Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili per operare devono dotarsi di una patente a crediti per la sicurezza.
La normativa di riferimento è l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 DL 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).
Il legislatore, mutuando lo schema già adottato per la patente di guida degli autoveicoli, assegnerà ad ogni azienda, ed ai lavoratori autonomi, un monte crediti iniziale di trenta punti che ad ogni infrazione verranno decurtati in base alle singole violazioni commesse.
Al di sotto dei 15 punti però le aziende, ed i lavoratori autonomi, non potranno più operare.
Come richiedere la patente a crediti
Per ottenere la patente è necessario accedere al sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’accesso al sito potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite autenticazione SPID e CIE per le imprese nazionali mentre, le imprese estere potranno adoperare il nodo eIDAS il quale consente l’interoperabilità transfrontaliera delle identità digitali e permette a tutti i cittadini europei di accedere ai servizi online degli Stati membri tramite la propria identità digitale nazionale.
Il nodo eIDAS italiano, quindi, consente di utilizzare l’identità digitale di uno Stato membro per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione o di privati negli Stati membri dell’Unione Europea.
Attivando il Login eIDAS, le Amministrazioni che rendono disponibili i propri servizi online a livello nazionale, estendono la fruizione di questi servizi anche ai cittadini dell’UE tramite la propria identità digitale del Paese di provenienza.
Allo stesso tempo, gli altri stati UE, attraverso i rispettivi nodi eIDAS, consentono l’accesso ai loro servizi ai cittadini italiani provvisti di identità digitale.
Nell’eventualità in cui l’azienda o, il lavoratore autonomo, non disponga dello SPID personale o CIE, o abbiano difficoltà ad autenticarsi tramite il nodo eIDAS poiché appartenenti ad un paese extra UE, la procedura potrà essere effettuata da un soggetto appositamente delegato alla presentazione della richiesta al quale, il soggetto obbligato, avrà fatto pervenire le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.
Le problematiche
E qui sorge il primo problema per quelle aziende che operano in paesi esteri in cui non siano richieste ed adottate le medesime procedure previste nel nostro Paese.
Per ottenere il rilascio della patente è necessario che le imprese o, i lavoratori autonomi stranieri presentino, tramite portale dell’INL, una dichiarazione concernente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e, debitamente riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza extra UE, oppure, in assenza del predetto documento, dovranno procedere alla richiesta telematica della patente a crediti prevista in Italia.
In quest’ultimo caso i soggetti esteri dovranno compilare l’istanza presente sul sito dell’INL dichiarando il possesso dei requisiti previsti all’articolo 1 del DM n. 132 del 18 settembre 2024 alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
I requisiti per il rilascio della patente
L’art. 27 D.Lgs. 81/2008 è stato completamente modificato con l’inserimento dei c.d. crediti, ovvero, tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a), a far data dal 1° ottobre 2024, saranno tenuti al possesso della patente.
Il nuovo comma 1, stabilisce che la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti per ottenere la patente sono i seguenti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà, alle imprese ed ai lavoratori autonomi, di continuare ad operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Nei casi in cui i soggetti richiedenti, in considerazione della categoria di appartenenza, non siano tenuti al possesso di uno dei requisiti di cui sopra, fatta eccezione per l’iscrizione alla Camera di commercio, potranno dichiararne l’«esenzione giustificata» o la «non obbligatorietà» utilizzando le opzioni presenti sul portale. Qualora, a seguito di rilascio della patente, risultasse non veritiera l’esistenza di uno o più dei requisiti dichiarati in fase di presentazione, la patente verrà revocata.
Solamente trascorso un periodo di 12 mesi dalla revoca stessa, l’impresa o il lavoratore autonomo potranno presentare una nuova richiesta di rilascio.
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