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Rassegna stampa
di Marcello Pollio e Angelo Sica
Italia Oggi
Lunedì 9 dicembre 2024
Il debito bancario garantito da Mcc (Medio credito centrale) e Sace si può stralciare, ma solo a determinate specifiche condizioni. Condizioni che rendono assai complicata la possibilità di proporre piani di ristrutturazione delle imprese in crisi, a causa del difficile rapporto tra debitore e garanti; per questo occorrono prassi condivise e univocamente accettate anche dal sistema bancario. Si tratta infatti di un bagaglio di debiti verso il sistema creditizio di oltre 300 miliardi di euro, che sta diventando sempre più una bomba a orologeria. Gestire il delicato rapporto tra banche, garanti e debitori non è assolutamente semplice, considerato anche che la giurisprudenza ha già più volte dichiarato nulli i mutui erogati dalle banche, perché privi di idonea istruttoria creditizia e quindi reso inefficaci anche le relative garanzie. Un aiuto al trattamento dei predetti debiti arriva ora dalle nuove «Linee guida per la ristrutturazione dei crediti garantiti da Mcc / Sace», predisposto e diffuso ieri da Krino,associazione senza scopo di lucro costituta dai 30 più grandi studi legali e commerciali italiani specializzati nella ristrutturazione delle imprese in crisi e nei processi di turnaround. Il nuovo documento di prassi resterà in consultazione pubblica sino al prossimo 31 marzo (via email all’indirizzo consultazione@associazionekrino.org) per ricevere osservazioni da tutti gli interessati, dopodiché diventerà definitivo e potrà essere applicato dagli operatori e dalle imprese al fine di condividere modalità e tratta mento dei credi ti assistiti dalla garanzia statale. Le linee guida rappresentano – come dichiarato da Paolo Manganelli presidente dell’Associazione Krino – il primo documento ufficiale che affronta sistematicamente l’argomento, analizzando dapprima la natura del credito Mcc/Sace, la definizione e caratteristiche del finanziamento nell’ambito della normativa di settore; le condizioni per il riconoscimento e mantenimento del privilegio statale; le condizioni per la revoca dell’affidamerito verso i soggetti garantiti; il trattamento del credito non escusso da Mcc e Sace nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi quali: i piani attestati di risanamento, gli accordi della Composizione negoziata della crisi ex art. 23 Ccii (Codice della crisi d’impresa, d.lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 ss. Ccci, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis Ccii, concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale; il trattamento del credito escusso Mcc/Sace in: piani di risanamento, accordi ex art. 23 Ccii, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; nonché la revoca della garanzia e patologie del finanziamento. Il documento di best practice rappresenta, dunque, un ampio approfondimento con specifiche raccomandaaioni che dovrebbero essere osservate per rendere corretto, trasparente e coerente al contesto normativo le proposte di definizione e stralcio dei debiti delle imprese a rischio di default. Si tratta, di una platea vastisairna, poiché dal 2020 ad oggi, a seguito delle agevolazioni governative introdotte per facilitare i finanaiamenti alle Piccole e Medie Imprese e, in tal modo, contrastare la crisi sistemica innescata dall’emergenza sanitaria, i finanziamenti garantiti da Mcc e Sace hanno raggiunto volumi consistenti, con stime che si aggirano intorno ai 300 miliardi di euro. Crediti che se escussa la garanzia prestata dallo stato vedono una conseguente “elevazione” da grado di chirografario a privilegiato. Anche il legislatore è intervenuto recentissimamente con il correttivo-ter al Ccii (introdotto dal dlgs 136/2024) prevedendo nell’ambito del concordato preventivo che il piano di concordato, ai sensi dell’articolo 87 Ccii, debba contenere specifici accantonamenti e fondi rischi a copertura dei rischi di escussione. Si tratta di una disposizione normativa che recepisce una prassi già ampiamente consolidata e che ora le linee guida chiariscono e sistematizzano a beneficio di un comportamento che dovrebbe uniformarsi per dare certezza ai processi di ristrutturazione aziendale. Così in tale procedura, il documento raccomanda (e ricorda) agli operatori di formare classi separate per:
- l’ente creditizio garantito (chirografaria),
- Sace/Mcc limitatamente alla porzione capiente (privilegiata),
- Sace/Mcc con riferimento alla porzione degradata (chirografaria).
Nonché di eseguire apposto accantonamento rischi ove fosse sussistente la potenziale escussione nel corso della procedura.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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