Costi della manodopera: no a scostamenti macroscopici dalle tabelle ministeriali

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Nel determinare l’importo a base d’asta, la Stazione Appaltante
deve prevedere dei costi della mandopera
allineati, o quanto meno sostenibili, rispetto a quanto
indicato nelle tabelle ministeriali di riferimento, in modo da
mettere l’OE nelle condizioni di potere formulare
un’offerta congrua.

Non solo: l’eventuale impugnazione del bando di gara anche senza
aver partecipato alla procedura è ammissibile, proprio perché
finalizzata alla riedizione della competizione con condizioni tali
da potere presentare un’offerta.

Costi della manodopera: no a scelte incompatibili con tabelle
ministeriali

Sono queste le motivazioni alla base della decisione del
TAR Sicilia di accogliere, con la sentenza
del 16 dicembre 2024, n. 4116
, il ricorso presentato
per l’annullamento di un bando di gara per l’affidamento di un
appalto misto di lavori e servizi.

Secondo l’impresa ricorrente, che ha espresso interesse a
partecipare alla procedura, era impossibile presentare un’offerta
alle condizioni imposte dalla SA, a causa della “abnorme e
macroscopica sottostima del costo della manodopera da parte della
Stazione appaltante, tale da non garantire ragionevolmente la
possibilità di presentare un’offerta congrua, in quanto tale
sottostima viola il trattamento normativo e retributivo previsto
dalla contrattazione collettiva nei confronti del
lavoratore”.

La sottostima sarebbe stata evidenziata dalla società
ricorrente, ma la stazione appaltante avrebbe confermato la stima
dei costi della manodopera di cui alla legge di gara, specificando
anche che alla selezione pubblica avrebbero aderito 5 operatori
economici, proponendo la propria rispettiva offerta, a conferma del
fatto che il mercato di riferimento avrebbe risposto
brillantemente alla proposta dell’amministrazione, non giudicando
il costo del personale insostenibile.

Preliminarmente, il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, pur
non avendo la società ricorrente presentato offerta per la
partecipazione alla gara in quanto l’ambito d’immediata
impugnabilità
di un bando di gara non è circoscritto alle
sole sue clausole escludenti in senso stretto, ma
ricomprende anche altre evenienze particolari, tra le quali quella
che la lex specialis del caso concreto non sia tale da consentire
la formulazione di una seria e ponderata offerta.

Costi della manodopera, congruità e ribassi: le previsioni del
Codice Appalti

Nel merito, ha richiamato le disposizioni del Codice dei
Contratti, con particolare riferimento:

  • all’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, secondo
    cui: «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
    l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente
    concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera
    secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e
    della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al
    ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di
    dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
    più efficiente organizzazione aziendale»
    ;
  • all’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023, per quanto di
    interesse, secondo cui: «Per i contratti relativi a
    lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato
    annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
    contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
    e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
    rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed
    assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
    aree territoriali…»
    ;
  • all’art. 110, comma 4, del d.lgs. 36/2023, per quanto di
    interesse, prevede che in fase di valutazione della congruità
    dell’offerta «Non sono ammesse giustificazioni: a) in
    relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
    dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge…»
    .

Inoltre il tribunale amministrativo ha ricordato che non possono
essere ammessi nella lex specialis di gara:

  •  ribassi che integrino un disallineamento evidente e
    significativo tra il valore assunto a base d’asta, e i livelli
    retributivi orari indicati nelle tabelle ministeriali;
  •  deroghe macroscopiche, senza garantire
    ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue,
    e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto
    dalla contrattazione collettiva nei confronti del
    lavoratore”.

Questo perché la congruità della base d’asta è
un presidio per l’interesse pubblico e l’esecuzione dei contratti
pubblici non dev’essere essere compromessa da dinamiche ribassiste
a detrimento della retribuzione dei lavoratori e della sicurezza
nell’àmbito dei contratti pubblici.

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Ne deriva la fondatezza del ricorso perché, da un calcolo
effettuato sui costi della manodopera preventivati dalla SA, essi
sono risultati molto più bassi rispetto a quelli ricavabili tramite
la tabella di cui al DM del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

Nel caso in esame sussiste quindi quel disallineamento
evidente e significativo
tra il valore assunto a base
d’asta e i livelli retributivi orari indicati nelle tabelle
ministeriali, tale da determinare l’insostenibilità dei costi della
manodopera e la conseguente rielaborazione dei parametri a base di
gara per permettere la formulazione, da parte degli OE, di offerte
economiche congrue.

 





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