Decreto Milleproroghe 2025: i termini fiscali

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Decreto Milleproroghe 2025: i termini fiscali

Pubblicato, nella GU n. 302/2024, il DL 27 dicembre 2024 n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in vigore dal 28 dicembre 2024. Di seguito le disposizioni in materia fiscale

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Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3)

Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all’IMU, di cui all’art. 1, co. 738, e ss, L 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025. Anche le disposizioni di cui all’art. 31-octies, co. 1, DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’IMU.

Si dispone, inoltre, la proroga fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica di cui all’art. 10-bis, co. 1, primo periodo, DL 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L 17 dicembre 2018, n. 136, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

In attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’art. 7, L 9 agosto 2023, n. 111, il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5, co. 15-quater, DL 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L 17 dicembre 2021, n. 215, si proroga al 1° gennaio 2026.

Proroga del cinque per mille per le Onlus (art. 12)

È stata prorogata al 2025 la fase transitoria relativa al cinque per mille dell’Irpef per le Onlus. Questa misura consente a tali enti di continuare a beneficiare del riparto del contributo, garantendo loro il tempo necessario per adeguarsi alla normativa e accedere alle agevolazioni.

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Slittamento dei contratti assicurativi contro calamità naturali (art. 13)

Il termine per stipulare contratti assicurativi volti a coprire i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali è stato posticipato al 31 marzo 2025. Tale obbligo riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione sul territorio nazionale. Le coperture richieste riguardano terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.

Proroga degli incentivi per il turismo (art. 14)

È stata prorogata al 31 dicembre 2025 la scadenza per completare gli interventi destinati al potenziamento dell’offerta turistica nazionale da parte degli operatori turistico-ricettivi. Tali interventi potranno beneficiare di un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute. Inoltre, è previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, con un limite massimo di 100.000 euro per beneficiario. Prorogato al 31 dicembre 2025 anche il termine di realizzazione di tali interventi.

Proroga di termini in materia di sport (art. 15)

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi (art. 51, co. 1, DLgs 28 febbraio 2021, n. 36).

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Proroga di termini in materia di editoria (art. 17)

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19 (art. 96, co. 3, 4, 5, DL 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L 13 ottobre 2020, n. 126): per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della “clausola di salvaguardia”; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

di Anna Russo e Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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