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Quando e come si possono visionare i filmati: cosa cambia se gli impianti di videosorveglianza sono pubblici, di negozi e altre attività, condominiali o privati.

Diversi lettori ci pongono un quesito ricorrente: in caso di furto ripreso da telecamere, si può sapere chi è stato? E in caso affermativo come fare per acquisire le immagini e i filmati degli impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, che hanno ripreso l’evento?

Ad esempio un lettore ci segnala di aver subito un furto dei propri oggetti personali custoditi nell’armadietto di un esercizio aperto al pubblico e dotato di telecamere, ma le forze dell’ordine gli hanno detto di sporgere denuncia contro ignoti, non potendo mostrargli le riprese video.

Analizziamo la situazione alla stregua della normativa sulla privacy, che costituisce il principale scoglio in questi casi; un ulteriore ostacolo è dato dalle peculiarità del procedimento penale che viene instaurato per il reato di furto e deve seguire un preciso iter investigativo.

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Ecco cosa devi sapere se il furto di cui sei stato vittima è stato ripreso da telecamere, pubbliche come gli impianti di videosorveglianza posti sulle strade, o private, come quelle di cui sono dotati i negozi ed altre attività commerciali, o condominiali.

Telecamere e privacy

In tutta Europa, con l’entrata in vigore del Regolamento sulla protezione dei dati personali – comunemente detto GDPR (Reg. UE n. 679/2016)  -l’accesso dei privati cittadini alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza è regolamentato in modo piuttosto rigido.

In base a questa normativa, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (organismo comunemente noto come Garante privacy) ha individuato le regole per mettere a norma gli impianti di videosorveglianza installati in luoghi pubblici, come strade e piazze, o aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi ed altri esercizi commerciali) o privati, quindi nelle proprie abitazioni e luoghi circostanti.

In questa prospettiva, solo le telecamere installate per il controllo delle proprie abitazioni non rientrano nell’ambito della normativa sulla privacy, in quanto il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente a fini personali [1]. Anche in questo caso esistono tuttavia degli obblighi da rispettare: le riprese vanno limitate al solo spazio antistante agli accessi di proprietà esclusiva, in modo da evitare di riprendere aree circostanti (ad esempio la strada o la porta d’ingresso dei vicini). E, soprattutto, le informazioni raccolte non devono essere comunicate o diffuse ad altri, tranne nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare e far valere un proprio diritto: si pensi, appunto, ad un furto subito in casa o nelle sue pertinenze (ad esempio, il box auto) che rende necessaria l’acquisizione delle immagini e dei filmati da parte delle forze dell’ordine proprio per individuare gli autori del reato.

Furto ripreso da telecamere pubbliche

Se il fatto è avvenuto in un luogo pubblico, le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza sono generalmente gestite dalle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.).

In queste situazioni il privato cittadino – pur essendo la persona offesa dal reato – non ha diritto di accedere direttamente ai dati, salva la possibilità di istanza apposita che ti diremo fra poco: quindi non potrà, ad esempio, recarsi all’ufficio di Polizia pretendendo di visionare le immagini e i filmati per apprendere chi ha commesso il furto.

Potrà comunque sporgere denuncia alle autorità competenti (specificando data, luogo, ora e circostanze del furto, nonché gli eventuali sospetti nutriti su qualcuno in particolare), e saranno poi esse, nell’ambito delle indagini, a visionare le registrazioni e a identificare i responsabili. Ciò avviene spesso anche con il contributo della persona offesa, che potrà essere chiamata per esaminare i dati estrapolati dagli inquirenti ed effettuare un riconoscimento, o fornire altri dati utili per l’identificazione degli autori.

Il cittadino può comunque, per tutelare i suoi interessi legittimi – come il diritto di proprietà leso da un furto, allo stesso modo di quanto avviene in caso di incidente stradale ripreso dalle telecamere pubbliche – presentare un’istanza di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241/1990, all’organo che detiene le immagini (solitamente il Comune).

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Nella richiesta vanno esplicitati i motivi, e in ogni caso il diritto di accesso è esercitabile, in base alla suddetta norma, soltanto «fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti», ossia, nel nostro caso, per un massimo di 7 giorni (o entro il termine inferiore stabilito dai regolamenti locali per la cancellazione dei dati). Maggiori dettagli in “Accesso ai filmati delle telecamere del Comune: diritti, limiti e privacy”.

Telecamere private

Se invece il furto è avvenuto in un luogo privato – ad esempio nella tua abitazione – hai il pieno diritto di visionare le immagini registrate dalle tue telecamere di sorveglianza per ricavarne tutti i dati utili a ricostruire l’episodio di cui sei stato vittima. Tuttavia non puoi divulgarle a terzi (ad esempio, pubblicandole sui social media) senza il consenso delle persone riprese.

In ogni caso puoi – anzi devi – consegnare i files registrati dal tuo impianto di videosorveglianza alle forze dell’ordine, a supporto della denuncia di furto o di qualsiasi altro reato ravvisabile, come il danneggiamento o la rapina. A seguito di ciò, l’attività di individuazione dei responsabili sarà svolta dagli inquirenti, con lo stesso metodo che abbiamo descritto sopra.

Telecamere condominiali

Se il furto è stato ripreso dalle telecamere del condominio puoi chiedere all’amministratore (nella sua qualità di responsabile del trattamento, ai sensi della normativa sulla privacy) di visionare i filmati, ovviamente entro il breve termine oltre il quale i dati saranno cancellati e sovrascritti. È bene allegare alla richiesta una copia della denuncia di furto.

L’amministratore dovrà comunque bilanciare il diritto di accesso alle immagini con la riservatezza degli altri condomini ed estranei coinvolti, ad esempio oscurando i volti e eventuali altri dati personali (come le targhe delle autovetture) non pertinenti all’episodio oggetto di indagine. Ovviamente l’oscuramento non vale verso le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, ai quali i dati, ove necessari per le indagini, dovranno essere forniti integralmente.

Per ulteriori informazioni leggi il tutorial “Come vedere le riprese delle telecamere condominiali”.

Telecamere di negozi ed altri esercizi

Rimane da esaminare un importante caso intermedio, molto frequente nella pratica: quello delle immagini gestite da un esercizio commerciale aperto al pubblico, come un negozio, una banca, un cinema o una palestra.

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Se sei stato vittima di furto proprio in uno di quei posti, non puoi chiedere all’esercente di visionare le immagini che ti interessano, in quanto in questi casi non si applica il diritto di accesso stabilito dalla legge sulla trasparenza amministrativa di cui abbiamo parlato (che vale nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma non per le attività private).

In ogni caso tieni presente che:

  • le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza possono essere conservate solo per un periodo di tempo limitato, in genere non superiore a 24/48 ore e in alcuni casi fino a una settimana, salvo il caso di indagini giudiziarie già instaurate, sicché i dati potrebbero già essere stati cancellati o sovrascritti e dunque perduti;
  • l’esercente (ad esempio, il proprietario del bar o il gestore della palestra) in quanto titolare del sistema di videosorveglianza che ritrae i clienti ed i frequentatori (questa qualifica gli viene attribuita direttamente dalla normativa sulla privacy) ha il diritto di accedere alle sue immagini, ma non è tenuto a mostrartele: anche per lui vale il divieto di divulgazione, in quanto esse potrebbero contenere dati personali dei quali egli è responsabile poiché li ha registrati e li detiene;
  • se le immagini documentano il reato, l’esercente deve fornirle alle forze dell’ordine, attivate a seguito della proposizione di denuncia di furto sporta dalla persona offesa: saranno loro, nell’ambito delle indagini, ad acquisire le registrazioni dal titolare dell’impianto di videosorveglianza;
  • le immagini, per costituire valida prova del furto e dell’individuazione degli autori, devono essere veicolate nel fascicolo processuale, quindi necessitano di una formale acquisizione agli atti, come documenti, da parte dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

Come ottenere le immagini che documentano un reato?

Come abbiamo detto, se le immagini sono state registrate ed acquisite da un impianto pubblico di videosorveglianza il privato cittadino non può accedere direttamente ai dati a meno che non eserciti il diritto di accesso previsto dalla legge sulla trasparenza amministrativa; potrà sempre farlo, invece, in via mediata, a seguito della denuncia sporta, dell’instaurazione delle indagini e dell’eventuale convocazione da parte della polizia giudiziaria che inviterà la persona offesa a visionare i filmati e le foto. Lo stesso vale per le riprese formate e detenute da un pubblico esercizio.

Se le immagini sono state registrate in un luogo di tua proprietà puoi accedere direttamente ad esse e visionarle, fermo restando il divieto di divulgazione di cui abbiamo parlato. Nel condominio le facoltà concesse al privato sono più ampie, in quanto anch’egli è un contitolare del trattamento, e pertanto per ottenere le immagini che documentano un furto è sufficiente una formale richiesta all’amministratore, fermi restando i consueti tempi brevi di conservazione delle immagini.

Per maggiori informazioni leggi l’articolo “Chi può richiedere filmati videosorveglianza” e la guida “Videosorveglianza privata: le cose da sapere”.

note

[1] Reg. UE 2016/679, considerando numero 18 e art. 2, par. 2, lette, c), ove si chiarisce che le riprese effettuate per fini esclusivamente personali o domestici non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la tutela dei dati personali (il cosiddetto GDPR).

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