Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/
Inquadramento normativo: art.7 Legge n. 247/12
Più volte il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in merito ai limiti entro i quali un avvocato iscritto in un albo professionale italiano possa esercitare la professione dopo aver trasferito la sua residenza all’estero.
Trasferimento della residenza all’estero.
Ai sensi dell’art.7 L. n. 247/12 “Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati (…) l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo“.
Conseguentemente l’avvocato che trasferisce la sua residenza all’estero può compiere tutte le attività che sono proprie della professione, quindi, può continuare a patrocinare nei giudizi in cui è costituito e assumere nuovi incarichi professionali (Consiglio nazionale forense, n. 83 parere del 12 dicembre 2018).
Il Consiglio ha avuto modo di precisare anche che l’avvocato cittadino italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE, può rimanere iscritto all’Albo e può patrocinare in Italia a favore di connazionali residenti all’estero, qualora il medesimo avvocato abbia domicilio professionale in Italia (ex art. 17, comma 1, lett. c) legge n. 247/12).
Peraltro, nulla osta alla doppia iscrizione in un Albo italiano e in un Albo straniero, qualora ne ricorrano i presupposti (Consiglio nazionale forense, parere del 16 gennaio 2019, n. 5)
Cancellazione e reiscrizione dell’Avvocato dall’Albo italiano
In caso di cancellazione dall’Albo professionale italiano dopo aver trasferito la propria residenza all’estero, l’avvocato, che successivamente intenda riprendere l’esercizio professionale in Italia, coniugandolo con la prosecuzione dell’esercizio della professione all’estero, non deve necessariamente reiscriversi nel circondario ove aveva l’ultima residenza in Italia prima di trasferirsi all’estero, ma potrà chiedere l’iscrizione ad albo diverso, purché rispetti i requisiti in materia di domicilio professionale di cui all’art.7 e tutte le altre disposizioni rilevanti in materia, comprese quelle sulle incompatibilità (Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 25 novembre 2024).
Incompatibilità dell’attività professionale con il contratto di lavoro subordinato estero
Un ulteriore quesito posto al Consiglio riguarda la compatibilità tra l’esercizio dell’attività di libero professionale in Italia con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all’estero.
A tal proposito il Consiglio ha affermato che l’esercizio della professione in Italia è incompatibile con l’esercizio di attività di lavoro subordinato, anche se svolta all’estero.
Infatti, ai sensi dell’art. 18, lett. d) Legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. Peraltro, il Consiglio ha rilevato che la possibilità di circolare negli Stati membri dell’UE e di esercitare la propria libertà di stabilimento come professionista non è finalizzata allo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ma è prevista al fine di consentire all’avvocato di trasferirsi all’estero e potere ivi esercitare la professione forense (Consiglio nazionale forense, parere del 26 settembre 2018, n. 59).
Per quanto concerne la necessità dell’apertura di partita IVA in Italia al fine di esercitare la professione forense, il Consiglio ha evidenziato che non si tratta di un requisito previsto per l’iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 17 L. n. 247/12 ed è piuttosto regolato dalla normativa fiscale (Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 25 novembre 2024).
Richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati da parte di persona cittadina italiana abilitata, mai iscritta all’ordine
L’art.7, comma 5 riguarda la sola ipotesi dell’avvocato che – già iscritto – intenda trasferire il proprio domicilio all’estero e, in quel caso, consente all’iscritto di mantenere l’iscrizione in Italia, confermando il criterio del radicamento territoriale nell’ultimo domicilio noto in Italia.
Nel caso in cui, invece, la persona abilitata all’esercizio della professione non sia mai stata iscritta nell’albo e chieda di essere iscritta al fine di esercitare il diritto di stabilimento in in altro Stato membro, manca uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo degli avvocati, ossia il possesso di un domicilio professionale “nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine” (art. 17, lett. c) della legge n. 247/12).
Ne discende che per potersi iscrivere nell’albo tenuto dal COA italiano, la persona interessata dovrà indicare un domicilio professionale (anche disgiunto dalla residenza) nel circondario di competenza del medesimo COA (Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 19 aprile 2024).
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