I residenti all’estero devono pagare Imu e Tari?

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Gli iscritti all’AIRE sono tenuti al versamento dell’Imu e della Tari sugli immobili posseduti in Italia? Esistono esenzioni o riduzioni?

Alcuni lettori ci chiedono se i residenti all’estero devono pagare l’Imu e la Tari sugli immobili posseduti in Italia. Precisano di essere iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, quindi la loro situazione risulta ufficialmente. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di persone che possiedono un’unica casa rimasta in Italia, ma non vi abitano più, e vorrebbero sapere se sono previste esenzioni o, almeno, riduzioni per questi tributi comunali.

Iscrizione all’AIRE e tasse in Italia

L’obbligo di iscrizione all’AIRE sorge per chi si trasferisce all’estero per un periodo superiore a 12 mesi, ma per non pagare più le tasse in Italia è anche necessario avere e mantenere all’estero il proprio domicilio (inteso come sede principale dei propri affari e interessi) e la propria dimora effettiva per la maggior parte dell’anno, ossia per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non consecutivi. Chi non rispetta questi requisiti è considerato fiscalmente residente in Italia e dunque rimane tenuto al pagamento delle imposte nel nostro Paese.

È bene precisare che la nozione di domicilio, ai fini fiscali, è diversa da quella generale contenuta nell’articolo 43 del Codice civile: secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, recentemente riformulato dal D. Lgs. n. 209 del 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024) «per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona».

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Questa modifica – introdotta per una evidente finalità antielusiva – comporta che, ad esempio, un soggetto, pur formalmente iscritto all’AIRE ma che ha mantenuto la propria famiglia in Italia e vi si reca spesso, sarà ancora considerato fiscalmente residente e quindi dovrà versare l’IRPEF e gli altri tributi.

Chi è iscritto all’AIRE deve pagare l’Imu?

Quanto detto sopra vale ai fini delle imposte sui redditi e delle altre imposte erariali (registro, successioni, donazioni, ecc.). Ai fini dell’Imu, invece, il presupposto impositivo è costituito dal semplice possesso di immobili ubicati sul territorio italiano.

Pertanto chi è iscritto all’Aire ma ha case (o altri tipi di fabbricati e terreni) in Italia è tenuto al pagamento dell’Imu al Comune del luogo in cui si trova l’immobile.

Chiaramente i residenti all’estero non potranno godere dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale, cioè la “prima casa” intesa come luogo di residenza anagrafica e dimora abituale: per loro tale immobile sarà considerato, inevitabilmente, come una seconda casa, e quindi si dovrà pagare l’intero importo previsto in base alle aliquote applicate dal Comune.

Sono, tuttavia, previste alcune riduzioni dell’Imu per i pensionati iscritti all’AIRE: in particolare, i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia possono beneficiare, su domanda, di una riduzione Imu del 50% per un solo immobile ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non sia stato dato in locazione o concesso in comodato d’uso [1].

Ricordiamo che anche per i residenti all’estero rimangono in vigore – a parte l’esenzione per la prima casa, che, come abbiamo visto, non spetta – le esenzioni o riduzioni dell’Imu previste per le case assegnate all’ex coniuge separato o occupate abusivamente, gli immobili inagibili e fatiscenti, i ricoverati in case di cura o Rsa, le abitazioni date in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (per conoscere tutte le casistiche, leggi “Chi è esente dal pagamento dell’Imu?” e “Esenzioni Imu per anziani e disabili“).

Residenti all’estero pagano la Tari sugli immobili in Italia?

Il presupposto impositivo della Tari, la tassa sui rifiuti, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili di qualsiasi tipo (non solo fabbricati, ma anche aree scoperte) suscettibili di produrre rifiuti urbani. La Tari serve a coprire i costi di raccolta e di smaltimento di tali rifiuti.

Pertanto anche i cittadini italiani residenti all’estero, pur se iscritti all’AIRE, sono tenuti al pagamento di questa tassa comunale per gli immobili posseduti a qualsiasi titolo in Italia. L’ammontare del tributo è fissato dal Comune in base alle proprie tariffe approvate, che tengono conto di vari parametri, tra cui la tipologia dell’immobile, la sua superficie ed il numero degli occupanti.

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La legge nazionale istitutiva della Tari [2] consente ai Comuni di stabilire esenzioni, o riduzioni, per gli immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti che risiedono per la maggior parte dell’anno all’estero, quindi per almeno 6 mesi, come appunto avviene per gli iscritti all’AIRE. È bene, quindi, controllare cosa prevedono in proposito i regolamenti adottati dal proprio Comune.

Anche per la Tari, inoltre, sono previste le riduzioni in favore dei pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE, che funzionano in modo analogo a quelle che abbiamo descritto per l’Imu (quindi deve trattarsi di un unico immobile, ad uso abitativo e non affittato a terzi né concesso in comodato) e arrivano a due terzi di sconto: quindi si paga solo un terzo della normale Tari annuale intera [3].

Infine, i residenti all’estero che posseggono immobili in Italia possono beneficiare delle consuete esenzioni e riduzioni Tari previste, ad esempio, per le case disabitate, a condizione che siano completamente prive di mobili ed arredi e prive di allacci alle utenze di acqua, luce e gas.

Approfondimenti

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note

[1] Art. 1, co. 48, L. n. 178/2020.

[2] Art. 1, co. 659, L. n. 147/2013.

[3] Art. 1, co. 738-787, L. n. 160/2019.

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