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È stato pubblicato il 30 dicembre del 2024 il decreto, emesso da parte del Ministero della Giustizia, n. 206 del 27 dicembre del 2024, con cui è stato introdotto un regolamento modificativo del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (vale a dire il Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1[1] e 3[2] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193[3], convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44) in materia di processo penale telematico. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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1. Le modifiche al processo penale telematico


Orbene, tenuto conto che il decreto qui in commento è entrato in vigore il 30 dicembre del 2024, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modifiche, limitandoci adesso ad osservare, a questo punto della disamina, che, come trapela nella premessa di siffatto decreto di nuovo conio, uno dei motivi, per cui si è deciso di introdurre tale regolamento, è stato dettato dalla necessità di ridefinire tanto l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025.
Precisato ciò, fermo restando che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, nonché in relazione ai termini di transizione al nuovo regime, così come previste dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre del 2024, per effetto di quanto preveduto da comma primo dell’art. 1 del decreto ministeriale qui in commento, è stato riformulato questo articolo 3[4] nei seguenti termini: “1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Sino al 31 dicembre  2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura  penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d) il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonche’ il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. 7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”, non resta che esaminare nel dettaglio cosa prevede questo “nuovo” articolo 3, comma per comma. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. Per quali atti e da quando il deposito deve avvenire con modalità telematiche?


Considerato che l’art. 1, co. 1, decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre del 2024 dispone che, salvo “quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione”, va da se che, salvo quanto previsto da codesti commi (come illustreremo da qui a breve), di norma, a partire dal 1 gennaio del 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, sia interni che esterni, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, in base all’articolo 111-bis del codice di procedura penale[5], presso i seguenti uffici giudiziari penali: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procura europea; Sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; Tribunale ordinario; Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Ciò posto, a sua volta, il comma quinto impone anch’esso il deposito esclusivamente telematico, ma a decorrere dal 1 gennaio del 2027, in relazione agli atti, ai documenti, alle richieste e alle memorie (sempre) da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni e ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche quando siffatto deposito debba essere fatto nei seguenti uffici giudiziari penali: Ufficio del Giudice di pace; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; Tribunale per i minorenni; Tribunale di sorveglianza; Corte di Appello; Procura generale presso la Corte di Appello; Corte di cassazione; Procura generale presso la Corte di cassazione.
Del resto, il medesimo obbligo ricorre anche per quanto attiene i procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, ossia l’esecuzione e i rapporti giurisdizionali con autorità straniere visto quanto disposto dal comma ottavo (“Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale”).
Pur tuttavia, sino al 31 dicembre 2026 (e, dunque, non oltre), negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) (e pertanto: Ufficio del giudice di pace, Corte di Appello e Procura generale presso la Corte di Appello) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato pure con modalità telematiche e, di conseguenza, il deposito telematico, sino a siffatto frangente temporale, rappresenta una mera facoltà, e non (ancora) un obbligo.
Sempre entro questo 31 dicembre del 2026, negli altri uffici indicati dal comma 5 dell’articolo qui in commento, il deposito telematico rimane non vincolante, purché vi sia un provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici (così recita il comma settimo).

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3. Per quali atti e sino a quando il deposito può avvenire anche con modalità non telematiche?


Una prima deroga all’obbligo di deposito telematico è prevista dal comma secondo sempre di tale articolo 3.
Infatti, alla luce di quanto sancito in siffatto comma, sino al 31 dicembre del 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), e quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura europea e la Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché’ alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura  penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
Quindi, ad eccezione dei procedimenti riguardanti l’udienza preliminare, il c.d. patteggiamento, il procedimento per decreto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, la richiesta di archiviazione, i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione, l’opposizione alla richiesta di archiviazione, gli altri casi di archiviazione e il caso in cui è ignoto l’autore del reato, nonché alla riapertura delle indagini, nelle altre ipotesi, con particolar riguardo a quanto preveduto da altri commi contemplati all’interno dell’articolo qui in esame (come abbiamo avuto modo di vedere già in precedenza e come vedremo da qui a poco), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie può avvenire anche con modalità non telematiche sino al 31 dicembre del 2025.
Inoltre, stante quanto disposto nel comma seguente, cioè il comma terzo, sempre sino a questa data, è altresì possibile procedere al deposito non telematico, per quanto concerne gli atti, i documenti, le richieste e le memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (vale a dire: i procedimenti aventi ad oggetto le misure cautelari, sia personali, che reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, purché tale deposito avvenga nei seguenti uffici giudiziari: Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario e il Tribunale ordinario.
Ciò posto, come previsto dal comma quarto, con le medesime modalità ed entro lo stesso arco temporale, la stessa cosa è possibile in riferimento all’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale[6] nonché al deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale, ovverosia: il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo e quello immediato.

4. È consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata?


Il ricorso alla posta elettronica certificata è consentito ai difensori solo nel caso in cui il deposito possa aver luogo con modalità non telematiche.
Come visto nella parte introduttiva di tale scritto, difatti, l’art. 1, co. 9, decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre del 2024 dispone a tal riguardo quanto sussegue: “Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[7] per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche””.
Queste sono in sostanza le novità introdotte da siffatto decreto ministeriale.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto”.
[2] Secondo cui: “Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”.
[3] Alla stregua del quale: “Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2”.
[4] Che così prevedeva: “1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all’ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello. e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 4. Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1: a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal 30 giugno 2025. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 6. Fermo quanto disposto dal comma 2, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche al deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici del giudice di pace. 7. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.
[5] Per cui: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.  2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”.
[6] Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.
[7] Secondo cui: “1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 2. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. 3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. 4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello. 8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. 9. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2”.



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