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Lo split payment è un meccanismo di scissione pagamenti con il quale le PA (oltre a enti consorziati e società controllate da PA) versano l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore

Split payment sta per scissione dei pagamenti. Si tratta di un meccanismo di versamento dell’IVA che prevede, nei rapporti tra le imprese verso la Pubblica Amministrazione (ed altri Enti coinvolti da Decreto, che sia l’ente a saldare il debito IVA direttamente all’Erario.

Per emettere correttamente fatture soggette a tale meccanismo puoi utilizzare il software per la fatturazione elettronica che consente di ricevere fatture elettroniche PA, B2B e B2C e gestire secondo le norme vigenti tutte le fasi della fatturazione attiva e passiva.

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Scopriamo nel dettaglio come, quando e a chi si applica la fattura split payment.

Split payment Esempio fattura split payment – software FacTus

Cos’è lo split payment

Lo split payment è una modalità di versamento dell’IVA ed è disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Questo sistema consiste in una scissione del pagamento del bene o del servizio e dell’IVA e prevede che, nei rapporti tra aziende o professionisti e l’ente committente, sia quest’ultimo tenuto al versamento dell’imposta relativa alla transazione.

In sostanza, chi riceve una fattura soggetta a split payment deve pagare l’IVA indicata in fattura direttamente all’Amministrazione finanziaria, separando il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta relativa.

Il meccanismo dello split payment era in scadenza a giugno 2023 (Decisione 24.7.2020 n. 2020/1105), tuttavia l’Italia ha ottenuto il benestare dall’Unione Europea per la proroga alla sua applicazione.

Con la pubblicazione della decisione 25.7.2023 n. 2023/1552, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia all’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026. Pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72.

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Come funziona lo split payment

In regime di split payment, chi riceve la fattura, ovvero l’acquirente, deve distinguere il pagamento del corrispettivo da quello relativo all’imposta e procedere al pagamento dell’IVA indicata in fattura direttamente all’amministrazione finanziaria.

La procedura dello split payment si svolge, quindi, in 3 passaggi principali:

  • il fornitore riceve il corrispettivo della vendita (o prestazione) senza IVA;
  • il cliente effettua il pagamento dell’imposta direttamente all’Erario;
  • il fornitore emette la fattura elettronica indicando regolarmente la percentuale e l’importo dell’IVA.

Quali sono i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment

Per emettere in maniera corretta le fatture soggette a tale meccanismo è necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture in regime split payment.

I soggetti autorizzati sono:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Quali operazioni sono escluse dallo split payment

Non rientrano nel regime di split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che sono:

  • non imponibili, come le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi internazionali secondo l’articolo 9 del D.P.R. n. 633/72;
  • esenti, come le prestazioni sanitarie e le prestazioni educative;
  • non assoggettabili al tributo, come le operazioni fuori campo IVA per mancanza di requisiti oggettivi o territoriali. Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali la Pubblica Amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo al prestatore;
  • soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie, tra cui:
    • regime IVA monofase;
    • regime del margine;
    • regime speciale delle agenzie di viaggio;
    • meccanismo del reverse charge;
  • certificate tramite:
  • soggette a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura, come le cessioni o le prestazioni di soggetti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario;
  • rese a favore dei dipendenti, come vitto e alloggio in trasferta, se la fattura è emessa e intestata al dipendente, anche se il datore di lavoro rientra nell’ambito di applicazione dello split payment;
  • quelle in cui la PA o la società non effettua alcun pagamento del corrispettivo al fornitore;
  • quelle da parte di professionisti che prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Fattura con split payment

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a split payment, i fornitori devono emettere la fattura con l’indicazione scissione dei pagamenti, come previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/72. Nel caso di fatture elettroniche, questo obbligo è soddisfatto riportando nel campo esigibilità dell’IVA il valore S (scissione dei pagamenti).

La fattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, seguendo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72. L’annotazione deve essere fatta in modo distinto, utilizzando una specifica colonna del registro o appositi codici e riportando l’aliquota IVA applicata e l’ammontare dell’imposta. Quest’ultima, tuttavia, non deve essere inclusa nella liquidazione periodica.

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Esempio di fattura in split payment

Di seguito un modello fac simile di fattura con applicazione dello split payment elaborato con il software per la fatturazione elettronica.

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Codici tributo versamento IVA in split payment

Con la risoluzione n. 139/E/17 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’IVA dovuta da Pubbliche Amministrazioni e società.

Per consentire il pagamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), sono stati creati specifici codici tributo e fornite le relative istruzioni di compilazione.

Codice tributo per il versamento dell’IVA con modello F24

Per il modello F24, è stato istituito il codice tributo 6041, denominato IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETÀ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali (articolo 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015).
Durante la compilazione del modello F24, questo codice tributo deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna importi a debito versati.

Nei campi rateazione/regione/prov./mese rif. e anno di riferimento devono essere indicati rispettivamente il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nei formati “00MM” e “AAAA”.

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Codice tributo per il versamento dell’IVA con modello F24 EP

Per il modello F24 EP, è stato istituito il codice tributo 621E, denominato IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETÀ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali (articolo 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015).

Durante la compilazione del modello F24 Enti pubblici, devono essere indicati:

  • nella sezione contribuente: il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
  • nella sezione dettaglio versamento:
    • campo sezione: il valore F (Erario);
    • campo codice tributo/causale: il codice tributo;
    • campo riferimento A: il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato 00MM;
    • campo riferimento B: l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato AAAA.

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in base alla scissione dei pagamenti utilizzando i codici tributo 620E e 6040, istituiti con la Risoluzione n. 15/E/15, oppure versando direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.

Esigibilità IVA

L’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2005 stabilisce che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette al meccanismo dello split payment diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

Tuttavia, è prevista la possibilità per il soggetto acquirente di optare per l’esigibilità anticipata dell’imposta:

  • alla ricezione della fattura;
  • alla registrazione della fattura.

Questa scelta può essere effettuata per ciascuna fattura ricevuta o registrata e si concretizza attraverso il comportamento concludente del contribuente.

IVA versata in eccesso nello split payment: come recuperarla

In caso di errore nell’aliquota IVA indicata nella fattura elettronica da parte del fornitore (ad esempio, un’aliquota del 10% invece del 4%), l’Amministrazione Finanziaria, dopo aver verificato l’errore tramite documentazione contabile, consente all’ente pubblico di recuperare l’IVA versata in eccesso.

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Questo può avvenire in due modi: emissione di nota di variazione e recupero IVA senza nota di variazione.

Emissione di nota di variazione

Se non è trascorso un anno dall’emissione della fattura con split payment, il fornitore può emettere una nota di variazione. Questa nota deve fare riferimento esplicito alla fattura originaria, essere numerata e riportare l’importo della variazione e la relativa imposta.

La gestione contabile del recupero richiede che la PA effettui le seguenti registrazioni:

  • per le transazioni commerciali, la PA deve registrare la nota di variazione nel Registro IVA vendite, e contemporaneamente nel Registro IVA acquisti, ottenendo così lo storno dell’imposta a debito non dovuta e la rettifica dell’imposta detraibile;
  • per le transazioni non commerciali, la PA detrae l’IVA versata in eccesso dai successivi versamenti IVA relativi alla scissione dei pagamenti.

Recupero IVA senza nota di variazione

Se è trascorso più di un anno dall’emissione della fattura, il fornitore non può più emettere una nota di variazione.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020 ha chiarito che l’ente pubblico deve presentare una domanda di rimborso all’Amministrazione Finanziaria.

Tale domanda deve attestare che l’IVA versata non è effettivamente dovuta, qualificandosi quindi come pagamento indebito oggettivo o arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione Finanziaria in relazione all’IVA versata.

Split payment e reverse charge

Un meccanismo analogo, applicato però nelle transazioni tra soggetti privati, è il reverse charge (noto anche come inversione contabile). Come lo split payment, anche il reverse charge è un particolare metodo di gestione dell’IVA. In questo sistema, l’obbligo di versare l’imposta spetta al destinatario della fornitura di beni o del servizio (cliente) anziché al fornitore.

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Le principali differenze tra split payment e reverse charge sono:

  • cliente: lo split payment è utilizzabile solo per le vendite di prodotti o servizi alla PA, mentre il reverse charge non ha questa limitazione;
  • diversa modalità di fatturazione: con lo split payment, il fornitore include l’IVA nella fattura, ma non la riceve. Nel caso del reverse charge, invece, il fornitore emette una fattura senza IVA e il cliente emette un’autofattura che include l’IVA dovuta allo Stato.

In entrambi i casi, è il cliente a dover versare l’imposta direttamente allo Stato.

Sanzioni per l’errata applicazione del regime di split payment

Per applicare correttamente le sanzioni relative alla scissione dei pagamenti, è importante distinguere tra le violazioni commesse dall’acquirente e quelle commesse dal prestatore.

Violazioni commesse dall’acquirente

In caso di mancato o ritardato versamento, la Pubblica Amministrazione e gli altri enti coinvolti sono soggetti a una sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (articolo 13 del D.Lgs. 471/97).

Se questi enti ricevono una fattura con un’IVA inferiore a quella dovuta, devono regolarizzare l’operazione secondo l’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97, emettendo un documento integrativo entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta.

Violazioni commesse dal prestatore

Se il prestatore omette di indicare in fattura il riferimento alla scissione dei pagamenti, è prevista una sanzione amministrativa che varia da 1.000 a 8.000 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 471/97.

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