Adottato dal ministro Urso il decreto che aggiorna la normativa vigente e ottimizza l’impiego delle risorse pubbliche
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per garantire un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche, anche mediante una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche e una revisione delle agevolazioni previste per il settore agroindustriale, ha adottato il decreto che apporta modifiche al vigente DM 9 dicembre 2014.
Nello specifico, il provvedimento introduce alcune modifiche riguardanti:
- la disciplina dei Contratti di sviluppo turistici e agroindustriali
- le modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo.
Le modifiche introdotte mirano a orientare l’intervento pubblico verso programmi di investimento capaci di influenzare concretamente l’offerta turistica nazionale e di valorizzare l’attrattività dei territori.
Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici
Con la modifica dell’art. 7 del DM 09/12/2014 è stata introdotta una categorizzazione tipologica dei programmi ammissibili, precedentemente assente, con l’individuazione specifica delle categorie di interventi prioritari che influenzano l’offerta ricettiva in senso stretto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:
- al potenziamento e/o miglioramento dell’offerta ricettiva, ossia:
- la realizzazione di nuove strutture ricettive;
- l’ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
- l’incremento della qualità dell’offerta ricettiva;
- l’integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione);
- al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.
È stata, inoltre, reintrodotta la possibilità per le imprese del settore di presentare progetti di innovazione, fornendo maggiore spazio ai processi di digitalizzazione e ai progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza dei clienti.
Con le modifiche previste, l’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- progetti d’investimento realizzati dalla medesima impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
- progetti d’investimento realizzati da più imprese volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
- progetti d’investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.
Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l’attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.
Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali
Il provvedimento estende ai Contratti di sviluppo agroindustriali la disciplina, dalla quale questi ultimi erano esclusi, già prevista per i Contratti di sviluppo negli altri ambiti settoriali.
In particolare, le nuove disposizioni comprendono:
- l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese di oltre 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni);
- l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo
Attraverso il decreto si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma ‘Orizzonte Europa”.
Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie:
- tecnologie di fabbricazione;
- tecnologie digitali fondamentali, comprese tecnologie quantistiche;
- tecnologie abilitanti emergenti;
- materiali avanzati;
- intelligenza artificiale e robotica;
- industrie circolari;
- industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- malattie rare e non trasmissibili;
- malattie infettive comprese malattie trascurate e legate alla povertà;
- strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
- impianti industriali nella transizione energetica;
- competitività industriale nel settore dei trasporti;
- mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- mobilità intelligente;
- stoccaggio dell’energia;
- sistemi alimentari;
- sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
- sistemi circolari.
Per ciascuna categoria si indicano “linee generali” che chiariscono il contenuto della rubrica.
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