ADUC – Articolo – Risparmi e investimenti. Gruppo FWU. Riflessioni e osservazioni

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Sono molti i risparmiatori che domandano chiarimenti e consigli sul Gruppo FWU: FWU Life Insurance Lux SA, con sede in Lussemburgo, e FWU Life Insurance Austria AG, con sede in Austria.

Entrambe le compagnie sono sottoposte alla vigilanza del Commissariat aux assurances (CAA) e della Finanzmarktaufsicht (FMA). Per trovare aggiornamenti utili e ben organizzati l’invito è di visitare l’apposita sezione dedicata dall’IVASS.

Le principali date da tenere presente paiono essere le seguenti:

1) 3 luglio 2024: FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia.

2) 19 luglio 2024: il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa FWU AG.

3) 22 luglio 2024 l’Autorità di Vigilanza austriaca ha vietato a FWU LIFE INSURANCE AUSTRIA AG:

– di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024.

– di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a centomila euro, senza il preventivo consenso di FMA, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.

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Si consideri anche che l’autorità di vigilanza lussemburghese CAA ha reso noto che il 2 agosto 2024 il Tribunale lussemburghese ha accettato la richiesta di sospensione dei pagamenti presentata dalla compagnia assicurativa FWU LIFE INSURANCE LUX S.A.

Conseguentemente, è stato nominato un commissario per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia.

Queste misure, più prudenziali che cautelari, non sono necessariamente da interpretare come una conclamata insolvenza bensì come un’attività di verifica per riassumere l’attività svolta, intesa come impiego dei capitali, e capacità di tenere fede agli impegni presi.

Tanto è vero che non pochi consumatori hanno trovato utile il documento con le indicazioni “Domande ricorrenti” del 20 agosto 2024 che invitiamo a leggere per completezza e con la dovuta attenzione.

Al 1 dicembre 2024, il tribunale locale di Monaco di Baviera ha ordinato l’apertura di una procedura di insolvenza per la holding tedesca FWU AG e ha nominato un curatore fallimentare, fermo restando che il tribunale aveva già ordinato un’amministrazione provvisoria di insolvenza per FWU AG il 19 luglio 2024.

La holding possiede le due compagnie assicurative che hanno numerosi clienti (assicurati) in diverse nazioni Europee fra cui anche l’Italia.

Volendo fare un breve approfondimento, in base ai comunicati stampa pervenuti e di pubblico dominio, è utile tenere presente che: “Il 19 luglio 2024, FWU Luxembourg ha informato il suo supervisore nazionale, il Commissariat aux Assurances (CAA), che funge anche da supervisore di gruppo, che la società non rispettava più i requisiti legali relativi alla copertura del requisito patrimoniale minimo (il “MCR”), al requisito patrimoniale di solvibilità (il “SCR”) ai sensi della direttiva Solvency II e alla copertura delle passività assicurative da parte di attività rappresentative ammissibili, che è un requisito ai sensi della legge nazionale”.

E conseguentemente: “per proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari, il 23 luglio 2024 la CAA ha deciso di congelare le attività rappresentative di FWU Luxembourg detenute presso istituti di credito e ha sospeso tutti i pagamenti in uscita”.

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Quasi immediatamente, cioè il 24 luglio 2024, FWU Luxembourg ha presentato istanza di sospensione dei pagamenti presso il tribunale distrettuale di Lussemburgo e il 2 agosto 2024, il tribunale di Lussemburgo ha accettato la sospensione dei pagamenti presentata dall’impresa e ha nominato il Maître Yann Baden come amministratore per monitorare la gestione delle attività e delle passività dell’assicuratore.

L’amministratore deve fornire un’autorizzazione scritta per tutti gli atti e le decisioni di FWU Luxembourg.

La sospensione dei pagamenti è limitata a un periodo massimo di sei mesi.

Questo ha provocato la situazione attuale durante la quale, per diversi mesi i consumatori Italiani hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e nel contempo hanno provato a capire come poter tutelare la loro posizione.

Tuttavia è importante comprendere che queste misure prudenziali sono state intraprese, senza dubbio in modo perentorio, ma nell’ottica di tutelare proprio gli interessi degli assicurati.

Diversamente è emerso anche che a una parte degli assicurati non era del tutto chiaro il contenuto del contratto sottoscritto.

Ma questa è una problematica diversa e distinta. Che coinvolge chi ha piazzato questi contratti assicurativi forse senza essersi fattivamente impegnato per fare in modo che il proprio Cliente avesse reale consapevolezza del prodotto che stava sottoscrivendo.

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La mancata consapevolezza se non addirittura l’ingannevolezza o la decettività prescindono dalla vicenda riguardante lo stato di solvenza delle società in questione.

Sono profili di responsabilità che preesistevano agli eventi che si sono verificati.

In base alla ricostruzione dei fatti sulla sottoscrizione e dalla lettura (attenta) dei contratti è possibile ipotizzare che qualora debitamente informato il consumatore sarebbe stato molto più probabile che non avrebbe sottoscritto questo prodotto, e ciò ancor più nel caso in cui lo stesso si riveli essere il proseguimento di un altro, magari precedentemente sottoscritto con la medesima controparte venditrice.

Tutto ciò posto, il 22 ottobre 2024 la FWU Luxembourg ha ufficialmente informato la CAA di aver riacquistato la conformità ai requisiti di copertura MCR.

Tuttavia, e come correttamente osservato: “permangono una serie di incertezze riguardanti le ipotesi alla base del calcolo di questo rapporto e che incidono sul calcolo del rapporto SCR, in particolare:

– l’esistenza di debiti fiscali in diversi paesi dell’Unione Europea;

– il diritto contrattuale dei riassicuratori di recedere dai trattati di riassicurazione;

– la valutazione del costo di attuazione di un piano di indennizzo per i titolari di polizze che sono stati oggetto di vendite scorrette. Tali incertezze sono attualmente oggetto di analisi da parte della CAA per valutare l’esatto tasso di copertura dell’MCR”.

Per quanto riguarda l’SCR e la copertura delle passività assicurative da parte di attività rappresentative ammissibili, tali requisiti devono essere soddisfatti entro e non oltre il 19 gennaio 2025.

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Il documento da tenere presente è questo (anche in versione Italiana).

Per quanto riguarda invece l’altra sussidiaria del Gruppo FWU, FWU Austria, la stessa è supervisionata dall’Autorità austriaca per il mercato finanziario (FMA). La FMA è in stretto contatto con il supervisore del gruppo (CAA) e con la dirigenza di FWU Austria. Ha adottato misure per garantire le operazioni in corso di FWU Austria e proteggere i titolari di polizze assicurative della sussidiaria austriaca. FWU Austria non è in insolvenza e continua le sue normali attività commerciali.

La ricostruzione, seppur sommaria, è importante per individuare la documentazione che potrebbe essere rilevante nella tutela della posizione del consumatori in attesa dell’esito delle verifiche, ma questa non si sostituisce ad una attenta lettura delle polizze e quindi dei termini e condizioni dei contratti. Gli aspetti più giuridicamente rilevanti potrebbero essere lì.

“In questo momento quindi il consumatore è chiamato anzitutto a riflettere sul tipo di tutela che vorrebbe porre in essere. Posto che i profili di responsabilità potrebbero rivelarsi più di uno. E non necessariamente collegati alla vicenda relativa alla solvibilità o meno delle Compagnie coinvolte.

Una volta assunta questa decisione il consumatore dovrebbe procedere con l’acquisizione della documentazione utile per difendere i suoi diritti.

Infatti quel che pare utile è una corretta individuazione, caso per caso, dei passaggi più rilevanti relativamente alla sottoscrizione della polizza in rapporto ai contenuti di come sia maturato il suo convincimento. Tutto ciò è ipotizzabile sia eziologicamente e geneticamente riferibile al contratto stipulato..

Conseguentemente pare essenziale valutare attentamente la tecnica con cui è stata proposta la polizza, la modulistica relativa ai costi e alle spese, come pure se presente (ma dai casi avuti in esami la risposta potrebbe essere positiva), la clausola penale per il riscatto anticipato ed il reale impatto che avrebbe, ancor più in queste circostanze”.

 

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