Discarico automatico o anticipato dei ruoli: le novità dal 2025

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Il D.Lgs. 110/2024 (Decreto sulla Riscossione), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, si occupa della gestione dei crediti discaricati, la cui ratio si pone in continuità con i principi di analisi costi-benefici dell’attività di esazione nel suo complesso, consistente nel contemperare tanto la selezione dei soggetti a rischio quanto la tempestività dell’azione.

La procedura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 e si completerà entro dicembre 2031. In particolare, per le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse al 31 dicembre del quinto anno successivo, è introdotto il meccanismo del discarico automatico.

Sul fronte della riscossione si è assistito a sempre più automatiche e improduttive azioni esecutive, poiché prive della possibilità di incasso, con la conseguenza di sostenere ingenti costi e non “scaricare” il magazzino dei ruoli. La revisione del sistema nazionale della riscossione individua nella procedura di discarico per inesigibilità un correttivo delle inefficienze di sistema, finalizzato a consentire all’Agente della riscossione la restituzione all’ente creditore dell’affidamento delle somme da riscuotere, dopo aver verificato l’infruttuosità delle operazioni di recupero.

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L’impianto sistematico appena esposto, tuttavia, non va immune da critiche, dato che è compatibile solo nel contesto attualmente vigente, caratterizzato dal meccanismo del ruolo e della cartella esattoriale, e della separazione delle funzioni tra titolare della riscossione e titolare dell’attività esattiva. Appare, chiaramente, in contrasto con la previsione di un diverso assetto in cui l’attività esecutiva è demandata all’Agenzia delle Entrate, quale unico titolare della relativa potestà, mentre all’atto impoesattivo è affidata l’esecuzione diretta in sostituzione, appunto, della cartella e del ruolo.

La sorte dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2024

Per quanto riguarda le quote già affidate all’Agenzia entrate – Riscossione, le nuove disposizioni, sebbene nel dettaglio rimandino a futuri provvedimenti, prevedono la pianificazione del discarico automatico secondo le tempistiche indicate nel dossier dell’Atto di governo n. 152, redatto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera. Nello specifico:

  • il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
  • il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
  • il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

L’art. 7 D.Lgs. 110/2024 demanda ad un’apposita commissione tecnica il compito di articolare specifiche iniziative finalizzate allo “smaltimento” del magazzino in carico all’agente della riscossione, partendo dalla sua analisi, in condivisione con l’Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali affidatari, per approdare alle soluzioni legislative idonee a consentirne, appunto, il discarico totale o parziale.

Per i carichi affidati riferibili alle annualità più recenti (dal 2018 al 2024) con significative prospettive di recupero, è stabilito che le tempistiche per il discarico siano superiori ai 5 anni (fino al 31 dicembre 2031), consentendo nel più ampio arco temporale designato il prolungamento delle ordinarie attività di recupero ottemperando alla pianificazione annuale.

Il trattamento dei carichi affidati dal 2025

L’art. 1 D.Lgs. 110/2024 delinea il quadro delle attività che l’agente della riscossione deve attuare relativamente alle quote che gli sono affidate:

  • azionare il credito garantendo tempestività nella notificazione della cartella di pagamento, secondo la previsione dell’art. 26 DPR 602/73, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che regolamentano gli effetti di eventi eccezionali;
  • notificare ex art. 26 citato gli atti interruttivi della prescrizione del credito;
  • gestire le attività di recupero coattivo in base alla pianificazione annuale concordata con il MEF e l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 300/99;
  • rendicontare mensilmente i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

In attuazione dei punti 2) e 3) della lett. a) del c. 1 dell’art. 18 L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il Decreto sulla Riscossione ha introdotto nel perimetro della riscossione una novità sostanziale. A partire dal 2025 è previsto il discarico automatico (cioè senza l’intervento dell’ente creditore), al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento all’Agenzia delle entrate – Riscossione, delle quote non riscosse e nel riaffidamento in riscossione delle somme discaricate quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali. Le modalità del discarico sono demandate ad un decreto del MEF.

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Rientrano, invece, nel discarico anticipato i casi in cui la riscossione sia inibita dalla chiusura di un fallimento o di una liquidazione giudiziale o, in ogni caso, qualora non vi siano prospettive di recupero in assenza di cespiti utilmente aggredibili o, più in generale, di azioni fruttuosamente esperibili. Quest’ultima ipotesi è legittimata dall’assenza di beni del debitore suscettibili di essere aggrediti in base alle risultanze ottenute dall’accesso presso l’anagrafe tributaria. La situazione è reversibile laddove l’ente impositore segnali nuovi beni o diritti aggredibili con conseguente riaffidamento dei carichi al riscossore pubblico.

L’automatico discarico, dovrebbe, dunque, assicurare maggiori risorse da impiegare nello svolgimento dell’attività esattiva.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote per le quali, a partire dal 1° gennaio 2025, siano in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali; quelle per le quali, tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo, si è verificato l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o, nel medesimo periodo di tempo, sia stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

È doveroso segnalare la facoltà per l’ente creditore di “ritirare” i carichi già in gestione presso l’Agenzia delle entrate – Riscossione.

La riconsegna dei carichi non riscossi può avvenire in via anticipata, fatta eccezione per quelli azionati nelle procedure esecutive che risultano pendenti. Le modalità e i tempi per la presentazione della richiesta saranno, anch’essi, definiti con apposito DM da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In ultimo, rappresenta una novità assoluta la disposizione che consente di affidare a terzi in concessione, con una procura di evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle somme discaricate a soggetti privati in concessione.

La logica del legislatore consiste nel responsabilizzare gli enti creditori sulla gestione strategica delle proprie entrate, dovendo questi ultimi valutare procedere con la riscossione diretta dei ruoli discaricati automaticamente, affidarli ad un concessionario privato o, in alternativa, riaffidarli a determinate condizioni all’Agenzia entrate – Riscossione.

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