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In primo luogo, vengono precisati i requisiti. Possono accedere, infatti, alla nuova prestazione le persone anziane non autosufficienti, che cumulativamente:
– abbiano un’età pari o superiore a 80 anni;
– presentino un valore di ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro;
– siano titolari dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della L. 18/80, ovvero in possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio;
e che soddisfino:
– un requisito sanitario, ossia presentino un livello di bisogno assistenziale gravissimo, secondo le indicazioni previste dall’art. 3 comma 2 del DM 26 settembre 2016;
– un requisito sociale, per la cui valutazione si deve fare riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo uno schema che tenga conto di alcuni parametri quali la presenza di altre persone anziane all’interno del nucleo familiare, ovvero di precedenti ricoveri in strutture pubbliche. Ad ogni voce è associato un punteggio; la somma deve raggiungere 8, cioè il punteggio minimo per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo. Lo schema viene compilato dal richiedente in forma di autocertificazione.
L’INPS precisa poi che la prestazione universale – che è esente da imposizione fiscale e non può essere soggetta a pignoramento – è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da una quota fissa monetaria, corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 2 della L. 18/80 – che da essa viene assorbita – e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un importo pari a 850 euro mensili.
Tale ultima quota, è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 51 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
L’Ente previdenziale specifica altresì che, per ottenere la prestazione universale, è necessario presentare domanda – dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 – esclusivamente con modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto, ossia 80 anni, per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla L. 152/2001 ovvero attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > ”Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss. DLgs. 29/2024)”.
Viene poi sottolineato come la procedura per l’inoltro della domanda preveda la precompilazione di alcuni dati, quali cittadinanza, residenza e contatti, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente della prestazione, ossia:
– valore dell’ISEE sociosanitario, che deve essere inferiore a 6.000 euro;
– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.
In merito a tale ultima indennità, in fase di domanda, il cittadino deve inoltre dichiarare se la titolarità gli sia stata riconosciuta a seguito di:
– verbale sanitario precedente al 2010 non in possesso dell’Istituto;
– decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.;
– verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
– verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’art. 27 comma 11 del DLgs. 29/2024.
Va infine evidenziato come il richiedente possa consultare lo stato della domanda direttamente accedendo, per mezzo della propria identità digitale, al sito dell’INPS o tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato o contattando il contact center multicanale.
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