Anziani non autosufficienti e Prestazione Universale – Agenzia Iura

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31 Dicembre 2024

INPS con il suo messaggio 4490 del 30 dicembre 2024 ha fornito indicazioni operative per la concessione della cosiddetta Prestazione Universale, misura assistenziale sperimentale a favore degli anziani con più di 80 anni e con gravissime disabilità.

La misura è prevista dal decreto applicativo della cosiddetta riforma della non atutosufficienza (decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, articoli 34 e 35) ed è stata declinata nel dettaglio dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155 al quale si rifà ora il messaggio INPS 4490/2024.

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L’intento originario del Legislatore è di supportare lo “specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.”

La Prestazione Universale assorbe l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili (le disposizioni non fanno riferimento all’indennità per i ciechi assoluti) alla quale aggiunge una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili e cioè 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 250 milioni di euro per l’anno 2026.

Mentre l’indennità di accompagnamento (quota fissa) continua ad essere erogata con le condizioni attuali (a prescindere dal reddito e senza obblighi di rendicontazione), l’assegno di assistenza (quota integrativa) sarà concesso ed erogato solo per “remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore (…) o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale”. C’è dunque un sostanziale obbligo di rendicontazione per dimostrare la spesa.

I due trasferimenti economici (indennità di accompagnamento e assegno di assistenza) saranno erogati con due mandati differenti; vengono cioè tenuti distinti date le diverse peculiarità e i diversi criteri di mantenimento o decadenza.

I beneficiari

Vediamo più nel dettaglio quali sono i criteri per la concessione della Prestazione Universale. Nell’ordine

1. l’età: viene concessa solo dopo il compimento degli 80 anni.

2. ISEE non superiore ai 6000 euro. L’ISEE è quello socio-sanitario, quello comunemente indicato come “ristretto.” Di fatto include anche l’eventuale coniuge e i figli conviventi.

3. essere titolare di indennità di accompagnamento (legge 18/1980) per invalidità civile o essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità stessa.

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4. requisito sanitario: rientrare nelle condizioni sanitarie di “disabilità gravissima” le indicazioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Ricordiamo che quel decreto elenca una serie di compromissioni o patologie o condizioni da cui deriva necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte. In tal senso è ammesso, oltre alle condizioni indicate dal decreto citato, il riferimento e la documentazione relative a prese in carico già in atto per situazioni particolarmente severe (es. assistenza palliativa, assistenza domiciliare integrata….).
L’accertamento è effettuato dal Centro Medico Legale INPS territorialmente competente sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda. Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata, inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria.

5. requisito sociale: discende dalla valutazione del bisogno assistenziale gravissimo; si basa su uno schema di definizione che considera vari elementi (compresenza di altri anziani, presenta di altri componenti con disabilità, presenza o meno di altri familiari, servizi di assistenza domiciliare già attivata o meno, ricezione di altri contributi regionali, ricovero in strutture semi-residenziali). Per le differenti condizioni è indicato un punteggio; la somma deve raggiungere 8, cioè il punteggio minimo per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo. Lo schema viene compilato dal richiedente in forma di autocertificazione (attenzione ché se è mendace vi possono essere conseguenze anche penali).

La domanda

Per ottenere la Prestazione Universale è strettamente necessario presentare una specifica domanda telematica. Lo si può fare appoggiandosi ad un patronato sindacale oppure in autonoma nel sito INPS attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss D. lgs. 29/2024)”.

La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

Dopo la valutazione, viene inviato al cittadino il relativo verbale, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

Inoltre nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, con l’indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto. (a cura dell’Agenzia Iura)

Fonti:

 

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