiettivi non fossero stati fissati dal datore di lavoro il lavoratore maturasse automaticamente il diritto a percepire il bonus. Tale assunto veniva giustificato in base all’articolo 1359 del Codice civile che afferma che un condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della stessa. In sintesi, si riteneva che il datore di lavoro che ometteva di comunicare gli obiettivi al lavoratore realizzava un comportamento contrario a correttezza e buona fede e che ciò determinasse automaticamente il diritto de lavoratore a percepire il bonus.

Oggi invece la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la mancata comunicazione degli obiettivi non da al lavoratore il diritto ad ottenere il bonus. Viene difatti affermato che in mancanza della assegnazione degli obiettivi il diritto soggettivo del dipendente a percepire il bonus non può maturare e che i giudici non possono sostituirsi al datore di lavoro nella comunicazione degli obiettivi (Cass. 16583/2022).

Tuttavia,  in caso di mancata comunicazione degli obiettivi, al lavoratore spetta una tutela di tipo risarcitorio, ossia il diritto di chiedere il risarcimento derivante dal danno da perdita di chance, ossia dalla mancata possibilità di ottenere il bonus.

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Perdita di chance, come si quantifica?

Si è visto che il lavoratore a cui non vengono comunicati gli obiettivi non ha diritto al bonus. Ha diritto però ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita di chance, cioè dalla mancata possibilità di ottenere il bonus.

Tuttavia, il risarcimento del danno da perdita di chance, è soggetto ad un rigoroso onere probatorio. Il lavoratore deve infatti provare che gli obiettivi se assegnati sarebbero stati verosimilmente raggiunti. Una prova molto ardua, soprattutto data l’assenza di obiettivi a cui riferirsi e a parametri utili per quantificare il danno.

A tal proposito, ad esempio, alcuni giudici hanno ritenuto che vadano presi a riferimento gli obiettivi assegnati negli anni precedenti simulando quanto sarebbe spettato al dirigente e determinando il danno al cinquanta per cento di tale importo (Tribunale di Livorno, sentenza 24 febbraio 2021).

In altri casi, invece, in base ai principi generali in materia di interpretazione del contratto, ai fini della configurazione degli obiettivi si è tenuto conto di quanto stabilito nel contratto di lavoro. Ad esempio nel caso in cui il contratto di lavoro faccia espresso riferimento ad obiettivi da fissare legati ad incrementi delle vendite, per poter quantificare il danno da perdita di chance si potranno prendere a riferimento (ipotetici) obiettivi aventi la medesima natura.

Conclusioni

La mancata fissazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro non da al lavoratore un automatico diritto ad ottenere il bonus. Il lavoratore dovrà invece provare e dimostrare di aver subito una danno da perdita di chance, la cui dimostrazione e quantificazione sono tutt’altro che facili.

Per tale ragione, nel caso in cui il datore di lavoro non ti abbia comunicato gli obiettivi da raggiungere, suggeriamo di rivolgerti ad un avvocato giuslavorista.



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