Trasferimenti partecipazioni società senza impresa

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Contributi e agevolazioni

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Il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso lo studio n. 100-2024/T, ha affermato che i trasferimenti di partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni se riguardano quote di controllo di holding (sia “statiche” che “dinamiche”) o quote di qualunque entità nelle società di persone.

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha ad oggetto la riforma dell’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, realizzata attraverso il D.lgs. n. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Nella precedente formulazione del citato articolo, l’esenzione dall’imposta era approssimativamente subordinata alla prosecuzione dell’attività d’impresa o al mantenimento del controllo societario per cinque anni. Tale previsione normativa lasciava, tuttavia, oggettive ed evidenti lacune di carattere interpretativo in merito alla tipologia di attività che doveva essere esercitata dalle società di capitali per poter accedere all’esenzione.

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In relazione a detta disposizione, sia la Corte di cassazione che l’Agenzia delle Entrate hanno proposto un’interpretazione restrittiva della stessa. L’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che l’esenzione si rende applicabile «a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa»[1].  Tale interpretazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che l’esenzione in esame non possa trovare applicazione per il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali che svolga un’attività «di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica»[2]. Dette conclusioni troverebbero il loro fondamento in una pronuncia della Corte costituzionale, la quale aveva sancito, a sua volta, che l’esenzione è finalizzata «ad agevolare – attraverso l’eliminazione dell’onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell’impresa nell’ambito dei discendenti nella famiglia»[3]

Tuttavia, l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi amministrativa sul punto è stato più volte criticato nel corso degli anni, in quanto contrario all’interpretazione letterale della disposizione e alla ratio della stessa.

Per effetto della recente riforma, il nuovo testo normativo detta ora più chiaramente i requisiti per l’esenzione, indicando in maniera più precisa ed articolata le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata rispettivamente alla prosecuzione dell’attività, alla mera detenzione della quota o al mantenimento del controllo societario.

La disposizione sancisce, infatti, che l’esenzione dall’imposta di donazione e successione si applica in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge:

  • dell’azienda o di rami di essa, a patto che l’avente causa prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
  • di quote o di azioni di società di capitali, a condizione che il soggetto avente causa detenga il controllo di diritto ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. della società per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
  • di altre quote sociali (anche di società di persone), a condizione che il soggetto avente causa detenga la titolarità della quota per non meno di cinque anni.

Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, la norma, quale condizione di accesso all’agevolazione per i trasferimenti di quote o azioni di società di capitali, contempla il solo mantenimento del controllo di diritto della società non indicando alcun riferimento alla necessaria prosecuzione dell’attività d’impresa.

In ragione di ciò, secondo l’opinione fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato, appare ora chiara la possibilità di accedere all’esenzione per tutte le tipologie di holding, non rilevando in alcun modo l’attività svolta, e per le società di mero godimento immobiliare.


[1] Risoluzione AdE n. 446/2008; Risoluzione AdE n. 552/2021.

[2] Cass. n. 6082/2023

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[3] Corte cost., sent. n. 120/2020



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