come funzionano e quali multe

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Caratteristiche delle aree individuate dai Comuni per regolamentare i parcheggi al di fuori delle ZTL: quali spazi possono essere riservati e a chi; cosa succede in caso di parcheggio abusivo o oltre l’orario consentito.

Alcuni lettori ci chiedono informazioni sulle zone a controllo di sosta, dette anche ZCS, che si stanno diffondendo in molti Comuni d’Italia e esistono da tempo in grandi città come Firenze. Vogliono sapere cosa sono, a cosa servono, come funzionano e quali multe sono previste per chi non rispetta i divieti.

Abbiamo, quindi, deciso di parlare in modo specifico dell’argomento, considerando che le ZCS vanno tenute ben distinte dalle ormai famose ZTL, le zone a traffico limitato, presidiate da telecamere poste ai varchi di accesso che rilevano le infrazioni. È bene sapere come funzionano le ZCS anche perché – specialmente dopo la riforma del Codice della strada – le multe per parcheggio abusivo in queste aree sono diventate più pesanti.

ZCS: a cosa servono?

Le ZCS sono state ideate per organizzare meglio i parcheggi disponibili sul territorio comunale, e servono anche per aiutare i cittadini a razionalizzare le loro soste senza dover raggiungere le aree centrali della città alla ricerca di un posto per la loro auto.

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Le zone a controllo di sosta vengono individuate da ogni Comune nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) insieme a tutti gli altri elementi costitutivi di quella che potremmo definire la “strategia” dei parcheggi: zone con divieto di sosta ed anche di transito veicolare (aree pedonali), ZTL, strisce blu (quindi parcheggi a pagamento), strisce bianche (parcheggi liberi, ma con possibili limitazioni di orario), posti riservati a disabili e ai veicoli di pubblico servizio, stalli rosa.

ZCS: normativa e poteri dei Comuni

A monte dei PUMS adottati a livello locale – e della loro attuazione concreta, con i regolamenti, le ordinanze e le delibere comunali che individuano ciascuna ZCS – vi è la normativa basilare del Codice della strada. L’articolo 7 prevede che i Comuni possono, nei centri abitati, tra le altre cose e per ciò che qui più ci interessa:

  • limitare o vietare la circolazione per alcune strade o tratti di esse;
  • riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli;
  • «vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli»;
  • vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di 48 ore prima;
  • «riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari» dei veicoli di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, adibiti al servizio di persone disabili (e muniti dell’apposito contrassegno) o delle donne in stato di gravidanza e delle madri di bambini fino a 2 anni (i cosiddetti “stalli rosa”);
  • «stabilire le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli»;
  • «stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro»;
  • «delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio»;
  • «delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico».

È importante rilevare che le ZTL sono espressamente menzionate (nel penultimo punto dell’elencazione fornita sopra) mentre le ZCS si desumono dall’ultimo punto, in combinazione con i precedenti, tenendo anche conto del fatto che la norma consente ai Comuni di «delimitare altre zone di rilevanza urbanistica» – diverse dalle ZTL – «nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico» e gli dà facoltà di individuare «la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio».

Tra l’altro, questa appena citata è la norma chiave che impone la quota di ripartizione tra strisce bianche e strisce blu secondo una ragionevole proporzione (te ne abbiamo parlato ampiamente nell’articolo “Multa strisce blu: vale se in zona non c’è parcheggio gratis?”).

ZCS: come funzionano

Le zone a controllo di sosta devono essere delimitate dall’apposita segnaletica verticale, cioè da cartelli che indicano gli orari di validità, le tariffe e le modalità di pagamento.

Quanto alla regolamentazione delle ZCS, tieni presente che le prescrizioni non sono uniformi in tutta Italia (le norme del Codice della strada che abbiamo illustrato fissano solo la “cornice” che gli Enti locali sono tenuti a rispettare) e, pertanto, variano da Comune a Comune.

È fondamentale, quindi, prestare attenzione alla segnaletica presente in loco, ed eventualmente consultare le informazioni disponibili sul sito del Comune (le città più grandi pubblicano anche le mappe delle loro ZCS) per conoscere le specifiche norme che disciplinano la sosta in quelle determinate aree a controllo di sosta.

Inoltre, in alcune ZCS possono essere previste aree di sosta riservate a particolari categorie di utenti, come residenti, lavoratori, disabili e possessori di veicoli elettrici o ibridi.

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Il pagamento del parcheggio in ZCS può avvenire tramite parcometri, app per smartphone o altri sistemi elettronici e manuali previsti dal Comune. In alcuni casi, possono essere previsti abbonamenti per residenti o per specifiche categorie di utenti, con tariffe ridotte e agevolate o soste gratuite.

ZCS: controlli e multe

I parcheggi nelle ZCS sono controllati dagli agenti della Polizia locale e dagli ausiliari del traffico (autorizzati ai sensi dell’articolo 12 bis del Codice della strada), che verificano il corretto pagamento del ticket orario (ove previsto) e sanzionano le eventuali infrazioni alla sosta che si protrae oltre il tempo consentito e ai parcheggi in punti non autorizzati.

Le multe per divieto di sosta in ZCS sono quelle stabilite dall’articolo 7 del Codice della strada in combinazione con i successivi articoli 157 e 158, ossia le medesime previste per le trasgressioni in altre aree con parcheggi regolamentati.

In particolare, nelle zone a controllo di sosta potrebbero verificarsi ed essere accertate le seguenti infrazioni:

  • mancata esposizione del ticket o pagamento insufficiente rispetto all’orario di effettiva sosta;
  • parcheggio oltre l’orario massimo consentito;
  • sosta non autorizzata in aree riservate (ad esempio, nei posti per i disabili o assegnati ai soli residenti in zona);
  • sovrappasso della linea di delimitazione dello stallo (quando l’autovettura occupa uno spazio maggiore rispetto a quello consentito o supera la striscia che individua la piazzola, così invadendo la carreggiata stradale o il marciapiede);
  • sosta vietata per altri motivi, diversi dalla ZCS e comuni a tutti i tratti stradali (parcheggio in doppia fila, in corrispondenza di passi carrabili, in aree che intralciano la circolazione, ecc.).

L’importo delle multe, ai sensi dell’articolo 7, commi 14 e seguenti, del Codice della strada, nonché degli articoli 157 e 158 del medesimo Codice, oscilla tra i 42 e i 73 euro per la violazione del divieto di sosta “base”, ED è aumentato nelle zone a traffico limitato: qui la sanzione va da un minimo di 83 euro a un massimo di 332 euro.

Se la trasgressione consiste nel solo superamento dei limiti temporali di sosta consentiti, la sanzione pecuniaria è compresa tra un minimo di 26 euro e un massimo di 102 euro, ma se l’infrazione si protrae per più giorni la multa può arrivare fino al quadruplo. Per maggiori informazioni su questo aspetto, leggi “Multa per superamento dell’orario di sosta“. A seguito della riforma del Codice della strada entrata in vigore a dicembre 2024, la sosta abusiva negli spazi riservati ai disabili è punita più severamente: va da 165 a 660 euro per le moto e da 330 a 990 euro per le auto e gli altri veicoli.



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