Brescia, saldi invernali al via: i consigli “anti-bidone”

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Brescia. Saldi invernali al via a Brescia da sabato 4 gennaio. La previsione di spesa, in provincia, è stimatoa in 102,8 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto al 2024. Oltre 9.000 negozi coinvolti.
Secondo quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat, sono previsti sconti leggermente più bassi rispetto a quelli dello scorso anno.
Per Abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto è del 17,6%, in ribasso di 0,5 punti rispetto a luglio 2024 e in calo di 1,7 punti rispetto a quelli di gennaio 2024.
Il solo Abbigliamento (Indumenti + Accessori) registra un abbassamento medio dei prezzi del 18%, in diminuzione di 0,6 punti percentuali su quelli della scorsa estate e in flessione di 1,4 punti sui saldi invernali del 2024.
In particolare, il record della convenienza spetta agli Indumenti, che, con una riduzione del 19,4%, rappresentano la voce più scontata, -0,6 punti su luglio 2024. Il calo minore del prezzo, come sempre, spetta agli Accessori (guanti, cravatte, cinture…), con una diminuzione dei listini del 5,7%, in netto abbassamento rispetto a un anno fa (-2,7 punti).
Le Calzature segneranno un ribasso del 16,3%, unica voce a segnare un rialzo degli sconti rispetto a quelli della scorsa estate, anche se di appena 0,1 punti.

«Suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, senza farsi incantare da sconti improbabili che possono trarre in inganno. La direttiva Omnibus rende più rischioso fare ribassi farlocchi ma non li impedisce. Ricordiamo poi che se il prodotto è difettoso non si deve più denunciare il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, anche se prima si fa e meglio è» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

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Di seguito le regole corrette e aggiornate sui saldi, con i consigli “anti-bidone” dell’Unione Nazionale Consumatori:

Prodotti difettosi: non valgono più i 2 mesi. Conservare sempre lo scontrino (anche se non è obbligatorio averlo per esercitare la garanzia, basta la prova dell’acquisto). Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Dal 1° gennaio 2022, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta (erano 2 mesi, non 7 o 8 giorni), anche se prima lo fate meglio è. L’azione per far valere i propri diritti, comunque, si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
In caso di difetto di conformità del bene, si ha diritto alla sua riparazione o alla sostituzione del bene. La scelta è del consumatore, salvo che la sostituzione sia impossibile o con costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto e dell’entità del difetto (non potete prendere la sostituzione delle scarpe solo perché è rotto un laccio, in tal caso dovete accettare la riparazione).
Se riparazione e sostituzione non sono state fatte o sono state rifiutate dal venditore per i costi sproporzionati, o sono impossibili, ad esempio perché manca la vostra taglia, se si rimanifesta il difetto nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità, se il venditore ha dichiarato (o risulta chiaramente dalle circostanze) che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore, oppure se il difetto è talmente grave da giustificarlo, allora avete diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla restituzione dei soldi (se il difetto non è di lieve entità). Non siete tenuti, quindi, ad accettare un buono. Il capo deve essere anche idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato. Questo vuol dire che se il consumatore voleva un capo in pura lana vergine e invece non lo era, pur non avendo buchi è comunque “difettoso”.

Diffidare degli sconti esagerati. Dallo scorso anno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che attua la direttiva Ue 2019/2161, la cosiddetta direttiva Omnibus, che rafforza le tutele dei consumatori sugli sconti farlocchi. Queste nuove regole, però, rendono solo più complicato e rischioso fare sconti fasulli, ma certo non li impediscono. Dato che è rarissimo che qualcuno controlli i prezzi, in verità poco è cambiato. Per questo è bene continuare a diffidare degli sconti superiori al 50% che possono nascondore merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati e suggeriamo ancora ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, non facendosi incantare da ribassi troppo elevati.
La novità introdotta dalla direttiva Omnibus, è che il venditore è tenuto a indicare anche il “prezzo precedente”, ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi. Se, ad esempio, si offre uno sconto del 30% e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà indicare 100 euro quale “prezzo precedente”, barrato, sulla cui base calcolare la riduzione del 30%. Se durante il periodo dei saldi lo sconto viene poi progressivamente aumentato, il prezzo precedente da indicare è sempre quello anteriore alla prima applicazione dello sconto, ossia il primo messo (nel nostro esempio i 100 euro), quello originariamente indicato alla partenza dei saldi che si riferisce ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. Quindi, nel nostro esempio, se lo sconto all’inizio della campagna di vendita era del 30% e poi sale al 40%, il prezzo precedente resta sempre 100 euro. Nel caso dei punti vendita il prezzo precedente va indicato sulle etichette o cartellini a scaffale nei negozi, mentre per le vendite on line va messo nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online. Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato nel punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale online. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.

No ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? Un consiglio è quello di stare lontani da quei negozi che avevano i ripiani semivuoti prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei capi più svariati. E’ improbabile che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni articolo, di tutte le taglie e colori.

Confrontare i prezzi. Non fermarsi mai al primo negozio, ma confrontatre i prezzi di più esercizi. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Nei giorni che precedono i saldi è utile andare a curiosare nei negozi, segnando il il prezzo della merce che interessa. Sarà così possibileverificare se lo sconto praticato è reale andando a colpo sicuro, evitando inutili code.

Consigli per gli acquisti: aprire gli armadi prima dei saldi. Cercare di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: in questo modo si sarà meno influenzabili dal negoziante e non si acquistranno capi di cui non si necessitava.
Valutare la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…). Talvolta pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.

Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, così da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.

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Negozi e vetrine. Controllate il prezzo e non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il prezzo precedente, la percentuale dello sconto e il prezzo nuovo. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo.

Darsi un budget. Stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla: eviterete di sentirvi in colpa e avere ripensamenti a posteriori.

Pagamenti con Pos. Tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno è possibile chiamare i vigili, la guardia di finanza o comunque le forze dell’ordine per far applicare la sanzione prevista: 30 euro + il 4% del valore della transazione rifiutata. Ci sono due eccezioni. La prima è l’oggettiva impossibilità tecnica: se il commerciante ha il Pos fuori uso per un guasto tecnico o se il terminale non ha linea, non è passibile di sanzione. Ovviamente il guasto deve essere oggettivo, e quindi va dimostrato dall’esercente. La seconda è che sono obbligati ad accettare i “pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. Almeno, vuol dire che potrebbero accettare un solo circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat), restringendo così la possibilità per gli utenti di pagare in modo elettronico.

 





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