Operativo lo sgravio contributivo per le imprese agricole alluvionate

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L’art. 2 del DL 63/2024 ha previsto in favore dei datori di lavoro agricolo un’agevolazione consistente in una riduzione per il 2024 pari al 68% della misura dei premi e contributi previdenziali per il personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato o anche in apprendistato (sia part time che full time, sia instaurati che instaurandi), operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023, ovverosia territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023.

Dopo la sospensione del pagamento del primo e del secondo trimestre resa nota dall’INPS con i messaggi nn. 3013/2024 e 4156/2024 (con pagamento posticipato al 17 marzo 2025), il beneficio è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2024) 8990 final del 13 dicembre 2024 e nell’ambito del “Temporary Crisis Framework” (si veda “Autorizzata la riduzione contributiva per le imprese agricole alluvionate” del 19 dicembre 2024).

Facendo seguito proprio all’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS è nuovamente intervenuto sull’agevolazione con la circolare n. 114/2024, fornendo indicazioni circa l’ambito applicativo, le condizioni e le istruzioni operative.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

L’Istituto ricorda che la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, limitatamente alle imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (vale a dire quelle identificate dai codici ATECO da 01.10.00 a 01.50.00), per le quali risultano applicabili le disposizioni del Quadro temporaneo a seguito della proroga di operatività di quest’ultimo fino al 31 dicembre 2024, disposta con Comunicazione C(2024) 3113 final del 2 maggio 2024.

Invece, per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – per le quali l’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni – la concedibilità della misura è stata subordinata al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Quanto all’ambito applicativo, l’INPS precisa che il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., ma iscritte alla GCA in forza di norme speciali, ossia cooperative agricole ex L. 240/84, imprese ex art. 6 della L. 92/79 e imprese agricole ex art. 2135 c.c. che hanno alle loro dipendenze dirigenti, quadri e impiegati.

L’agevolazione riguarda solo i lavoratori che prestano la propria attività nei territori di cui all’allegato 1 al DL 61/2023, mentre non trova applicazione:
– nei casi in cui le zone comprese nelle aree alluvionate ricadano nei territori montani e svantaggiati;
– per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria;
– per il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, è necessario il possesso del DURC, oltre al rispetto delle condizioni di cui:
– alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, per le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli;
– al Regolamento (Ue) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis, per le imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il beneficio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative.

Sotto il profilo operativo, le posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti in possesso dei requisiti devono fare richiesta alla Struttura territorialmente competente, tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale”, dell’attribuzione del codice autorizzazione “6V”. I datori di lavoro interessati dovranno esporre, nei flussi UniEmens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i lavoratori per i quali spetta detta riduzione seguendo le istruzioni impartite con la circolare in commento.

Inoltre, per i datori di lavoro iscritti alla GCA l’agevolazione è attribuita d’ufficio, in particolare:
– con riferimento al I e al II trimestre 2024, l’agevolazione è esposta nell’estratto debitorio aziendale entro il 17 marzo 2025 al fine di consentire alle aziende di saldare il debito residuo;
– per quanto concerne il III e il IV trimestre 2024, il beneficio è invece calcolato in sede di tariffazione.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 



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