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L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento 9/2024 a modifica del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 contenente disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi.
Lo scopo di tale Provvedimento è quello di dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 2, comma 7 della L. 193 del 2023, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
In particolare, la legge sul diritto all’oblio oncologico introduce il divieto per le imprese di assicurazioni e per i distributori di acquisire, in fase di stipula o rinnovo di un contratto[1], informazioni relative allo stato di salute del cliente quando sia decorso un determinato lasso di tempo dall’ultimo trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia[2].
Qualora tali informazioni in passato fossero state già fornite dal cliente, queste non potranno essere prese in considerazione ai fini della determinazione del rischio se, nel frattempo, sono maturati i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.
I commi 3 e 4 dell’art. 1 Provvedimento disciplinano le condizioni per l’esercizio e il rispetto del diritto all’oblio oncologico introducendo l’art. 56-bis e l’art. 56-ter nel Regolamento n. 40 del 2018[3]. Nello specifico, l’art. 56 bis prevede che è tenuto a fornire al cliente nel MUP (modello unico precontrattuale) in modo chiaro e con caratteri dotati di particolare evidenza, l’informativa sul diritto all’oblio oncologico. Pertanto, nel caso in cui non ci siano stati episodi di recidiva, il trattamento oncologico sia concluso e siano decorsi i termini indicati nella l. 193 del 2023, il cliente non sarà tenuto a fornire informazioni in merito alla sua patologica oncologica pregressa.
Il Provvedimento prevede che, in caso di non coincidenza tra assicurato e contraente, tale informativa sia resa sia all’uno che all’altro in modo tale che sia ben compresa dall’effettivo portatore del rischio, in accordo con quanto previsto dall’art. 58 del Reg. 40 del 2018 in merito alla valutazione delle necessità del contraente o assicurato.
Le informazioni sulle pregresse malattie oncologiche non possono essere acquisite dal distributore e qualora già in suo possesso, non potranno essere utilizzate né in fase precontrattuale per stabilire le condizioni di contratto (e.g. limitazioni/esclusioni di garanzie) né in fase di esecuzione per la valutazione del rischio e la solvibilità.
Successivamente, l’art. 56-ter specifica le modalità attraverso le quali il contraente o l’assicurato possono esercitare il proprio diritto all’oblio oncologico. In particolare, viene precisato che la certificazione attestante il possesso dei requisiti per avere il diritto all’oblio oncologico, deve essere acquisita con le modalità di cui al Decreto 5 luglio 2024[4] e inviata all’assicurazione.
I commi 1 e 2 dell’art. 2 del Provvedimento integrano le definizioni già esistenti nel Reg. 41 del 2018 con quelle di “conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche” e “diritto all’oblio oncologico”, in raccordo con la normativa primaria di riferimento.
Successivamente, con i commi 3 e 4 il Provvedimento prevede che i documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi[5] dovranno essere integrati con la spiegazione su come esercitare il diritto all’oblio oncologico[6] e, intervenendo sull’art. 11[7], è stato previsto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti non sono idonee a compromettere il diritto alla prestazione, qualora siano riferite a patologie oncologiche per le quali si applica il diritto all’oblio.
Infine, l’art. 3 contiene la disciplina transitoria e prevede che le impese di assicurazione e i distributori sono tenuti a integrare il contenuto dei MUP e dei DIP aggiuntivi entro il 5 luglio 2025[8].
Eventuali osservazioni e proposte relative al provvedimento 9/2024 potranno essere trasmesse all’IVASS, entro il 3 febbraio 2025 (45 giorni dalla pubblicazione) al seguente indirizzo di posta elettronica: obliooncologico@ivass.it utilizzando la tabella allegata al provvedimento stesso, da compilare in formato word.
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[1] Di tale divieto deve essere data una chiara evidenza nei moduli/ formulari predisposti e offerti al cliente
[2] La data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico effettuato, in mancanza di recidive, da cui decorre il periodo per maturare il diritto all’oblio oncologico. Il periodo è pari a 10
anni ed è ridotto a 5 anni, se la patologia oncologica è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 22 marzo 2024 con cui ha definito le diagnosi di tumore per le quali sono previsti tempi di guarigione più brevi di dieci anni. Al riguardo, è stata redatta apposita tabella ove sono state indicate le tipologie di tumore e il rispettivo termine di guarigione.
[3] Con il comma 5, l’art. 68-bis viene integrato con gli articoli 56-bis e 56-ter ai fini dell’applicazione del provvedimento anche alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativo da parte di agenti, broker e loro collaboratori. Successivamente, il comma 7 prevede che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti d’investimento assicurativi debba essere integrato con l’informativa sul diritto all’oblio oncologico.
[4] Per ottenere la certificazione, l’interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. Oltre ai dati anagrafici sarà necessario fornire la documentazione medica utilizzando il modello I allegato al Decreto 5 luglio 2024.
[5] Con i commi da 6 a 9 dell’art. 2 è stata disposta la modifica del contenuto degli Allegati del Reg. n. 41/2018 che recano rispettivamente i modelli dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per integrare l’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico.
[6] L’art. 2, 3° comma, ha introdotto l’art. 9 bis relativo all’ Informativa sul diritto all’oblio oncologico
[7] È stata inserita la lettera a-bis
[8] Termine indicato nel provvedimento Ivass n. 147 del 2024 recante modifiche e integrazioni finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dell’informativa precontrattuale sul distributore di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 e dell’informativa precontrattuale sul prodotto di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018, e relativi allegati, nonché́ in materia di finanza sostenibile.
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