Sono diverse le norme che riguardano il personale scolastico incluse nella Legge di Bilancio 2025, pubblicata da poche ore in Gazzetta ufficiale e diventata L. 207/2024: si va dalla revisione delle aliquote IRPEF agli aumenti per il CCNL scaduto, pari al 6% e con l’arrivo dell’indennità di vacanza contrattuale da aprile 2025; dall’utilizzo delle risorse per Welfare nel contratto ai 23 miliardi complessivi per gli aumenti stipendiali dei dipendenti pubblici entro il 2030, che porteranno incrementi del 16%; dai 386 milioni per valorizzare il sistema scolastico nel triennio prossimo al blocco del turn over del 25%; dal bonus bebè all’aumento del congedo parentale. E c’è anche la proroga dei pensionamenti anticipati con permanenza volontaria fino a 70 anni di età.
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, si dice “pronto a sedersi ai tavoli per rinnovare il contratto ma bisogna nelle more sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale, programmare nelle successive leggi di bilancio la copertura dell’inflazione programmata e stanziare apposite risorse per colmare il gap rispetto ai dipendenti dei ministeri: una differenza in negativo che ha raggiunto l’incredibile cifra di 6 mila euro annui, a seguito del CCNL 2016-2018”.
“Abbiamo anche bisogno di introdurre – continua Pacifico – il finanziamento di una specifica indennità di trasferta per i lavoratori fuori sede, per i video-terminalisti, per i precari sui quali si continua ad attuare l’abuso dei contratti a termine, per il burnout non riconosciuto. C’è anche da combattere per il pensionamento per il personale del comparto istruzione e ricerca a 59 anni senza penalizzazione e il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria, nonché la valorizzazione degli EQ ex DSGA, del middle management e di tutto il personale ATA con adeguati livelli professionali”.
TUTTE LE NUOVE NORME COMMENTATE DA ANIEF
LA TABELLA COMMENTATA
comma 2 (revisione aliquote IRPEF, – 2% tasse per redditi inferiori a 28 mila euro, che potrà essere applicata a una parte del personale scolastico, specialmente precario fino a 1.000 euro di risparmio)
comma 121-123 (SALARIO ACCESSORIO +0,22% dal 2025 per CCNL 2022-2024 rispetto a +5,78% stanziato nella precedente legge di bilancio, di cui 112,1 milioni per dipendenti pubblici e 93,7 milioni nel MOF per docenti)
comma 124-125 (utilizzo risorse WELFARE in CCNL, ad esempio 152.524.808 euro destinate alla continuità didattica dalla legge 118/2024)
commi 128-131 [Fondo 23 miliardi per rinnovi CCNL PA 2025-2027 e 2028-2030 rispetto agli 8,5 milioni già stanziati per CCNL 2022-2024, con + 0,6% IVC dal 1 aprile 2025 e +1% dal 1 luglio 2025, complessivamente aumenti del 16% entro il 2030 [+6% dal 2025, +5,78% dal 2028 e +4,22% dal 2031)]
comma 165 (trattenimento in servizio fino a 70 anni fino al massimo del 10% delle facoltà assunzionale del personale dipendente in servizio con funzione di tutoraggio e affiancamento ai neo-assunti
commi 173-179 (proroghe flessibilità in uscita per la pensione)
comma 206 (bonus nuove nascite con 1.000 euro per ogni figlio nato nel 2025
commi 209-210 (Bonus asili nido)
commi 213-217 (Fondo per il sostegno delle attività educative formali e informali di cui 3 milioni nel 2025, 3,5 milioni nel 2026, 4 milioni nel 2027
commi 217-218 (aumento congedi parentali)
commi 219-220 (decontribuzioni lavoratrici madri)
comma 565 (386 milioni per la valorizzazione del sistema scolastico di cui 122 milioni nel 2025, 189 milioni nel 2026, 75 milioni nel 2027)
comma 567 (1.866 docenti di sostegno assunti nel 2025-2026 e 134 nel 2026-2027 ai posti in deroga)
comma 568 (concorso per 101 assunzioni negli uffici scolastici regionali del MiM)
comma 572-578 (carta del docente anche ai supplenti annuali e aumento di 60 milioni del fondo dal 2025 ma possibile riduzione dell’importo dei 500 euro, 2 milioni per le pari opportunità, 0,5 milioni per disabili gravi e altrettanti per educazione all’affettività)
comma 591 (32 milioni per assunzioni al CNR nel triennio 2025-2027)
commi 822-834 (blocco del turn over del 25% per il 2025 nel pubblico impiego con utilizzo del 10% dei risparmi per aumento salario accessorio CCNL PA, blocco rinviato per i ricercatori al 2026, – 5.660 posti docenti dal 2025-2026 e – 2.174 ata dal 2026-2027)
LA TABELLA DEGLI AUMENTI PER CONTRATTI PA
Legge 234/2021 (art. 1, comma 609), legge 191/2023 (art. 3, commi 1 e 2), legge 213/2023 (art. 1, commi 27-28)
– 310 milioni per 2022
– 500 milioni per 2023
– 500 milioni per 2024 + 2.000 milioni per 2024 (anticipo CCNL 2022-2024) + 1 milione
5.000 milioni + 1 milione + 2.000 (anticipo CCNL 2022-2024) a decorrere dal 2025
Legge 207/24 (art. 1, commi 128-131)
– 1.755 milioni per 2025
– 3.550 milioni per 2026
– 5.550 milioni per 2027
– 1.954 milioni per 2028
– 4.027 milioni per 2029
– 6.112 milioni per 2030
IL TESTO LEGISLATIVO
Comma 2
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;
Commi 121-124
121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell’anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all’anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
122. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 121, una quota del fondo di cui al medesimo comma 121 pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria, è destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all’incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
123. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 121, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per il personale docente.
124. Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefìci di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
125. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118, sui capitoli relativi al finanziamento dei benefìci di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
Commi 128-131
128. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l’anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l’anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
129. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 128, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
130. Le disposizioni del comma 129 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
131. Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, è autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per l’anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l’anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030. Gli importi di cui al primo periodo sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Comma 165
165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001
Comma 206
206. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
Comma 565-571
565. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025, di 189 milioni di euro per l’anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
566. All’articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « volta alla » sono sostituite dalle seguenti: « e per la » e le parole: « e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «, di 5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026 »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all’articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell’area ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell’istruzione e del merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell’istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico economica e a fornire un contributo statale all’avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo».
567. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell’organico dell’autonomia è incrementata 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025, a 87,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l’anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede, quanto a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui al comma 565, e, quanto a 12,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l’anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
568. Al fine di garantire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell’espletamento delle attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dall’articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. La procedura concorsuale di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
569. Agli oneri derivanti dal comma 568, pari a 1.860.208 euro per l’anno 2025, di cui 200.000 euro per lo svolgimento della procedura concorsuale, e a 4.980.622 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l’anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.194 per l’anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 3.148.419 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
570. Il contributo di cui all’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
571. Agli oneri derivanti dal comma 570, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Commi 572-578
572. All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
«del docente di ruolo » sono inserite le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: « nominale di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a euro »;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123 ».
573. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
574. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122 è inserito il seguente:
« 122-bis. Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell’utilizzo della Carta di cui al comma 121 ».
575. Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
576. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 575, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
577. Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
578. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l’anno 2025 al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.
Comma 591
591. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, al Consiglio nazionale delle ricerche è attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, per l’assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2025, a 12,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Commi 825, 828, 832
825. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « del cento per cento a decorrere dall’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l’anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027 »;
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: « del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l’anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l’anno 2026 »
828. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l’invarianza finanziaria.
832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
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