La manovra ha così completato il suo iter dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato sabato scorso (si veda “Via libera dal Parlamento alla legge di bilancio” del 30 dicembre 2024).
Prima dell’approdo in Aula al Senato, il testo era stato modificato in diverse parti, fra le quali si possono richiamare gli interventi in tema di IRES ridotta, transizione 4.0 e 5.0, cripto-attività, rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni e agevolazione prima casa (per un approfondimento si veda “Domani al via l’esame della legge di bilancio alla Camera” del 17 dicembre 2024).
Pur rimandando alla tabella in calce per una disamina delle principali novità nonché a un secondo approfondimento per le modifiche della normativa sul lavoro (si veda “Prorogate opzione donna, APE sociale e Quota 103” di oggi), si segnala che diversi interventi vanno necessariamente letti nel quadro generale più ampio della riforma fiscale alla luce delle direttive dettate dalla legge delega.
In materia di determinazione dell’IRPEF, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legge n. 111/2023, la legge di bilancio provvede:
– alla messa a regime delle disposizioni previste dall’art. 1 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216;
– all’introduzione di nuove disposizioni per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti;
– al riordino delle detrazioni d’imposta per familiari a carico e per oneri.
Gli interventi si traducono in primo luogo nella messa a regime della riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, della modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, e della modifica al “trattamento integrativo della retribuzione” (si veda “Dal 2025 il taglio al cuneo fiscale si baserà su un bonus o un’ulteriore detrazione” del 21 dicembre 2024).
Sempre nel medesimo ambito si è intervenuto coordinando gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
Con riferimento alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), invece, gli interventi si sono concentrati in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.
Anche il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 è stato rimaneggiato intervenendo, in particolare, sulle cause ostative. In questo ambito la legge di bilancio è intervenuta incrementando da 30.000 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati che possono essere percepiti in costanza del regime agevolato (lett. d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014); (si veda “Cambiamenti per il regime forfetario dal prossimo anno” del 21 dicembre 2024).
Sempre nell’ambito delle imposte dirette, si segnala la modifica in base alla quale la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti verrà effettuata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.
In ambito immobiliare, invece, la legge di bilancio incrementa da un anno a due anni del termine per la rivendita della ex prima casa che consente di non perdere l’agevolazione applicata in atto e gli interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa (si veda “Garanzia del Fondo prima casa limitata ad alcuni soggetti” del 27 dicembre 2024).
Oggetto | Descrizione | Art. 1 commi |
Riforma dell’IRPEF e riduzione cuneo fiscale | Riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF. Modifica alle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”. Coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Un bonus o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti | 2-9 |
Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia | Riordino detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. Modifiche alle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all’estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia. Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese scolastiche. | 10, 11, 13 |
Detrazioni per interventi edilizi e bonus mobili | Proroga delle detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), con aliquote diverse a seconda che l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno. Modifiche alla disciplina del superbonus con introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell’agevolazione con aliquota del 65% e della facoltà di “spalmare” in 10 quote annuali il superbonus per le spese sostenute nel 2023. Proroga al 2025 del bonus mobili. | 54 – 56 |
Redditi di lavoro dipendente | Incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Retribuzioni convenzionali anche per i dipendenti che fanno ritorno settimanale al proprio domicilio. Possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza la perdita dello status di lavoratore frontaliere. | 48, 97-101, 390-391 |
Spese di trasferta e di rappresentanza | Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta. Nuove condizioni di deducibilità anche per le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. | 81 – 82 – 83 |
Agevolazioni | Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. Proroga per il 2025 del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo. Riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro i quali hanno riversato il credito di imposta ricerca e sviluppo. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. Contributo a favore degli utenti finali per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Incremento delle risorse destinate al bonus psicologo. | 107-111, 334, 449, 458-460, 461, 485-491, 531-543 |
Crediti d’imposta per investimenti | Modifiche credito d’imposta transizione 5.0. Modifiche credito d’imposta transizione 4.0. |
427 – 429, 445 – 448 |
Super deduzione per le nuove assunzioni | Proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. | 399 – 400 |
IRES premiale | Riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all’accantonamento di utili e all’effettuazione di investimenti qualificati. | 436 – 444 |
Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed estromissioni | Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30 settembre 2025. Riapertura dell’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025. | 31-37 |
Rivalutazione di partecipazioni e terreni | Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001, con imposta sostitutiva del 18%. | 30 |
Cripto-attività | Incremento al 33% della sostitutiva dal 31 gennaio 2026. Eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Reintrodotto il regime di affrancamento con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%. | 24 |
Svalutazioni e perdite su crediti delle banche e di DTA | Modifiche sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Deduzione quote di ammortamento dell’avviamento che ha generato DTA. Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9. Limiti all’uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE. | 14-20 |
Altre novità per le imposte dirette | Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfetario attraverso l’incremento del limite di reddito di lavoro dipendente. La deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. | 12 e 862-863 |
Altre novità immobiliari | Aumento a 2 anni del termine per la rivendita della ex prima casa per non perdere l’agevolazione. Interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa ex L. 147/2013. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali, nella CU e nelle comunicazioni degli intermediari per le locazioni brevi. | 78-79, 112-115, 116 |
IVA | Revisione ambito applicativo web tax. Reverse charge per contratti di appalto nei trasporti e nella logistica. Modifica alle aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale. Imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro. Accesso di Dogane e INPS alle fatture elettroniche. | 21-29, 38-44, 57-63, 64-65, 212 |
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